1. Edilizia e urbanistica – PEEP – Valore di esecuzione del piano – Scadenza del termine di efficacia piano particolareggiato – Effetti – Istanza di ottenimento disciplina urbanistica – Silenzio – Impugnazione – Inammissibilità
2. Edilizia e urbanistica – PEEP – Scadenza del termine di efficacia – Adozioni di adeguamenti o varianti successivi – Illegittimità
1. à‰ inammissibile l’azione proposta contro il silenzio serbato dall’Amministrazione su di un’istanza volta all’ottenimento di una disciplina urbanistica relativamente ad un’area sulla quale è decorso il termine di efficacia di un PEEP. Invero, la scadenza del temine di efficacia di un P.E.E.P. non comporta il riconoscimento del carattere di “zona bianca” all’area che in esso risultava inserita, così rendendo l’area priva di regolamentazione urbanistica. L’art. 9 della l. n. 167 del 18 aprile 1962 attribuisce infatti ai piani di zona per l’edilizia economica e popolare il valore di piani particolareggiati di esecuzione, ai sensi della l. 17 agosto 1942, n. 1150.
2. àˆ illegittima l’adozione di adeguamenti o varianti con riferimento ad un PEEP per il quale sia scaduto il termine di efficacia. L’unica procedura consentita in tali casi è quella ordinaria che si conclude con l’adozione di un rinnovato PEEP.
N. 00228/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonia Ricci, Ettore Mores, Gennaro Mores, Anna Mores, Assunta Giuseppina Mores, rappresentati e difesi dagli avv. Costantino Ventura, Vito Minelli, con domicilio eletto presso Costantino Ventura in Bari, Via Dante Alighieri n.11;
contro
Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, Via Prospero Petroni, n. 15;
Regione Puglia;
per l’annullamento
1. della delibera della G.M. del Comune di Lucera n. 228 del 12.09.2012, pubblicata all’Albo pretorio dal 17.9 al 2.10.2012, e mai notificata ai ricorrenti, avente ad oggetto: “Piano P.E.E.P. Adempimenti di cui alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 14.6.2012. Adozione del piano attuativo di adeguamento e verifica con rideterminazione del fabbisogno ai sensi dell’art. 3 della Legge 167/1962”.
2. della delibera del Consiglio Comunale di cui si ignorano gli estremi esatti, che risulta adottata nella adunanza del 18.10.2012, avente ad oggetto la mancata revoca degli atti comunali adottati dopo la Conferenza di Servizi del 28.10.2009;
nonchè di tutti gli atti presupposti, conseguenti o connessi, ivi inclusi i pareri resi nel corso del procedimento compresi:
3. la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25.06.1998, ad oggetto: “Ampliamento Piano di zona 167- Adozione “;
4. la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 23.03.1999, di approvazione della stessa variante;
5. la delibera di Consiglio Comunale n. 45 dell’11.11.2009, di adozione del Piano di Adeguamento e Verifica del Piano di Zona 167;
6. la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.2010 di approvazione del piano anzidetto;
7. le risultanze raggiunte nella Conferenza di Servizi svolta presso l’Assessorato all’Urbanistica Regionale e conclusasi in data 28.10.2009, di cui si ignora il testo integrale.
Atti tutti, questi ultimi, che devono ritenersi invalidi in quanto già annullati dalla successiva Conferenza di Servizi svoltasi presso lo stesso Assessorato e conclusasi in data 14.6.2012, ma ciononostante ritenuti ancora validi ed efficaci dal Comune di Lucera;
8. la Relazione del Dirigente del IV Settore arch. Antonio Lucera in data 11.5.2012;
9. il parere reso in data 28.08.2012 dal prof Avv. Enrico Follieri, consulente legale del Comune di Lucera, integralmente riportato nella del. di G.M. n. 228 del 12.9.2012;
10. gli elaborati sostitutivi e/o integrativi di adeguamento del Piano PEEP del 1999 comprensivi del relativo calcolo del fabbisogno abitativo decennale alla data del 1999, redatti dal prof. ing. Domenico De Salvia, con la consulenza giuridica del prof. Enrico Follieri, e con la collaborazione dell’arch. Nicola Fuzio;
nonchè per ottenere
una nuova disciplina urbanistica dell’area di proprietà dei ricorrenti, in conformità a quanto richiesto con nota protocollata in data 7.11.2012, stante il silenzio serbato dal Comune di Lucera sull’istanza anzidetta,
nonchè per ottenere
il risarcimento dei danni connessi e/o derivanti dall’annullamento degli atti impugnati, nonchè dalla mancata tempestiva approvazione di una nuova disciplina urbanistica, nonchè dall’aver subito l’illegittima compressione del suolo di loro proprietà ad opera del vincolo PEEP, approvato in data 19.06.1979, e mantenuto oltre la scadenza diciottennale.
Visti i motivi aggiunti con i quali si chiede l’annullamento,
previa sospensione, dei seguenti atti:
a. della delibera della G.M. di Lucera n. 321 del 19.11.2012, pubblicata all’albo pretorio informatico del Comune di Lucera dal 7.12.2012 al 22.12.2012, avente ad oggetto: “P.E.E.P. – Adempimenti di cui alle determinazioni della conferenza dei servizi del 14.6.2012 – controdeduzioni ed approvazione del piano attuativo di adeguamento e verifica con rideterminazione del fabbisogni ai sensi dell’art. 3 legge 167/1962”, compreso, ove occorra, gli atti allegati B e C della detta delibera (nota del Segretario Generale Prot. n. 38 368 del 25.9.,2012, e parere reso dal prof. avv. Enrico Follieri in data 8.11.2012 Prot. n. 45042;
b. della delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 18.10.2012, avente ad oggetto: “Revoca in autotutela delle deliberazioni consiliari n. 45/2009 e n. 6/2010 e adempimenti connessi”, già impugnata col ricorso introduttivo, ma senza indicazione dei precisi estremi, perchè non ancora conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lucera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Costantino Ventura e Paolo Clemente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. Con ricorso notificato in data 15.11.2012 e depositato il successivo 03.12.2012 gli odierni ricorrenti, come in epigrafe specificati, impugnano due delibere del Comune di Lucera, rispettivamente la n. 228 del 12.09.2012 della Giunta Municipale e quella adottata nell’adunanza del 18.10.2012 del Consiglio Comunale, di cui dichiarano di conoscere unicamente l’oggetto, relativo alla mancata revoca degli atti comunali adottati dopo la Conferenza di Servizi del 28.10.2009, oltre agli atti presupposti, conseguenti o connessi.
Essi agiscono anche al fine di ottenere una nuova disciplina urbanistica dell’area di loro proprietà , atteso il silenzio del Comune, oltre al risarcimento dei danni connessi.
Più specificamente, il Comune di Lucera, con la Delibera di Giunta n. 228 del 12.09.2012:
a) ha adottato gli elaborati sostitutivi e/o integrativi di adeguamento della Variante PEEP a sua volta adottata con delibera consiliare n. 46 del 25.06.1198 ed approvata con successiva delibera consiliare n. 9 del 23.03.1999;
b) ha approvato, ora per allora (alla data di approvazione della Variante), il nuovo calcolo del fabbisogno abitativo in ambito PEEP, contenuto entro la massima capacità di insediamento prevista per la zona omogenea dell’indice di edificabilità massimo di PRG (mc/mq 1,66).
Con riferimento al punto a), la medesima Delibera ha precisato che sono stati eliminati dalla Variante PEEP del 1999, quegli elementi che, sulla base di quanto stabilito dalla Sentenza n. 5953/2008 e dal D.P.R. del 15.04.2009 recante decisione di ricorso straordinario, nonchè dalla Conferenza di Servizi del 14.06.2012, costituivano variante generale al P.R.G. e, come tali, richiedevano l’approvazione Regionale.
Il calcolo di cui al punto b) è stato anch’esso effettuato al fine di ottemperare al parere del Consiglio di Stato reso nel 2007, nell’ambito del procedimento relativo al ricorso straordinario al Capo dello Stato, concluso con D.P.R. 15 aprile 2009, su cui si è successivamente basata la conferenza di servizi del 14.06.2012.
Quest’ultima, annullava le determinazioni assunte con la conferenza di Servizi del 28.10.2009, senza che fosse reso noto l’esito del menzionato ricorso straordinario, evidenziando come l’attività del Comune dovesse basarsi sul PEEP di cui al Decreto 1091/1979 e successivi adeguamenti. Il Comune, nell’ambito della medesima Conferenza, rilevava che nella variante PEEP del 1999 esistono delle contraddizioni, tra quanto riportato negli elaborati grafici e nel piano particellare di esproprio, per cui si riservava di operare una verifica complessiva in ambito PEEP.
Sulla base di quanto stabilito in tale conferenza, i Dirigenti del Comune procedevano alla nomina di un consulente legale e di un esperto urbanista, per fornire supporto negli adempimenti consequenziali alla suindicata Conferenza di Servizi del 14.06.2012 e al DPR 15 aprile 2009.
Il parere fornito dal consulente legale, Prof. Enrico Follieri è stato integralmente recepito dalla Delibera di Giunta n. 228.
II. Costituiscono motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 14 L.241/1990.
I ricorrenti ritengono che l’illegittimità degli atti posti in essere dal Comune derivi dall’aver attribuito natura istruttoria e non decisoria alla conferenza di servizi del 14.06.2012 e ciò sulla base del parere reso dal consulente, nominato dall’amministrazione, integralmente recepito nella delibera di Giunta n. 228/2012 del 20.06.2012. Sostengono che la menzionata conferenza sarebbe stata, invece, convocata dalla Regione al fine di assumere “una decisione di annullamento in autotutela” .
2) Eccesso di potere nell’adozione del parere del consulente legale dell’amministrazione.
Il Comune di Lucera nell’ambito della conferenza di servizi sopra richiamata non avrebbe manifestato alcun dissenso, deliberando piuttosto di ottemperare al D.P.R. del 15.04.2009. Il consulente nominato, al fine di porre adeguato sostegno giuridico agli adempimenti consequenziali a cui il Comune era tenuto, con il proprio parere si sarebbe posto in contrasto con la volontà manifestata dal Comune in sede di Conferenza di Servizi. Il punto contestato è quello relativo alla mancata produzione di effetti della Conferenza nei confronti delle delibere n. 45/09 e 6/10 di verifica degli standards e di tutti gli atti posti in essere in attuazione di tali delibere e nella rivendicata autonomia del Comune nel concludere il procedimento ad essa consequenziale.
3) Eccesso di potere per violazione di quanto deciso nella Conferenza di Servizi. Erroneità del parere del consulente giuridico e dei conseguenti provvedimenti, per non aver tenuto conto dell’annullamento della variante PEEP pronunciato dal Consiglio di Stato per scadenza del termine di efficacia.
Le questioni oggetto della conferenza di Servizi, secondo i ricorrenti erroneamente affrontate e risolte dal parere del consulente riguardano:
a. l’annullamento giudiziale del PEEP ad opera del parere del Consiglio di Stato – D.P.R. 15.04.2009, motivato dalla sua accertata scadenza. Il parere erroneamente limita gli effetti del procedimento contenzioso alle parti ricorrenti, escludendo l’efficacia nei confronti dei terzi.
b. Gli atti da adottare riferiti al PEEP non si configurerebbero come variante, bensì come Piano autonomo, come stabilito dal DPR del 15.04.2009 e dalla Conferenza di servizi, assoggettato a specifico procedimento, mentre il legale ha ribadito l’autonomia decisionale del Comune, affermando erroneamente che si tratterebbe di PEEP conforme allo strumento urbanistico generale e quindi di piano attuativo di competenza della Giunta. Il maggiore perimetro del PEEP, da cui discenderebbe la necessità di adottare il procedimento ordinario e non semplificato per la variante del PRG, secondo il consulente sarebbe espressione di un errore, da eliminare, con conseguente superamento della necessità di adozione di variante del PEEP e riconduzione degli atti da adottare nell’ambito delle competenze del Comune.
c. La correzione della cartografia in modo da ricalcare quella del PEEP originario, suggerita dal consulente non sarebbero sufficienti ad evitare l’annullamento delle determinazioni assunte nella Conferenza di servizi del 28.10.2009. Tale profilo sarebbe stato espressamente trattato dalla Conferenza di servizi del giungo 2012, per questo il parere del consulente si discosterebbe dalla decisioni raggiunte.
4) Violazione degli artt. 3 e ss L 167/1962 e dell’art. 21 L.R. 56/98. Incompetenza.
Il Comune per gli atti di approvazione del PEEP, sulla base dei precedenti motivi di ricorso, avrebbe dovuto seguire la procedura ordinaria, con il coinvolgimento della Regione.
I ricorrenti propongono anche azione avverso il silenzio serbato dal Comune di Lucera sull’istanza presentata in data 7.11.2012, finalizzata ad ottenere una nuova disciplina urbanistica dell’area di loro proprietà , oltre a quella per il risarcimento dei danni, conseguenti sia al silenzio serbato dall’amministrazione che alla reiterazione da parte del Comune di un PEEP illegittimo.
III. Con atto depositato in data 20 dicembre 2012, si è costituito in giudizio il Comune di Lucera, depositando la delibera di Giunta Municipale n. 321 del 19.11.2012, con cui è stata approvato il Piano attuativo di adeguamento e verifica del PEEP del 1999 e la relazione del Dirigente del VI settore del Comune. In quest’ultima si ribadisce che gli atti relativi al PEEP di cui alla delibera di G.M. n. 228 del 12.09.2012 non costituiscono una nuova strumentazione urbanistica, ma 1’adeguamento del Piano PEEP del 1999 alle decisioni di cui alla Conferenza di Servizi del 14.06.2012.
IV. Con motivi aggiunti depositati in data 30.01.2013, i ricorrenti impugnano la suindicata delibera di Giunta n. 321 del 19.11.2012 e indicano gli estremi della Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 18.10.2012, avente ad oggetto la “revoca in autotutela delle deliberazioni consiliari n. 45/2009 e n. 6/2010 e adempimenti connessi”, già gravata con il ricorso principale,di cui non conoscevano gli estremi.
Insistono nel ritenere che il Comune di Lucera, nell’adottare gli atti gravati, abbia disatteso quanto deciso nella Conferenza di servizi del 14.06.2012.
A) Nei confronti della delibera n. 321 del 19.11.2012 di approvazione in via definitiva del Piano attuativo di adeguamento e verifica del PEEP eccepiscono che essa non avrebbe tenuto conto dei motivi di ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che delle repliche dell’amministrazione nei confronti delle osservazioni presentate sul piano attuativo di adeguamento e verifica con rideterminazione del fabbisogno ai sensi dell’artt. 3 L. 167/1962. Deducono, altresì, la violazione dell’art. 78 TUEL, relativo all’obbligo di astensione riferito ad un assessore.
B) Nei confronti della Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 18.10.2012, contestano il recepimento da parte del Comune del parere del consulente legale, nella parte in cui prevede, con riferimento al calcolo del fabbisogno abitativo, che esso possa essere eseguito “ora riportandolo all’epoca di adozione della variante verificare il rispetto delle percentuali tra il minimo e il massimo previsto, da destinare all’edilizia economica e popolare (cd. procedimento ora per allora).”
Con relazione dell’UTC del Comune di Lucera, depositata in data 4.02.2013, l’amministrazione ribadisce che gli atti adottati costituiscono adempimenti obbligatori, imposti all’esito della Conferenza di servizi e di quanto stabilito dal D.P.R. del 15.04.2009, per riportare la pianificazione relativa alla zona 167 in ambito di legalità , escludendo che si tratti di nuovo strumento di pianificazione in ambito PEEP.
Evidenzia che in ambito PEEP ricade anche il contratto di Quartiere II- Pezza di Lago, avente ad oggetto un programma di riqualificazione urbana, le cui fasi attuative sono già state avviate, tanto che un eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe effetti pregiudizievoli di ingente portata. Le determinazioni adottate dal Comune sarebbero state adottate anche per la salvaguardia dell’interesse pubblico da garantire attraverso la prosecuzione dell’attività urbanistica collegata a tale programma.
Il Comune, inoltre, riassume la successione dei fatti, riporta integralmente il parere del consulente legale e indica i conseguenti atti adottati.
Con successiva memoria del 15.04.2013, i cui contenuti sono stati ribaditi anche in quella del 27.12.2014, la difesa dell’amministrazione:
– eccepisce l’inammissibilità e la tardività della domanda di annullamento degli atti impugnati, oltre al difetto di interesse;
– evidenzia che sia il ricorso principale, sia i motivi aggiunti sarebbero finalizzati ad un indebito controllo generalizzato dell’attività amministrativa, non avendo i ricorrenti qualificato l’interesse specifico, attuale e concreto sotteso all’annullamento degli atti gravati;
– contesta che tale interesse sia ravvisabile nella lamentata assenza di disciplina urbanistica del suolo di proprietà dei ricorrenti, derivante dall’assoggettamento a vincolo ritenuto illegittimo, peraltro scaduto, arrivando a qualificare l’area in questione come “zona bianca da riqualificare”;
– rileva in proposito come, anche nell’ipotesi in cui il PEEP si ritenesse scaduto, per giurisprudenza consolidata, l’area non potrebbe essere qualificata come “zona bianca”, in quanto la scadenza dei piani li priverebbe di “efficacia solo per la parte in cui non abbiano avuto esecuzione, permanendo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nei piani stessi”;
– precisa che le contestazioni relative alle procedure seguite dall’amministrazione nell’approvazione della Variante PEEP, adottata con delibera consiliare n. 46 del 25.06.1998 ed approvata con successiva delibera n. 9 del 23.03.1999, siano tardive;
– aggiunge che gli atti adottati successivamente dall’amministrazione costituiscono esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5953/08 e del Decreto del Presidente della Repubblica del 15.04.2009, reso sulla base del parere del Consiglio di Stato, sez. II, del 21.11.2007, dei quali specifica che i relativi effetti sarebbero limitati, però, ai ricorrenti e ai relativi suoli e non anche a terzi;
– insiste sulla tardività delle censure contenute nei motivi aggiunti, evidenziando che le questioni relative alle osservazioni avrebbero dovute essere tempestivamente presentate, nell’ambito degli adempimenti successivi alla delibera n. 228/2012;
– osserva che il silenzio censurato dai ricorrenti sarebbe stato superato dalla procedure avviate dal Comune e sfociate nell’approvazione della delibera di G.M. n. 321, pubblicata definitivamente in data 07.12.2012;
– contesta per genericità l’ammissibilità dell’eccezione relativa alla violazione dell’art. 78 TUEL, per non avere i ricorrenti indicato in modo circostanziato la prova degli elementi a sostegno della lamentata incompatibilità .
Con riferimento alla pretesa risarcitoria, ne esclude la fondatezza, oltre ad evidenziare come non sia stata fornita la prova del pregiudizio subito.
V. I ricorrenti, nel replicare alle memorie dell’amministrazione, hanno riferito di un procedimento penale in corso avverso il sindaco e altri dipendenti del Comune, per aver omesso di informare i partecipanti alla Conferenza di Servizi svolta presso la sede della Regione Puglia, “dell’esistenza del parere 200411010 del 21.11.2007 del Consiglio di Sato e correlato DPR di accoglimento della decisione del 15.04.2009”.
Quanto all’interesse al ricorso evidenziano che deriva dall’essere proprietari di un fondo su cui continuerebbe a gravare un vincolo scaduto, per effetto degli atti impugnati. Chiariscono di non ritenere che l’area di loro proprietà , per effetto della scadenza del Piano sia divenuta “zona bianca” priva di ogni disciplina urbanistica, ma di contestare piuttosto la conferma dei vincoli scaduti attraverso gli atti impugnati.
Contestano la tardività del ricorso, puntualizzando che le delibere precedenti non sarebbero oggetto di ricorso, essendo, peraltro, le medesime già state annullate dal Consiglio di Stato. Aggiungono che quanto stabilito dal Consiglio di Stato sulla natura di piano autonomo e non di variante degli atti relativi al PEEP, non potrebbe avere effetti limitati, trattandosi di statuizione di un atto rivolto all’intera collettività . Ribadiscono che oggetto di impugnazione è la delibera n. 228 del 19.11.2012 e non le precedenti del 1998/1999 o le osservazioni presentate sulla medesima da altri cittadini o le questioni relative alla convenienza economica del Contratto di Quartiere.
VI. Il Comune, nel controreplicare ai ricorrenti, evidenzia che la domanda dei medesimi tesa ad ottenere una nuova disciplina urbanistica dell’area di loro proprietà è stata soddisfatta con riferimento al procedimento di adozione del P.U.G., per mezzo dell’approvazione della Delibera del Consiglio comunale di Lucera n. 25 del 15.05.2014. Rileva che le aree che ricadono nel PEEP, unitamente alle aree di espansione rientrano nell’adottando PUG, giunto alla fase procedimentale relativa alle controdeduzioni, che l’art. 28.4 delle N.T.A. ha previsto di attribuire un indice perequativo di edificabilità territoriale pari a mq 1,4 mc/mq + 10 % per edilizia sociale, con un indice perequativo complessivo pari a 1,5 mc/mq.
Esclude, pertanto, l’assenza di disciplina urbanistica del suoli di proprietà dei ricorrenti.
VII. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2015, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
VIII. I ricorrenti contestano l’operato del Comune di Lucera riferito al Piano di zona per l’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), approvato con DPGR n. 1091/1979 del 16.06.1979.
Si oppongono, in particolare, agli atti addottati successivamente alla Conferenza di Servizi conclusasi in data 14.06.2012, presso la Regione Puglia, che ha riesaminato i lavori di una precedente Conferenza di Servizi tenutasi in data 28.10.2009, in quanto essa non aveva tenuto conto del parere n. 200411010 della Seconda Sezione del Consiglio di Stato del 21.11.2007, reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, concluso con Decreto del 15.04.2009.
Con tale parere, il Consiglio di Stato ha affermato la scadenza del suddetto PEEP, per decorrenza del termine di 18 anni dalla sua approvazione, ai sensi dell’art. 51 L.457/1978, da cui consegue l’illegittimità degli interventi sul medesimo Piano adottati in violazione della procedura di cui agli artt. 3 e ss della L. 167 del 1962.
La Regione, dopo aver rilevato che tali atti non erano stati portati all’attenzione nell’ambito della prima Conferenza di Servizi del 2009, evidenziava la necessità di un nuovo intervento sul P.E.E.P., nel rispetto della legge, nell’ambito del quale poter inserire anche nuove perimetrazioni in variante del PRG, da adottare attraverso l’approvazione della Giunta Regionale.
La Conferenza di Servizi prendeva “atto della necessità di operare in autotutela annullando (¦) le determinazioni assunte nella conferenza di servizi del 28.10.2009”.
Il Comune di Lucera, con le delibere gravate, ha ritenuto di adeguarsi alle risultanze della Conferenza di servizi, adottando un Piano attuativo e di adeguamento, i cui atti sono stati ritenuti conformi al PRG e pertanto, approvati dalla Giunta Comunale, ai sensi della L. 21/2011, senza il coinvolgimento della Regione.
I ricorrenti, invece, sostengono che tali atti contrastino con quanto riconosciuto dalle Autorità coinvolte nella vicenda, ossia, con l’avvenuta scadenza del periodo di validità del PEEP.
La necessità di dotare l’area, precedentemente disciplinata dal Piano, di nuova disciplina, aggiungono, deve essere soddisfatta nel rispetto del relativo procedimento disciplinato dalla legge, che prevede l’approvazione regionale.
IX. Così ricostruita la vicenda, occorre preliminarmente soffermarsi sull’eccezione sollevata dall’amministrazione, relativa alla carenza di interesse al ricorso da parti dei ricorrenti.
L’eccezione è infondata sotto diversi profili.
L’interesse dei ricorrenti è ravvisabile, innanzitutto, nel fatto che le aree di proprietà , come confermato nell’ambito dell’udienza pubblica, rientrino nell’area soggetta alla disciplina del PEEP. Essi, infatti, sono proprietari del suolo sito in Lucera, identificato al fg. 81, p.lla 2586 (originariamente p.lla 79), ricadente nel perimetro del PEEP approvato con DPGR n. 1091 del 19.06.1979. Tanto basta a far ritenere sussistente in capo ai medesimi sia l’interesse sia la legittimazione ad agire, non emergendo dalle evenienze processuali alcun elemento probatorio, introdotto anche su impulso di parte resistente, da cui si possa inferire la non veridicità di tale circostanza.
Costoro, inoltre, nel rivolgere censure all’operato del Comune, hanno sollevato eccezioni di carattere procedimentale (come il mancato coinvolgimento della Regione) tese a contestare in radice la legittimità degli interventi sul Piano.
Il Collegio ravvisa la ricorrenza in capo ai ricorrenti dell’interesse strumentale alla legittima riedizione del potere dell’amministrazione, che potrebbe rivelarsi anche potenzialmente più favorevole per l’area di loro proprietà . Tale interesse strumentale, derivante dalla posizione (legittimante) di proprietari toccati dalla pianificazione, è di spessore sufficiente ad integrare i requisiti per il valido esperimento dell’azione demolitoria e per la relativa procedibilità (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 2001 del 18.04.2014).
X. La carenza d interesse è ravvisabile, invece, nei confronti dell’azione avverso il silenzio sull’istanza presentata dai ricorrenti in data 07.11.2012, per ottenere una nuova disciplina urbanistica dell’area di loro proprietà .
Erronea è l’affermazione contenuta nella richiamata istanza, secondo cui il suolo di loro proprietà “sarebbe privo di disciplina urbanistica” a seguito della scadenza del PEEP, per decorrenza del termine di validità .
La perdita di efficacia di un P.E.E.P., non implica il riconoscimento del carattere di “zona bianca” all’area che in esso risultava inserita. Tale dato, del resto, è riconosciuto anche dai ricorrenti.
A riguardo, l’art. 9 della legge n. 167 del 18 aprile 1962 attribuisce espressamente ai piani di zona per l’edilizia economica e popolare il valore di piani particolareggiati di esecuzione, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
La scadenza del termine previsto per la loro attuazione priva i suddetti piani di efficacia per la parte in cui non abbiano avuto esecuzione, permanendo invece a tempo indeterminato l’obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nei piani stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 1994, n. 1089).
Pertanto, in caso di scadenza del termine di efficacia di un piano particolareggiato, non possono trovare applicazione i ristretti limiti di edificabilità previsti dall’art. 4, u.c., della legge n. 10 del 1977, atteso che il decorso del termine per l’esecuzione del piano, diversamente da quanto accade in caso di scadenza dei vincoli espropriativi ex art. 2 della legge n. 1187/68, non rende l’area priva di regolamentazione urbanistica (c.d. zona bianca) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 dicembre 1996, sent. n. 1491; id., Sez. IV, 14 ottobre 2005, sent. n. 5801, id, Sez. V, 20 marzo 2008, sent. n. 1216).
A ciò si aggiunga che nell’articolato caso portato all’attenzione del Collegio, non è ravvisabile l’inerzia del Comune, ma piuttosto un’azione amministrativa che ha portato all’adozione di atti, il cui esame è riservato al giudizio impugnatorio, pure attivato dai ricorrenti, con il ricorso in epigrafe.
L’azione avverso il silenzio deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.
XI. Il ricorso principale e quello per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, in quanto gli atti sono tra loro consequenziali e strettamente connessi.
La fondatezza del ricorso principale determina anche l’accoglimento dei motivi aggiunti, nei limiti e per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.
Gli atti adottati successivamente alla Conferenza di Servizi conclusa in data 14.06.2012 sono, infatti, illegittimi.
Fondati sono i motivi di ricorso avverso la delibera di G.M. n. 228 del 12.09.2012, ribaditi nei motivi aggiunti anche avverso la successiva delibera di Giunta n. 321 del 19.11.2012 nonchè la delibera di consiglio Comunale n. 59 del 18.10.2012, già gravata con il ricorso principale, ma nei cui confronti sono state poste nuove ragioni a fondamento della domanda (essendo stata successivamente conosciuta).
Le censure sono tutte finalizzate ad evidenziare che, adottando gli atti gravati, l’amministrazione ha violato quanto fatto proprio dalla Conferenza di Servizi, a cui il medesimo il Comune di Lucera ha preso parte. Si tratta, più specificamente, di quanto sancito dal Consiglio di Stato con il parere del 21.11.2007, nell’ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, concluso con decreto presidenziale 15.04.2009, ossia che il PEEP è scaduto per decorrenza dei termini diciottennali di efficacia previsti dalla legge.
La scadenza di un Piano particolareggiato come il PEEP, se da un lato, non comporta che le aree interessate dal Piano rimangano prive di disciplina (come sopra evidenziato), dall’altro non consente l’adozione di adeguamenti o varianti, in quanto il Piano è privo di efficacia. L’unica procedura consentita in tali casi è quella ordinaria che, nel rispetto della legge, si conclude con l’adozione di un rinnovato PEEP.
I suoli già interessati dalle previsioni inefficaci, come nel caso in esame, non possono essere oggetto di variante, essendo questa possibile solo durante il periodo di validità del Piano.
Occorre che le misure che l’amministrazione, sia sulla base di quanto sancito dal Consiglio di Stato, che di quanto emerso nella Conferenza di Servizi, ha ritenuto di adottare (il riferimento è, più specificamente, alla necessità di riperimetrazione del PEEP e alla verifica delle fabbisogno abitativo) costituissero piuttosto l’oggetto di un nuovo Piano, o comunque di nuove previsioni di PRG in variante. La ragione, come già stabilito in altro caso che ha visto soccombente il medesimo Comune (Cfr. Cons. Stato Sez. IV, sent. 2001 del 18.04.2014), “è evidente e risiede nella perdurante necessità di dotare l’abitato dei necessari standard nel quadro di una pianificazione che organicamente interessi l’ambito inizialmente interessato dal Piano particolareggiato”.
XII. Non sono idonei a superare quanto finora evidenziato, nè l’attribuzione della natura istruttoria in luogo di quella decisoria alla Conferenza di Servizi conclusasi in data 14.06.2012, nè quanto sostenuto dalla difesa del Comune, circa gli effetti, che sarebbero limitati alle parti che hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, del parere del Consiglio di Stato più volte citato.
Il termine di validità del PEEP è, infatti, fissato innanzitutto dalla legge e nessuna argomentazione può risultare utile a sostenere la legittimità di atti che siano adottati in violazione di una previsione normativa.
Il fatto che la Conferenza di Servizi si sia conclusa con l’impegno dei partecipanti volto al ripristino della legalità violata, non può essere superato dalla natura che a tale Conferenza si tenti di attribuire.
A ciò si aggiunga, che secondo i principi generali relativi agli effetti delle pronunce del giudice, è pacificamente riconosciuto che la loro portata si estende quando si tratti di effetti caducatori di un atto che coinvolge una pluralità di soggetti, in quanto è impossibile considerare l’atto esistente per taluni soggetti interessati ed inesistente per altri.
Nè gli atti successivi alla conferenza di servizi del 2012, adottati dal Comune di Lucera, possono considerarsi, anche tentando di prescindere dal nomen iuris attributo dall’amministrazione, quali espressione dell’adozione di un nuovo PEEP, in quanto sono stati adottati senza il coinvolgimento della Regione, in violazione del procedimento ordinario previsto dalla legge.
Da ultimo, insufficiente a superare le illegittimità rilevate è anche la memoria dell’amministrazione intimata, depositata in data 08.01.2015 in vista dell’approssimarsi dell’udienza pubblica.
L’avvenuta approvazione della Delibera del Consiglio Comunale di Lucera n. 25 del 15.05.2014, relativa la procedimento di adozione del P.U.G, all’interno del quale rientrano anche le aree che ricadono nel PEEP, non è idonea a ripristinare la legalità violata, attesa anche la natura non definitiva degli atti adottati e dell’alea sottesa alla fase procedimentale in cui si trova il nuovo PUG prima dell’adozione.
XIII. Gli elementi sopra evidenziati determinano l’accoglimento del ricorso come integrato da motivi aggiunti.
Con riferimento alla violazione dell’art. 78 TUEL, lamentata con i motivi aggiunti, seppur la presunta incompatibilità denunciata non incide sull’esito del ricorso, essa pone dubbi di liceità che inducono il Collegio a trasmettere copia della presente sentenza e degli atti dell’odierno giudizio alla competente Procura della Repubblica di Lucera, per gli eventuali profili di rilevanza penale.
XIV. Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti, in quanto essi sul punto, non forniscono alcuna prova in ordine al pregiudizio subito in conseguenza dell’agere illegittimo dell’amministrazione comunale. Ne deriva il rigetto della relativa domanda.
XV. Per tutto quanto esposto il ricorso principale come integrato da motivi aggiunti deve essere accolto nei limiti sopra evidenziati e per l’effetto debbono essere annullati gli atti del Comune di Lucera adottati, successivamente alla Conferenza di Servizi conclusasi in data 14.06.2012.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti del Comune di Lucera adottati successivamente alla Conferenza di Servizi conclusasi in data 14.06.2012.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso il silenzio.
Respinge la richiesta di risarcimento dei danni formulata da parte ricorrente.
Condanna il Comune di Bari al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi € 3.000,00 (euro tremila), oltre IVA e CAP, nonchè al rimborso del contributo unificato come per legge.
Manda alla Segreteria per la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti dell’odierno giudizio alla competente Procura della Repubblica di Lucera presso la Corte D’appello di Bari, per quanto chiarito in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)