1. L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati – rientrando tale attività nella nozione di “uso del territorio” e, quindi, nella materia dell’urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi – è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.
2. In ipotesi di demolizione di un muretto a secco, in difetto di rigorosa prova circa la data di consumazione dell’illecito, deve trovare applicazione il principio di irretroattività della norma sanzionatoria, espressamente previsto anche per le sanzioni amministrative.
N. 00279/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01565/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1565 del 2006, proposto da:
Del Vecchio Saverio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pierluigi Balducci e Pasquale Chieco, con domicilio eletto presso l’avv. Pierluigi Balducci in Bari, Via Melo, 114;
contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Lamanna, con domicilio eletto in Bari, piazza Aldo Moro, 8, presso lo studio dell’avv. Nunzia Bucci;
Sportello Unico Attività Produttive;
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Corpo Forestale dello Stato, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– della sanzione amministrativa pecuniaria ex art 158 R.E. adottata con provvedimento prot. n. 8884 del 05.06.2006;
– della comunicazione del Corpo Forestale dello Stato acquisita al protocollo comunale al n. 5632 del 05.04.2006;
– della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 6191 del 14.04.2006;
– delle controdeduzioni del Corpo Forestale dello Stato acquisite al protocollo comunale al n. 8398 del 25.05.2006;
– della nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 268 del 31.05.2006;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Corpo Forestale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Annmaria Rutigliano, su delega dell’avv. Giovanni Lamanna e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame, notificato in data 22.10.06, il ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Il ricorrente è affittuario del fondo rustico sito in agro di Ruvo di Puglia, identificato in catasto al fg.118, p.lla 44.
A seguito della nota – prot.n. 6191 del 14/04/2006 -, il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune resistente ha comunicato al ricorrente che il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Ruvo di Puglia, aveva segnalato l’avvenuta demolizione di una muratura a secco insistente sul confine tra la particella 44 e la 43, per una lunghezza complessiva di m.250.
Pertanto, con l’impugnato provvedimento (prot. n. 8884 del 05/06/2006) lo Sportello Unico del Comune di Ruvo di Puglia ha comminato al ricorrente la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 158 del Regolamento Edilizio, pari ad euro 500,00 per ogni metro lineare di muro a secco demolito, ovvero pari alla somma complessiva di euro 125.000,00, unitamente alla ordine di procedere alla ricostruzione del muro medesimo.
Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:
1) Violazione dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale; violazione dell’art.1 L. 24/11/1981 n.689. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto.
2) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; travisamento dei presupposti in fatto; contraddittorietà .
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed il Corpo Forestale dello Stato, nonchè il Comune di Ruvo di Puglia,contestando le avverse deduzioni e chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.A. adito o, in via subordinata, pervenirsi comunque alla reiezione del ricorso.
Con ordinanza n.737 del 19.10.2006, codesto T.A.R. ha accolto la domanda incidentale di sospensione proposta dal ricorrente.
Dopo taluni rinvii, chiesti dalle parti al fine di acquisire certezze sui fatti relativi alla definizione del procedimento penale n. 1522/2006 R.G., avviato a carico del ricorrente per i medesimi fatti posti a base degli impugnati provvedimenti e pendente dinanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia, all’udienza del 20 novembre 2014, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio ritiene di confermare la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ed invero, modificando un pregresso orientamento, le SS.UU. della Corte di Cassazione, hanno statuito che “l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati – rientrando tale attività nella nozione di “uso del territorio” e, quindi, nella materia dell’urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi – è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 l. n. 205 del 2000; nè vale in contrario il fatto che si tratti di sanzione amministrativa, poichè l’art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 – che prevede la devoluzione al Tribunale ordinario del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia – fa salve, all’ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34″ (Cassazione civile SS.UU. 12 marzo 2008 n. 6525).
Del resto l’art. 133 lett. f) del D.Lgs. 104/2010, nell’attribuire al giudice amministartivo ˜ le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio’, fa espressa esclusione solo della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonchè quella del giudice ordinario “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Premessa pertanto la giurisdizione del giudice amministrativo adito, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
Assume il ricorrente che la norma sanzionatoria della condotta contestatagli, contenuta nell’art. 158 del regolamento edilizio, essendo entrata in vigore solo in data 4/11/2003, non risulterebbe applicabile nel caso in esame, risultando la condotta illecita posta in essere in epoca precedente all’entrata in vigore del citato art. 158 del R.E..
In sostanza il ricorrente, che non contesta di aver posto in essere l’attività di demolizione del muro a secco di che trattasi, assume tuttavia l’inapplicabilità della norma sanzionatoria ratione temporis.
La tesi è condivisibile, alla stregua della documentazione in atti.
A seguito della denuncia presentata al Corpo Forestale dello Stato di Ruvo di Puglia in data 3/3/2006, sono state avviate indagini ed attività istruttorie dalle quali è emerso che la demolizione di 250 metri di muro a secco deve ritenersi effettuata dal ricorrente in epoca compresa tra il 2001 e il 2005.
Ed invero, dai rilievi fotogrammetrici è emerso che la muratura a secco era presente nel rilevamento del 2001 e, viceversa, non più esistente all’atto del rilevamento del 2005.
A seguito del sopraluogo effettuato dal Corpo Forestale dello Stato in data 4/3/2006 (nota del 4/4/2006), sono stati rilevati “sul sito gli evidenti segni della frantumazione meccanica delle pietre costituenti la muratura preesistente”, ma senza alcun ulteriore rilievo istruttorio che idoneo a determinare una datazione della condotta illecita in epoca successiva alla data di entrata in vigore del Regolamento Edilizio.
In difetto di rigorosa prova circa la data di consumazione dell’illecito deve trovare applicazione il principio di irretroattività della norma sanzionatoria, espressamente previsto anche per le sanzioni amministrative.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento..
Ricorrono ragioni equitative che inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 20 novembre 2014 e 4 febbraio 2015, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)