Processo amministrativo  – Ricorso – Inammissibilità  per carenza di procura – Indicazione nel mandato ad litem di soggetto estraneo alla controversia – Sottoscrizione del soggetto interessato – Errore materiale 

Va esclusa l’inammissibilità  del ricorso per carenza di procura qualora dal testo della procura risulti che il mandato difensivo sia stato conferito da un soggetto estraneo alla controversia, e tuttavia la sottoscrizione della procura stessa sia riconducibile al legale rappresentante dell’associazione ricorrente, come individuato nell’epigrafe dell’atto, laddove ciò si evinca con certezza dal confronto tra la firma apposta in calce al mandato, quella risultante dal documento d’identità  del legale rappresentante depositata in giudizio e dal contratto professionale stipulato tra l’avvocato costituito e la parte ricorrente anch’esso prodotto agli atti di causa. 

N. 00288/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2014, proposto da: 
Associazione XXI Secolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso l’avv. Lucrezia Girone in Bari, Via Clinia, 34; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, Piazza Garibaldi, 23; 

nei confronti di
S.R.L. Progetto Finanza di Capitanata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Amendola, 166/5; Potito Belgioioso, Angelo Mansella; 

per l’annullamento
previa sospensiva
1. della deliberazione di G.M. 6 giugno 2014 n. 61, pubblicata il successivo 10 giugno 2014, avente ad oggetto assegnazione dei suoli cimiteriali;
2. della Determinazione dirigenziale 4 agosto 2014, n. 768 del registro generale, a firma dell’ing. Belgioioso, nel punto in cui stabilisce il costo a mq. del suolo imponendo gli importi censurati da precedenti giudicati e nel punto in cui opera una variazione del Piano regolatore cimiteriale;
3. della nota 26/8/2014, che conferma il corrispettivo della concessione dei loculi secondo i criteri della delib. 61/2014 e la posizione della contro interessata società  Progetto Finanza di Capitanata, quale concessionaria per la gestione e ampliamento del complesso cimiteriale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di S.R.L. Progetto Finanza di Capitanata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Gianfranco Di Mattia, per la ricorrente, avv. Michele Barbato, per il Comune e avv. Felice E. Lorusso, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti meglio indicati in epigrafe con cui il Comune di Foggia ha approvato gli indirizzi operativi per la concessione dei suoli cimiteriali, definendo altresì la relativa tariffa di concessione.
Avverso i suddetti provvedimenti, l’Associazione ha articolato diverse censure riconducibili ai vizi di violazione di legge, eccesso di potere, nonchè violazione del giudicato con riferimento ai precedenti di questa Sezione (sent. 260 e 2360/2009; 1147 e 1149/2013), contestando nella sostanza l’importo determinato dal Comune quale costo dei suoli.
Per resistere al gravame, si sono costituiti in giudizio il Comune di Foggia e la società  controinteressata, Progetto Finanza di Capitanata, eccependo l’inammissibilità  del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto in quanto infondato.
In particolare, nella memoria comunale, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità  del ricorso per carenza di procura, in quanto il mandato difensivo risulta rilasciato dal Sindaco del Comune di Faeto, Avv. Antonio Melillo, soggetto estraneo alla controversia che non riveste alcuna funzione rappresentativa all’interno dell’associazione ricorrente.
Sul punto ha dedotto la ricorrente con memoria del 12.12.2014, sostenendo l’infondatezza dell’eccezione, attesa la natura di mero errore materiale del riferimento fatto al Sindaco di Faeto, dovendo invece ricondursi la volontà  di conferire mandato ad litem esclusivamente all’Associazione XXI Secolo, come dimostrato dalla firma apposta in calce alla procura stessa, appartenente al legale rappresentante dell’ente, e altresì provato dal contratto professionale prodotto in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 6.11.2014, le parti, già  avvertite della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art.60 c.p.a, hanno chiesto congiuntamente un rinvio della trattazione per possibile cessazione della materia del contendere.
In vista della trattazione camerale, la società  controinteressata ha depositato documenti da cui risulta che l’associazione ricorrente ha partecipato all’assegnazione dei suoli cimiteriali, costituendosi a tal fine in raggruppamento temporaneo con altri aventi diritto.
All’esito dell’udienza camerale del 17.12.2014, la causa è passata in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene che possa superarsi il vizio riscontrato nella procura ad litem.
Se pur vero che nel testo della procura appare un soggetto diverso dal rappresentante legale dell’Associazione ricorrente, che nulla ha a che fare con l’ente stesso, la sottoscrizione apposta in calce alla procura è riconducibile alla persona di Pasquale Pedone, rappresentante legale dell’Associazione XXI secolo, come emerge chiaramente confrontando la stessa con la firma riportata nella copia della carta d’identità  del Pedone prodotta in giudizio.
A tale circostanza si aggiunge il contratto professionale, sottoscritto dal Pedone quale rappresentante legale della ricorrente e l’avvocato Di Mattia, con cui il primo conferisce al secondo l’incarico di rappresentarlo e difenderlo nella presente controversia.
Tali circostanze, oltre alla corretta indicazione nell’epigrafe del ricorso, sono tali da far superare il vizio riscontrato e consentono pertanto di riferire la procura al sig. Pedone, quale rappresentante legale dell’Associazione XXI Secolo.
Il ricorso è tuttavia improcedibile.
Risulta infatti dagli atti prodotti da ultimo in giudizio dalla controinteressata, che l’Associazione ricorrente, costituitasi in raggruppamento temporaneo con altri enti ai fini dell’assegnazione dei suoli (Movimento Cristiano Lavoratori – Unione Provinciale di Foggia), ha inoltrato formale richiesta di assegnazione di alcuni lotti in data 30.10.2014, risultando assegnataria, in 7^ posizione nella graduatoria approvata il 10.12.2014.
Tali fatti denotano invero l’acquiescenza dalla ricorrente nei confronti dei provvedimenti impugnati, e determinano conseguentemente l’improcedibilità  del ricorso.
Attesa la pronuncia in rito, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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