1. Pubblica sicurezza – Cittadinanza italiana – Rilascio per matrimonio – Situazione giuridica soggettiva – Diritto soggettivo – Comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – Interesse legittimo
2. Pubblica sicurezza – Cittadinanza italiana – Cause preclusive – Giurisdizione del G.O. – Unica ipotesi di giurisdizione del G.A. – Fattispecie

1. In materia di concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata dall’art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n.  91, la situazione giuridica soggettiva della parte richiedente ha la consistenza del diritto soggettivo, in quanto l’unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza demandata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione competente, attiene alla sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, co. 1 lett. b della L. 91/1992).


2. Fatta eccezione per l’ipotesi di cui all’art. 6, co.1 lett. b, della L. 5 febbraio 1992, n. 91, in cui la posizione soggettiva della parte richiedente risulta affievolita in interesse legittimo, le altre cause preclusive della concessione della cittadinanza non richiedono una valutazione discrezionale da parte della p.A. e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del G.O. (Nel caso di specie è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto la condanna per delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, non richiede una valutazione discrezionale da parte della p.A. in ordine alla concessione della cittadinanza).

N. 00446/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01619/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2014, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Tarantini, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Di Modugno in Bari, Via Maggiore Turitto, n. 3; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Barletta – Andria -Trani, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
– del decreto del Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani prot. n. K10/355452 del 14.07.2014, notificato alla ricorrente, a cura dell’Ufficio notifiche del Comune di Bisceglie, in data 08.08.2014 ed avente ad oggetto il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 31.10.2012 per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992;
– di ogni altro atto, connesso, presupposto e/o consequenziale a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, ivi compresi, ove occorra ed ove lesivi degli interessi del ricorrente, le eventuali relazioni istruttorie endoprocedimentali, con riserva di formulare in merito, ove lesivi, appositi motivi aggiunti;
nonchè per l’accertamento del diritto
a conseguire la cittadinanza italiana juris comunicatione, secondo la vigente legislazione in subiecta materia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. – Prefettura di Barletta – Andria -Trani;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Tarantini e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Con il ricorso indicato in epigrafe la Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento con il quale è stata rigettata l’istanza da lei presentata per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 91.
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente deduce l’illegittimità  per violazione degli articoli 2, 3 e 10 bis della L. n. 241 del 1990, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione dell’art. 5, 6 e 8, nonchè dei principi e dei criteri di cui alla L. n. 91 del 1992, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità , difetto di presupposti, sviamento, macroscopica illogicità , ingiustizia manifesta.
Con atto depositato in data 22.12.2014 si è costituita in giudizio la Prefettura di Barletta – Andria – Trani resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 22 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti costituite.
La questione, così come proposta dalla ricorrente, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la situazione giuridica fatta valere in giudizio ha l’indubbia consistenza del diritto soggettivo.
Si ricorda che l’art. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”, così come modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone testualmente che “il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
La giurisprudenza amministrativa, interpretando tale normativa, ha costantemente avuto modo di chiarire che in ordine alla concessione della cittadinanza per matrimonio, disciplinata da tale art. 5, la situazione giuridica soggettiva della parte richiedente ha la consistenza del diritto soggettivo (cfr. da ultimo, T.A.R. Pescara, sez. I, 26 maggio 2014, n. 241; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 11 febbraio 2013, n. 99, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 dicembre 2011, n. 9629; T.A.R. Venezia, sez. III, 3 novembre 2010, n. 5906; T.A.R. Milano, sez. III, 19 ottobre 2010, n. 6999; T.A.R. Torino, sez. II, 28 maggio 2010, n. 2715), dato che nella materia in questione l’unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza, che risulta essere demandata alla valutazione discrezionale della competente Amministrazione, è quella di cui all’art. 6 comma 1, lett. c), della L. n. 91 del 1992, ossia la sussistenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Soltanto in tale evenienza – che non ricorre nel caso di specie – la citata situazione di diritto soggettivo risulta affievolita in interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo, mentre le altre cause preclusive alla concessione della cittadinanza – ivi compresa quella oggetto della controversia, e cioè la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione (art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 91 del 1992) – non richiedendo alcuna valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione, determinano il mantenimento della giurisdizione in capo al giudice ordinario.
Alla luce di tali considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto nel rispetto del termine di cui all’art. 11 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Considerata la complessità  della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, sussistano giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010.
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi della ricorrente manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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