Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Preassegnazione lotti ERP – Tutela cautelare – Fumus boni iuris – Periculum in mora – Sussistenza
àˆ assistita da fumus boni iuris la domanda di sospensione del provvedimento comunale che abbia revocato l’assegnazione di un lotto di edilizia privata, traslandolo altrove, e trasformando il lotto in zona per ERP, ove manchi qualsiasi motivazione per giustificare siffatto operato, laddove sussiste anche il periculum in mora dal momento che siffatto lotto è stato assegnato ai soggetti attuatori dell’ERP.
N. 00115/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01253/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1253 del 2014, proposto da:
Maria Bonsante, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Filippo Panizzolo in Bari, Via M. Celentano, n. 27;
contro
Comune di Polignano A Mare;
nei confronti di
Società Cooperativa Edilizia Marina a r.l.;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera della G.C. n. 97 del 30.05.2014 con cui il Comune di Polignano a Mare ha preso atto dei verbali della Commissione all’uopo nominata, ha approvato la proposta di preassegnazione dei lotti di ERP compresi nel piano particolareggiato della Zona C2 Ovest da questa formulato, ed ha revocato la delibera di G.M. n. 95 del 4.05.2012 nella parte di interesse alla ricorrente;
– della nota prot. n. 14603 del 5.06.20 14 di comunicazione della delibera di GC. n.95/2014, consegnata dal servizio postale alla ricorrente il 11.06.2014;
– di ogni atto e provvedimento ad essi presupposto, connesso e consequenziale ivi compresi e nei limiti dell’interesse azionato: tutti i n. 10 verbali (da 1/2014 a 10/2014) e le determinazioni assunte dalla Commissione deputata alla verifica approvati ed allegati alla delibera di G.C. n. 97/2014, la delibera di G.C. n. 261 del 10.12.2013 con cui è stato disposto l’avvio del procedimento di verifica delle preassegnazioni dei lotti di E.R.P., la determina dirigenziale 23 U.T.-871 del 12.12.2013 di nomina della Commissione, la nota di comunicazione prot. n. 31129 del 19.12.2013, ed ove occorra anche delle delibere di C.C. n.24/99 e 47/2008 di approvazione del P.P. della Zona C2 Ovest.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Filippo Panizzolo;
Preso atto delle disposizioni del Piano Particolareggiato della Zona C2 Ovest, approvato con la delibera C.C. n.47/2008, che per l’area di proprietà della Sig.ra Bonsante, identificata al catasto al fg. 16 della p.lla n. 238, hanno previsto a fronte di un’estensione complessiva pari a mc 3540, la destinazione di mc 1094 ad edilizia privata, mentre i restanti mc 2445,08 sono stati riservati all’edilizia residenziale pubblica e, quindi, soggetti ex lege, all’assegnazione ai soggetti attuatori dell’e.r.p;
Vista la Delibera di G.C. n. 95/2012, con cui è stata approvata la richiesta della Sig.ra Maria Bonsante di traslazione all’interno dell’area in questione, del lotto di mc 1.094,92 di edilizia privata, denominato lotto “R”, dall’estremo sud a nord e ad angolo con la nuova strada principale di Piano;
Rilevato che, con deliberazione n. 97 del 30.05.2014, è stata revocata la Delibera di G.M. n. 95, all’esito dei lavori di una commissione costituita per la verifica della pre-assegnazione dei lotti destinati all’edilizia Economica e popolare come da relativo Bando pubblicato in data 20.06.2001;
Rilevato che nella nuova deliberazione alcun riferimento espresso è contenuto alla localizzazione del lotto riservato all’edilizia privata, ma dalla cartografia allegata emerge che esso sia stato collocato all’estremo sud, come prima della traslazione accolta nella delibera n. 95;
Rilevato, altresì, che nessuna motivazione sia stata fornita nella delibera gravata sulla specifica questione;
Ritenuto di doversi ritenere ricorrente il fumus bonis iuris del ricorso, oltre al pregiudizio derivante dall’assegnazione delle aree ai soggetti attuatori dell’e.r.p.;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare e di sospendere il gravato provvedimento ai fini di un riesame da parte del Comune, alla luce dei motivi di ricorso;
Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
accoglie ai fini del riesame e per l’effetto sospende la delibera della Giunta Comunale n. 97 del 30.05.2014.
Condanna il Comune di Polignano A Mare al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in 1.500,00 (euro millecinquecento/00).
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)