1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Eccezioni rilevabili d’ufficio – Esecuzione di sentenza di rigetto – Inammissibilità
2. Processo Amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Costruzioni abusive – Avvenuta demolizione – Acquisizione al patrimonio comunale area sedime – Infondatezza
1. Deve dichiararsi inammissibile, a seguito di questione sollevata d’ufficio ex art. 73 c.p.a., il ricorso di ottemperanza proposto per l’esecuzione di una sentenza di reiezione dell’impugnazione di un’ordinanza comunale che imponeva la demolizione di immobili abusivi. Per tale tipologia di sentenza va esclusa l’azionabilità del rimedio dell’ottemperanza.
2. L’avvenuta esecuzione dell’ordinanza comunale che ordinava la demolizione di immobili abusivi, quando questa sia effettivamente avvenuta, non consente di esperire il rimedio del ricorso di ottemperanza al fine di richiedere l’ulteriore acquisizione al patrimonio comunale, essendo tale atto strumentale alla demolizione.
N. 00373/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2014, proposto da:
Vincenzo Miccolis, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso Giuseppe Barile in Bari, Via Manzoni, n.93;
contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro in Bari, Via Dante n. 51;
nei confronti di
Vincenzo Saponaro;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 1326 del 16.9.2013 pronunciata dal Tar Puglia – Bari, Sezione III, confermata con decisione n. 1530 del 31.3.2014 del Consiglio di Stato, Sezione VI, e per ciò passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Giuseppe Polignano e Lorenzo Dibello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1326/2013 di questo Tar, confermata in appello (con sentenza n. 1530/2014 del CdS), è stato respinto il ricorso, proposto dall’odierno controinteressato ( sig. Saponaro), avverso l’ordinanza comunale che, prendendo atto della sentenza n. 3016/2009 di questo Tar, anch’essa confermata in appello (con sentenza n. 8705/2010 del CdS), ha annullato le concessioni in sanatoria rilasciate al sig. Saponaro (la cui illegittimità era stata accertata con le sentenze appena citate), disponendo la demolizione degli immobili abusivi e la rimessione in pristino.
Agisce per l’ottemperanza di tale sentenza (n. 1326/2013) l’odierno ricorrente, reclamando che, alla data di proposizione del ricorso, gli immobili del sig. Saponaro, la cui abusività è ormai stabilita con autorità di giudicato, siano ancora ben saldi al suolo.
Costituitosi in giudizio il Comune, ha dedotto l’ intervenuta demolizione (effettuata, tuttavia, dopo la proposizione del ricorso) delle opere, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel corso della discussione orale svoltasi in udienza camerale del 29.1.2015, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento parziale del ricorso, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto disporre l’acquisizione del suolo al patrimonio comunale, essendo la demolizione intervenuta tardivamente.
Il Collegio, ex art. 73 cpa, ha invitato le parti a soffermarsi in ordine alla preliminare questione di ammissibilità del ricorso, attesa la natura (di reiezione) della sentenza di cui si reclama l’ottemperanza.
Le parti hanno, pertanto, interloquito sul punto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
La questione esaminata dal Collegio, infatti, risulta preliminare a quelle dedotte dalle parti.
Deve rilevarsi che la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è una sentenza di reiezione del ricorso avverso l’ordinanza comunale che ordinava la demolizione degli immobili abusivi.
Per tale tipologia di sentenza va esclusa l’azionabilità del rimedio proposto.
Ciò che il ricorrente richiede, in realtà , è l’ottemperanza all’ordinanza comunale, pretendendo un’attività ulteriore (quella di acquisizione al patrimonio comunale, la cui legittimità sarebbe, peraltro, fortemente dubbia in ragione della natura strumentale dell’acquisizione stessa alla demolizione che, tuttavia, è già avvenuta).
Per le ragioni appena esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, in ragione delle ragioni sostanziali poste a fondamento del ricorso, derogano alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)