1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza civile passata in giudicato – Mancata esecuzione – Azione ex art. 114 c.p.a. – Ammissibilità 
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Penalità  di mora – Nomina commissario ad acta – Compatibilità 

1. Sussiste l’obbligo della p.A. di dare esecuzione ad una sentenza civile passata in giudicato, con la conseguenza che deve essere accolto il ricorso con cui si è esperita l’azione di ottemperanza di tale pronuncia ai sensi dell’art. 114 c.p.a..


2. L’applicazione dell’astreinte e la nomina del commissario ad acta sono due strumenti di tutela diversi, cumulabili e non incompatibili, in quanto il primo è un mezzo di coercizione indiretta (modello compulsorio), mentre il secondo comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica differente, siccome volta non già  ad esecitare pressioni sull’amministrazione affinchè provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere in luogo della stessa (modello di esecuzione surrogatoria).

N. 00385/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2014, proposto da: 
Maria Gentile, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Ranieri, Gianluigi Giannuzzi Cardone, con domicilio eletto presso Gianluigi Giannuzzi Cardone in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, n. 2/A; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per Puglia in persona dei rispettivi legali rappresenti pro tempore; 

nei confronti di
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Agostino Agherbino” – Noci in persona del legale rappresentante pro tempore; 

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 9624 del 09.10.2012 del Tribunale del Lavoro di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro con la sentenza indicata in epigrafe, munita di formula esecutiva in data 11.10.2013 e passata in giudicato (come attestato dalla Corte d’Appello di Bari – Sezione Lavoro e Previdenza con il certificato del 25.2.2014) ha:
– accolto la domanda del ricorrente e, per l’effetto, disattesa ogni altra istanza, ha accertato e dichiarato il suo diritto all’inquadramento secondo il più favorevole metodo della ricostruzione di carriera;
– condannato il Ministero dell’Istruzione e l’IISS “A. Agherbino” a provvedere a quanto di rispettiva competenza, onde adeguare il predetto inquadramento e provvedere al dovuto riconoscimento dell’anzianità  di servizio;
– compensato tra le parti le spese processuali.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di: a) dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, Università  e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Bari e dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Agostino Agherbino”, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari, n. 9624/2012;
b) nominare contestualmente, nel caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta per i conseguenti adempimenti esecutivi, fissando la somma che la pubblica amministrazione intimata, rimasta ancora inadempiente, dovrà  versare per l’ulteriore violazione del giudicato; c) condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Istituto di Istruzione Secondaria “Agostino Agherbino” non si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del 17.12.2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso di che trattasi sia fondato e che pertanto vada accolto.
Non risultando l’ adempimento da parte delle Amministrazioni resistenti al giudicato formatosi sulla sentenza indicata in epigrafe, legittimamente la ricorrente si è rivolta al giudice amministrativo competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. a fronte di una sentenza passata in giudicato al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Deve, pertanto, ordinarsi al Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e all’Istituto di Istruzione Secondaria “Agostino Agherbino”, per quanto di rispettiva competenza, di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 9624 del 09.10.2012 del Tribunale del Lavoro di Bari e, quindi, di adeguare l’inquadramento della ricorrente secondo il più favorevole metodo della ricostruzione di carriera e provvedere al dovuto riconoscimento dell’anzianità  di servizio.
Va fissato il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per dare integrale esecuzione alla sentenza n. 9624 del 09.10.2012 del Tribunale del Lavoro di Bari.
Per il caso di ulteriore inadempimento delle Amministrazioni resistenti, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, con facoltà  di delega, il quale dovrà  provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece delle Amministrazioni inadempienti entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.
Il Collegio liquida fin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l’importo di Euro 600,00 (seicento/00) lordi, a titolo di competenze per l’attività  svolta, importo che viene posto a carico delle Amministrazioni resistenti e fatte salve le valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti di danno erariale in relazione a tale ulteriore esborso.
2. – Deve invece essere respinta la richiesta della misura prevista dalla disposizione dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. (secondo il quale “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).
In linea generale, sulla questione della compatibilità  di tale misura con la nomina del Commissario ad acta, questo Tribunale ha già  avuto modo di evidenziare che “non vi è incompatibilità  tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di un commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2011 n. 2162; Sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959). Si tratta infatti di mezzi di tutela diversi perchè l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già  ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinchè provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (secondo un modello di “esecuzione surrogatoria”). àˆ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità  della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro” (ex multis TAR Puglia, Bari, Sez. III, 9 gennaio 2013, n. 6).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 25 giugno 2014 n. 15, ha infine riconosciuto l’ammissibilità , nell’ambito del giudizio di ottemperanza, della comminatoria delle penalità  di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, con riferimento a tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria, così componendo il contrasto interpretativo sorto in materia.
L’unico limite espressamente contemplato dall’art. 114 del codice del processo amministrativo è rappresentato dal fatto che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”.
Ebbene, in merito l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 15 del 2014 sopra citata, ha evidenziato che spetta al giudice dell’ottemperanza la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonchè la graduazione del relativo importo, tenuto conto delle peculiari condizioni del debitore pubblico, dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, anche in considerazione delle possibili difficoltà  nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici, che possono tradursi in ragioni ostative, espressamente previste dall’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, quale limite negativo all’applicazione di tale misura.
Nel caso in esame, pur sussistendo l’imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente, non si ritiene di poter accogliere la richiesta di astreintes, ravvisandosi ragioni ostative consistenti nell’esigenza di contenimento della spesa pubblica in relazione alla particolare condizione di crisi finanziaria della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico.
3. – Dato l’esito della causa, le spese di lite devono essere poste a carico delle Amministrazioni soccombenti nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
-in ottemperanza alla sentenza n. n. 9624 del 09.10.2012 del Tribunale del Lavoro di Bari, ordina al Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e all’Istituto di Istruzione Secondaria “Agostino Agherbino” di provvedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, all’adeguamento dell’inquadramento della ricorrente secondo il più favorevole metodo della ricostruzione di carriera e al riconoscimento dell’anzianità  di servizio;
-dispone fin d’ora che, in difetto, a tanto provveda, entro l’ulteriore termine di giorni trenta, il Prefetto di Bari o suo delegato, nominato con la presente commissario ad acta;
-liquida fin d’ora in favore del predetto commissario ad acta e per il caso di suo intervento, l’importo di € 600,00 (seicento/00) lordi, a titolo di competenze per l’attività  svolta, importo che viene posto a carico delle Amministrazioni resistenti;
-respinge la richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti alla penalità  di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e) del Cod. Proc. Amm.;;
-condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e l’Istituto di Istruzione Secondaria “Agostino Agherbino” al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessive euro 800,00 (ottocento/00) oltre IVA e CPA e rifusione del contributo unificato come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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