1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti tecnici di ammissione – Servizo analogo – Nozione 
2. Contratti pubblici – Gara – Bando – Requisiti tecnici di ammissione – Prestazione di servizi analoghi – Ratio – Fattispecie 

1. Sebbene “servizio analogo” ex artt. 41 e 42 del d. lgs. 16 aprile 2006, n. 163 non significhi identità , bensì mera similitudine tra le prestazioni richieste, tuttavia, il precisato concetto non può essere dilatato fino a comprendervi qualsiasi attività  che sia stata comunque svolta da un’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto e le caratteristiche dell’appalto come previste nel bando di gara.
2. La ratio che sottende la previsione dl bando di gara secondo cui i partecipanti alla stessa possono documentare il requisito della professionalizza pregressa acquisita non soltanto in servizi identici a quelli oggetto della gara, am anche analoghi,  corrisponde all’intento di trovare un giusto equilibrio tra i benefici legati all’ampliamento della forbice dei potenziali concorrenti e la necessità  di consentire l’apprezzamento, da parte della stazione appaltante della loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici (nel caso di specie – si trattava dell’affidamento del servizio annuale di gestione della sicurezza e vigilanza del Teatro Petruzzelli di Bari -, la disposizione in terminis del disciplinare, nell’individuare i servizi analoghi valutabili ai fini del fatturato specifico fa riferimento ai “servizi di vigilanza e/o custodia e/o pronto intervento”, una successiva disposizione, invece, aveva richiesto un giudizio di similarità  più rigoroso in relazione al requisito di idoneità  professionale; in tal caso la lex di gara ha richiesto il pregresso svolgimento di “almeno un servizio analogo nell’ambito dello spettacolo in Teatri”, senza lasciar spazio alla possibilità  di parcellizzare la valutazione di equivalenza ovvero di limitarla alle singole componenti del servizio oggetto dell’appalto: occorrendo, invece, una valutazione complessiva, in grado di disvelare il possesso di un’adeguata pregressa professionalità  in capo a ciascun concorrente in gara, così come richiesto in relazione al complesso servizio oggetto di appalto del Teatro Petruzzelli, esteso al soccorso immediato e alla gestione delle emergenze più varie, non limitate all’ipotesi di incendio).

N. 00394/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00074/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 74 del 2015, proposto da: 
Istituto di Vigilanza dell’Urbe s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Francesco Caputi Iambrenghi, Antonio Gentile, con domicilio eletto in Bari, Via Abate Eustasio, 5; 
contro
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, Via Melo, 114; 
nei confronti di
Gruppo Servizi Associati s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Luca Ponti, Domenico Garofalo, Luca De Pauli, con domicilio eletto in Bari, Via Dante Alighieri, 396; 
per l’annullamento
– della determinazione assunta dal Sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari in data 16 dicembre 2014, nella parte in cui reca l’approvazione degli atti della procedura, la verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’aggiudicataria;
– di tutti gli atti presupposti e consequenziali non conosciuti in quanto lesivi;
nonchè
per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto tra la Fondazione Petruzzelli e G.S.A. s.p.a..
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari e del Gruppo Servizi Associati Società  Per Azioni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 per le parti i difensori avv.ti Francesco Caputi Jambrenghi e Antonio Gentile; Filippo Giorgio, per delega dell’avv. Pierluigi Balducci; Luca De Pauli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

1. La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio di custodia, vigilanza e pronto intervento nell’ambito delle attività  svolte dalla Fondazione Petruzzelli (servizi individuati all’All. II B, n. 23, del D.Lgs. n. 163/2006) indetta con bando di gara pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici – n. 108 del 22 settembre 2014, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta, pari a € 300,000,00.
A seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con determinazione del 16 dicembre 2014, il Sovrintendente ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della G.S.A. s.p.a. che ha conseguito il punteggio complessivo più alto, pari a 63,08 (di cui 34,50 per l’offerta tecnica e 28,58 per l’offerta economica).
2. Con l’epigrafato ricorso l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe s.p.a., seconda graduata con il punteggio di 47,72 (di cui 32,50 per l’offerta tecnica e 15,22 per l’offerta economica), impugna il prefato provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai verbali di gara che hanno disposto l’ammissione alla procedura della società  controinteressata, ritenendo che quest’ultima non abbia maturato i prescritti requisiti di capacità  economico-finanziaria, nè tecnico-professionale, così come richiesti dal bando che sul punto richiama gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti. Lamenta inoltre la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta della G.S.A., benchè ritenuta palesemente non remunerativa, oltre che non rispettosa dei parametri salariali, contributivi ed assicurativi fissati dal C.C.N.L..
3. Si sono costituite la Fondazione Petruzzelli e la controinteressata, instando per la reiezione del gravame.
4. Alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2015 la causa è passata in decisione.
5. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, risultando dirimente, ai fini della decisione di accoglimento, quanto dedotto in diritto dall’Istituto di Vigilanza dell’Urbe con il primo motivo.
5.1 Secondo la prospettazione in primis svolta dalla ricorrente, in particolare, la Commissione di gara avrebbe errato nel ritenere provato da parte dell’aggiudicataria il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’art. 7, lett. c) – capacità  economica e finanziaria – e d) – capacità  tecnico-professionale – del capitolato speciale d’appalto, avendo la G.S.A., fatto valere all’uopo il “servizio antincendio e di manutenzione di legge degli estintori installati in tutte le sedi della fondazione”, svolto per l’Arena di Verona nel triennio 2011-2013, inidoneo in quanto non analogo a quello oggetto di gara; concernendo esclusivamente operazioni di manutenzione programmata degli apparati antincendio della Fondazione veronese nonchè un servizio di sorveglianza antincendio, anche su chiamata, in prevalenza funzionale alla riparazione o sostituzione delle apparecchiature manomesse o non funzionanti, peraltro entro tempi di intervento (24 ore o 2 ore dalla chiamata) incomparabili con quelli richiesti dal bando (5 minuti). Non essendo pertanto possibile formulare un giudizio di analogia, detti servizi, a dire della ricorrente, non avrebbero potuto in alcun modo essere valutati ai fini della partecipazione alla gara.
5.2 Sul punto condivisa giurisprudenza ha chiarito che sebbene “servizio analogo” non significhi identità , bensì mera similitudine tra le prestazioni richieste, tuttavia, il precisato concetto non può essere dilatato fino a comprendervi qualsiasi attività  che sia stata comunque svolta da un’impresa, anche se non abbia alcuna attinenza con l’oggetto e le caratteristiche dell’appalto (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589).
Infatti, ciò che giustifica la richiesta ai partecipanti di una gara pubblica di documentare il pregresso svolgimento di servizi non identici, ma solo analoghi a quelli oggetto dell’appalto, è rintracciabile nell’intento di trovare un giusto equilibrio tra i benefici legati all’ampliamento della forbice dei potenziali concorrenti e la necessità  di consentire l’apprezzamento, da parte della S.A., della loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso (conformi Cons. St., Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1668; Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437).
5.3 Con specifico riguardo al caso in esame, va puntualizzato che il servizio da affidare, così come delineato dallalex specialis (cfr. punto II.1.5 del bando e art. 2 del disciplinare di gara), consistendo nel presidio operativo costante del Teatro Petruzzelli, attraverso la gestione degli accessi (controllo transiti, gestione apertura/chiusura dei varchi di accesso), l’assistenza ai portatori di handicap, la vigilanza e la custodia continuative dello stabile (diurne e notturne, compresi i giorni festivi), l’attuazione del piano di sicurezza, la gestione dei dispositivi di sicurezza (allarmi, etc.), il controllo delle operazioni di carico e scarico merci e l’identificazione di soggetti per la prevenzione di atti vandalici, il controllo e bonifica delle aree pre e post eventi, il pronto intervento in caso di rilevamento di pericolo a persone e a beni nonchè, entro 5 minuti dal ricevimento del segnale di allarme incendio, ecc.., risulta affatto diverso rispetto a quello indicato dall’aggiudicataria ai fini della prova del requisito di capacità  tecnica.
Tale rilievo è anche avvalorato dalle chiare disposizioni di apertura della lex specialis, con cui la Federazione Petruzzelli ha evidenziato le caratteristiche di elevata complessità  dell’affidando servizio di gestione della sicurezza e vigilanza del Teatro, tali da richiedere capacità  economiche, mezzi tecnici ed esperienza in servizi analoghi, in grado di garantire la corretta esecuzione dell’appalto.
Pertanto, alla luce di tali precisazioni, il Collegio ritiene che l’aggiudicataria non poteva giovarsi della sua pregressa esperienza, in particolare quanto al requisito di capacità  tecnico professionale ex art. 42 D.lgs. 163/2006, richiesto ai concorrenti dall’art. 7, lett. d) della disciplina di gara e concernente lo svolgimento, nell’ultimo triennio “di almeno un servizio analogo nell’ambito dello spettacolo in Teatri”, di importo pari o superiore a € 50.000,00.
Infatti, anche se il servizio indicato all’uopo dall’Istituto di Vigilanza dell’Urbe prevedeva un collaterale servizio di pronto intervento, tuttavia esso, non solo aveva un evidente carattere accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto, concernente la manutenzione e sorveglianza del servizio antincendio (cfr. copia del relativo Bando e Disciplinare di gara, in atti), ma anche riguardava situazioni sicuramente eterogenee, in quanto prettamente legate allo svolgimento dell’attività  manutentiva del sistema antincendio.
Va anche rilevato che, mentre la lettera c) della più volte richiamata disposizione del disciplinare (oltre che sez. III.2.2 del bando), nell’individuare i servizi analoghi valutabili ai fini del fatturato specifico fa riferimento ai”servizi di vigilanza e/o custodia e/o pronto intervento”, la disposizione di cui alla successiva lettera d) (oltre che sez. III.2.3 del bando), invece, ha richiesto un giudizio di similarità  più rigoroso in relazione al requisito di idoneità  professionale. Infatti, in tal caso la lex di gara ha richiesto il pregresso svolgimento di “almeno un servizio analogo nell’ambito dello spettacolo in Teatri”, senza lasciar spazio alla possibilità  di parcellizzare la valutazione di equivalenza ovvero di limitarla alle singole componenti del servizio oggetto dell’appalto; occorrendo, invece, una valutazione complessiva, in grado di disvelare il possesso di un’adeguata pregressa professionalità  in capo a ciascun concorrente in gara, così come richiesto in relazione al complesso servizio di gestione della sicurezza e vigilanza del Teatro Petruzzelli, esteso al soccorso immediato e alla gestione delle emergenze più varie, non limitate all’ipotesi di incendio.
Alla luce delle superiori considerazioni, non può dirsi soddisfatto il requisito in parola, sicchè la G.S.A. andava esclusa dalla gara.
6. In conclusione il ricorso è accolto, risultando gli atti gravati assunti in violazione della disciplina di gara, con assorbimento degli ulteriori motivi.
7. La peculiarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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