1. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Discrezionalità amministrativa – Sindacabilità del G.A. – Limiti
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Costruzioni abusive in Zona A – Sanzioni amministrative – Parere vincolante p.A. tutela beni culturali ed ambientali ex art. 33, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 – Ratio
3. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Verbale di verifica stato dei luoghi P.M. – Natura endoprocedimentale – Autonoma impugnabilità – Non occorre
1. Le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione dello strumento urbanistico costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità , salvo che dette scelte non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità , risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.
2. La ratio dell’art. 33, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 – nella parte in cui richiede, per gli immobili abusivamente realizzati in zona omogenea A, l’acquisizione di parere vincolante della p.A. competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali circa la riduzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria – è quella di evitare che, in zone che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, il ripristino dello status quo ante arrechi un danno maggiore dell’abuso e che dunque sia preferibile sostituire alla sanzione ripristinatoria quella pecuniaria.
3. Il verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia Municipale è un atto endoprocedimentale privo di portata lesiva e, come tale, non va impugnato autonomamente, dovendo invece essere impugnato l’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001 con cui la p.A. recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma, conseguentemente, il titolo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al proprio patrimonio.
N. 00378/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00637/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gaetano Rossini, Piero Argeri e Antonietta Strippoli, rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Mosco e Donato Antonucci, con domicilio eletto presso il primo in Bari alla via Piccinni n. 59;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Lancieri, presso il cui studio è elett.te domiciliato in Bari alla via Cardassi n.58; Regione Puglia;
per l’annullamento
dell’ordinanza della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari assunta in data 15.2.2012, n. 2012/00186 (2012/130/00058), notificata il 6.3.2012, nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato ed in particolare, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, delle delibere consiliari n. 18/2000 e n. 137/2000, nonchè della delibera GR. n.986/2002, di adozione e successiva approvazione del Piano particolareggiato “Quartiere S. Nicola – Centro Storico”, in variante al P.R.G. e della delibera C.C. n. 56 del 9.7.2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Filippo Giorgio e Marco Lancieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 4-9/5/12 e depositato il 4/5/12, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n.00186/2012 con la quale il Comune di Bari, previo annullamento degli effetti delle D.I.A. nn. 302 e 305 del 2010, ha ingiunto la riduzione in pristino, ovvero rimozione del torrino ascensore realizzato sul lastrico solare dell’immobile dei ricorrenti ed, altresì, dichiarato l’avvenuto decorso del termine triennale di validità delle D.I.A. nn. 1883 e 1885 del 2008 ai fini dell’art. 23 n. 2 DPR 380/2001.
In particolare, l’ordinanza sarebbe illegittima siccome carente del parere preventivo vincolante della Sovrintendenza (cui, invece, il Comune ha trasmesso “ex post” l’ordinanza, ex art. 33 D.P.R. n. 308/01) ed, in ogni caso, siccome l’immobile dei ricorrenti non è assoggettato nè a vincolo paesaggistico, nè storico artistico, ciò che esclude la necessità di tale parere. Peraltro, con nota del 18/4/2011 versata in atti, la stessa Sovrintendenza aveva negato che gli interventi da realizzare sull’immobile fossero bisognevoli di parere o autorizzazione, non essendo l’immobile sottoposto a vincolo culturale o paesaggistico. Anche sotto tale profilo i ricorrenti denunziano l’illegittimità dell’ordinanza che ha indicato quello paesaggistico come interesse pubblico da tutelare a mezzo della disposta sanzione.
L’ingiunzione si fonderebbe, inoltre, su un’errata interpretazione delle N.T.A. (artt. 33 e 35) che, a detta dei ricorrenti, non precludono del tutto la realizzazione di ascensori; nè considera che il torrino ascensore (realizzato in conformità a quanto indicato sia nelle D.I.A. del 2008 che in quelle del 2010) ha una volumetria pari allo 0,6 del volume totale dell’edificio, di talchè rientra nel limite di “tolleranza” fissato dall’art. 34 co. 2 ter D.P.R. n. 380/01. Gli artt. 33 e 35 delle N.T.A. e l’ordinanza gravata – in via derivata – sarebbero, poi, illegittimi nella parte in cui escludono che il vano ascensore costituisca volume tecnico per la parte eccedente l’extracorsa.
Con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano, infine, il verbale di costatazione di inottemperanza alla demolizione e preliminare sospensione dei lavori, lamentandone vizi propri e derivati.
Si è costituito in giudizio il solo Comune di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 12/2/2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La domanda va accolta nei termini di seguito precisati.
La doglianza di “merito” relativa all’erronea interpretazione da parte del Comune del disposto degli artt. 33 e 35 delle N.T.A. relative al “quartiere San Nicola A1: Centro Storico”, non è condivisibile.
Il dato normativo è puntuale: l’art. 33 consente la realizzazione sulle coperture unicamente di “torrini scale, pergole in legno o simili. I torrini scala devono essere costituiti da volumi parallelepipedi senza cornicioni e tettoie. Sono vietate le verande chiuse, le tettoie ed i volumi tecnici per ascensori che dovranno essere del tipo a pistone”. Il successivo art. 35 prevede: “La collocazione delle nuove scale o di eventuali ascensori deve essere fatta in parti dell’edificio adatte all’inserimento, evitando di alterare gravemente il tipo edilizio ed, in particolare, costruendo torrini scala poco visibili dagli spazi pubblici antistanti l’unità edilizia. L’installazione di ascensori è consentita purchè essi comportino come unico volume tecnico quello necessario per l’extracorsa”.
Dal combinato disposto di queste norma si ricava una disciplina assai restrittiva per quel che concerne sia il tipo di ascensori installabili sui terrazzi di copertura di immobili del centro storico, sia le dimensioni e la “destinazione” dei relativi torrini. Ne deriva il contrasto – evidenziato dal Comune nell’ordinanza gravata – tra le suddette prescrizioni e il torrino realizzato dai ricorrenti, non destinato all’extracorsa, ma “effettivo vano corsa per lo sbarco dell’ascensore sul terrazzo di copertura” (circostanza non smentita dai ricorrenti).
Non può, dunque, parlarsi di errata interpretazione da parte dell’amministrazione comunale delle norme in parola, dovendosi, piuttosto, evidenziare la corretta applicazione di regole che rappresentano insindacabile esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di pianificazione urbanistica.
Quanto poi alle doglianze relative alla illegittimità degli artt. 33 e 35 delle N.T.A., giova rammentare che “le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione dello strumento urbanistico costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e, quindi, sottratto al sindacato di legittimità , salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità , risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3746; Cons. di St., sez. IV, 22 maggio 2012, n. 2952).
Pertanto, in assenza di macroscopici indizi di arbitrarietà , illogicità o travisamento fattuale, le censure mosse dai ricorrenti si sostanziano nell’inammissibile prospettazione di valutazioni che non possono essere accreditate dal giudice amministrativo, in alternativa a quelle svolte dall’Amministrazione, senza che ne derivi un indebito sconfinamento nel merito discrezionale, giurisdizionalmente insindacabile, delle scelte pianificatorie.
Del tutto ininfluenti, poi, si rivelano le deduzioni di parte ricorrente relative alla violazione da parte del Comune delle previsioni in tema di disabilità , non risultando che la persona disabile – suocera del ricorrente Rossini, nel cui interesse si invoca la necessità dell’installazione di un ascensore che consenta l’accesso al terrazzo – sia residente nell’immobile oggetto di causa (e ciò a prescindere dalla tempestività della relativa produzione documentale in sede procedimentale).
In relazione alla parte del provvedimento gravato con contenuto di annullamento in autotutela delle D.I.A. presentate dai ricorrenti nell’anno 2010, il ricorso va, pertanto, respinto.
àˆ fondata, invece, la doglianza di tipo procedurale basata sulla violazione dell’art. 33 co. 4 D.P.R. 380/2001. La norma impone all’ufficio che abbia accertato l’esecuzione di opere abusive su immobile, anche non vincolato (come quello in esame) compreso in zona omogenea A, di richiedere alla “amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali un parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria ¦ Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente”. “La ratio della norma è evidentemente quella di evitare che, in zone che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, il ripristino dello status quo ante arrechi un danno maggiore dell’abuso e che dunque sia preferibile sostituire alla sanzione rispristinatoria la sanzione pecuniaria” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 4, sent. 26/6/13 n. 3699).
Orbene, per quanto concerne i presupposti per l’applicazione della norma, si osserva che l’immobile in questione insiste effettivamente in zona omogenea A e non sussiste prova in atti che il prescritto parere sia stato richiesto dall’Amministrazione comunale (non lo afferma il Comune resistente, nè se ne dà conto nell’atto gravato, ove, al contrario, si preannuncia la trasmissione dell’ordinanza di demolizione già adottata).
Stante, quindi, il disposto del comma 4 del citato art. 33 del D.P.R. n. 380/01, l’Amministrazione, prima di disporre la demolizione, avrebbe dovuto richiedere il prescritto parere vincolante all’autorità competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali. L’ordinanza va, pertanto, annullata nella parte in cui si ingiunge “la restituzione in pristino o rimozione delle opere”.
Fondato è anche il motivo di ricorso che colpisce l’ordinanza nella parte in cui “dichiara avvenuto il decorso del termine massimo di tre anni di validità ed efficacia” delle D.I.A. del 2008, risultando tale “sanzione” del tutto immotivata ed anzi contrastante con le risultanze documentali: sono in atti le dichiarazioni di fine lavori e certificato di collaudo finale a firma dell’arch. Franchino depositate in data 16/6/2011. Tale considerazione consente di assorbire l’ulteriore motivo di doglianza relativo all’omessa comunicazione ex art. 7 l. 241/90 del procedimento destinato a sfociare in tale dichiarazione di inefficacia.
L’ordinanza va, pertanto, annullata anche nella parte in cui dichiara l’inefficacia dei titoli edilizi del 2008.
Va, infine, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in considerazione della natura pacificamente endoprocedimentale dell’atto impugnato. “E, infatti, il verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia Municipale non riveste portata lesiva avverso la quale si renda concreto ed attuale l’ interesse ad ottenere tutela giurisdizionale, portata lesiva che si può ravvisare soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, con cui l’autorità amministrativa comunale recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma, conseguentemente, il titolo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al proprio patrimonio. Ne consegue l’autonoma inoppugnabilità di un simile atto, non essendo dal suo annullamento ritraibile alcuna utilità effettiva, stante la sua non lesività rispetto all’interesse al mantenimento della titolarità dell’immobile abusivo” (così da ultimo, TAR Campania – Napoli, sez. 7, sent. 6/2/15 n. 918 che richiama T.A.R. Campania, Napoli, sez. 8, sent. 30/9/13 n. 4481).
L’esito complessivo della lite giustifica la compensazione parziale delle spese, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
– accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla in parte qua l’ordinanza n. 00186/2012, nei sensi di cui in motivazione;
– dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;
– compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di Bari alla rifusione in favore dei ricorrenti della residua metà che liquida in euro 1.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)