Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Recupero somme erroneamente corrisposte a dipendenti – Tutela cautelare – Fattispecie
àˆ prima facie illegittimo, nella delibazione sommaria della fase cautelare, l’operato di una p.A. che ha avviato il procedimento di recupero di somme erroneamente erogate a propri dipendenti, in un ammontare mensile calcolato nei limiti di 1/5 del trattamento economico indifferentemente per tutti, benchè la giurisprudenza consideri a tal fine rilevante la situazione economica del dipendente percettore in buona fede, onde evitare che il prelievo si riveli per esso eccessivamente gravoso.
N. 00093/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00066/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2015, proposto da:
Carlo Daniello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Paolo Bello, Andrea Di Comite, Saverio Nitti, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, n. 45; Nicola Rutigliano, Andrea Palmadessa, Giuseppe Amatulli, Domenico Savino, Francesco Colasuonno, Nicola Locorriere, Giacomo De Paola, Vincenzo Molfetta, Rocco Fazio, Arcangelo Raffaele Carbone, Vito Liantonio, Ottavio Neviera, Michele Giuliani, Girolamo Giove, Giuseppe Colasuonno, Filippo Tesser, Vincenzo Esposito, Michele Castelluccio, Sergio Lippolis, Natale Vessia, Antonio Fuso, Nicola Sciacovelli, Michele De Tullio, Vincenzo Colella, Filippo Decosmo, Armando Tedeschi, Nino Santamaria, Pietro Muscatelli, Nicola Legrottaglie, Ascanio Licci, Luigi Carleo, Antonio Fracchiolla, Gianfranco Daniello, Michele Stallone, Antonio Dangelo, Nicola Panzarino, Leonardo Cusmai, Francesco De Venuto, Giuseppe Balducci, Giuseppe Zonno, Giovanni Caradonna, Giuseppe Lauciello, Michele Gioia, Giovanni Peragine, Giuseppe Regina, Rocco Tetro, Giuseppe Stallone, Giovanni Parrulli, Nicola Tetro, Francesco Legrottaglie, Vincenzo Battista, Rocco Mossa, Vito Zaccheo, Domenico Stea, Saverio Palladino, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Paolo Bello, Saverio Nitti, Andrea Di Comite, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro, n. 45;
contro
CRI – Croce Rossa Italiana, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze;
per l’annullamento
e/o declaratoria di nullità , previa sospensiva e previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
– dei provvedimenti comunicati con note del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale – Ufficio Amministrazione Militare della Croce Rossa Italiana del 24.11.2014 (successivamente pervenute) prot. n. 81303 indirizzata al sig. C. Daniello, n. 81510 indirizzata al sig. N. Rutigliano, n. 81468 indirizzata al sig. A. Palmadessa, n. 81179 indirizzata al indirizzata al sig. G. Amatulli, n. 81515 indirizzata al sig. D. Savino, n. 81289 indirizzata al sig. F. Colasuonno, 81391 indirizzata al sig. N. Locorriere, n. 81312 indirizzata al sig. G. De Paola, n. 81438 indirizzata al Sig. V. Molfetta, n. 83071 (del 28.11.14) indirizzata al sig. R. Fazio, n. 81226 indirizzata al sig. A.R. Carbone, n. 81383 indirizzata al Sig. V. Liantonio, n. 81096 indirizzata al sig. O. Neviera, n. 81360 indirizzata al Sig. M. Giuliani, 81358 indirizzata al sig. G. Giove, n. 81290 indirizzata al sig. G. Colasuonno, n. 81534 indirizzata al sig F. Tesser, n. 81335 indirizzata al Sig. V. Esposito, n. 81237 indirizzata al sig. M. Castelluccio, n. 81387 indirizzata al sig. S. Lippolis, n. 87329 (del 15.12.2014) indirizzata al sig. N. Vessia, n. 87310 (del 15.12.14) indirizzata al sig. A. Fuso, n. 81519 indirizzata al sig. N.Sciacovelli, n. 81317 M. De Tullio, n. 81053 indirizzata al sig. V. Colella, n. 81319 indirizzata al Sig. F. Decosmo, n. 81533 del 24.11.2014 indirizzata al sig. A. Tedeschi, n. 81512 indirizzata al sig. N. Santamaria, n. 81442 indirizzata al Sig. P. Muscatelli, n. 81378 indirizzata al sig. N. Legrottaglie, n. 81385 indirizzata al sig. A. Licci, n. 81231 indirizzata al sig. L. Carleo, n. 81066 indirizzata al sig. A. Fracchiolla, n. 81306 indirizzata al sig. G. Daniello, n. 81530 indirizzata al Sig. M. Stallone, n. 81054 indirizzata al Sig. A. Dangelo, n. 81474 indirizzata al sig. N. Panzarino, n. 81299 indirizzata al sig. L. Cusmai, n. 81318 indirizzata al sig. F. De Venuto, n. 81183 indirizzata al sig. G. Balducci, n. 81562 indirizzata al sig. G. Zonno, n. 81225 indirizzata al Sig. G. Caradonna, n. 81372 indirizzata al sig. G. Lauciello, n. 81353 indirizzata al Sig. M. Gioia, n. 81476 indirizzata al sig. G. Peragine, n. 81495 indirizzata al Sig. G. Regina, n. 83066 (del 28.11.2014) indirizzata al sig. R. Tetro, n. 81528 indirizzata al sig. G. Stallone, n. 81475 indirizzata al sig. G. Parrulli, n. 81536 indirizzata al sig. N. Tetro, n. 81375 indirizzata al sig. F. Legrottaglie, n. 81201 indirizzata al sig. V. Battista, n. 81441 indirizzata al Sig. R. Mossa, n. 81559 indirizzata al sig. V. Zaccheo, n. 81531 indirizzata al Sig. D. Stea, n. 81465 indirizzata al sig. S. Palladino tutte aventi ad oggetto “comunicazione annullamento dispositivo di compensazione dei debiti con gli arretrati contrattuali e avvio procedimento recupero somme erroneamente erogate”;
– dei contestuali e conseguenti provvedimenti di cui alle note suindicate con cui la Croce Rossa Italiana – Comitato Centrale ha messo in mora i ricorrenti, disponendo l’immediato recupero in sole 13 rate degli importi (meglio specificati in ciascuna missiva) che asseritamente sarebbero stati indebitamente versati; il tutto seguito dalla ricostruzione di carriera operata nei loro confronti dopo l’emanazione dell’O.C. 394/12 e dall’annullamento dei provvedimenti in materia di erogazione arretrati contrattuali;
– della nota prot. n. CRI/CC0076545114 del 7.11.2014 del Servizio Trattamento Economico e Giuridico del Personale avente ad oggetto:
“Annullamento compensazione tra arretrati contrattuali e debiti del personale militare destinatario delle O.C. 483/2011 e 394/2012;
– ove occorra delle note trasmesse ai ricorrenti nel periodo novembre 2012” gennaio 2013 e richiamate nelle missive del 24.11.2014 specificatamente impugnate, così come delle O.C. n. 394/12 e 483/11;
– ove occorra della determinazione dirigenziale n. l79/14 del 25.8.2014 con cui il Dirigente del Servizio Trattamento Economico CRI ha disposto la cancellazione dei residui passivi inerenti gli arretrati contrattuali delpersonale militare della Croce Rossa Italiana inseriti nel 2013;
– dell’Ordinanza Presidenziale n. 247 del 10.9.2014 della Croce Rossa Italiana con cui si è statuito in merito alla variazione in diminuzione degli arretrati contrattuali previsti in Bilancio, vincolando nel bilancio di previsione 2014 il già stanziato importo di ¿ 14.353.896,16 ad avanzo di Amministrazione e della nota prot. n. CRI/CC/53493 del 31.7.2014;
– di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cri – Croce Rossa Italiana;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Saverio Nitti e Lucrezia Principio;
– Considerato che l’ammontare dell’importo mensile oggetto dei provvedimenti di recupero è stato calcolato nei limiti di 1/5 del trattamento economico indifferentemente per tutti i ricorrenti, benchè la giurisprudenza consideri a tal fine rilevante la situazione economica del dipendente percettore in buona fede, onde evitare che il prelievo si riveli per esso eccessivamente gravoso (C.d.S. A.P. n. 11/93);
– Ritenuto di non condividere, ad un primo sommario esame e salvo approfondimento nel merito, l’operato della Croce Rossa che, dopo aver rilevato la compensazione fra i crediti da indebito e i debiti per arretrati contrattuali da corrispondersi ai ricorrenti, già a tal fine impegnati nel bilancio 2013, ne ha rimosso gli effetti, disponendo la cancellazione dei residui passivi relativi a detti arretrati contrattuali (Determinazione dirigenziale n. 179/2014), vincolandone poi l’importo complessivo nell’avanzo di amministrazione (Ordinanza presidenziale n. 247 del 10.9.2014);
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende i provvedimenti di recupero dell’indebito;
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8.10.2015 .
Compensale spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)