Processo amministrativo – Principi generali – Ricorso – Irregolarità  – Art. 44, comma 2, c.p.a.- Obbligo di rinnovazione

Ai sensi dell’art. 44, comma 2, c.p.a. “Se il ricorso contiene irregolarità , il collegio può ordinare che sia rinnovato entro un termine a tal fine fissato” (fattispecie nella quale il ricorso, pur correttamente depositato al competente TAR Puglia Bari, recava l’intestazione “On.le Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio”, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma; in applicazione del suddetto principio, il TAR ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso previa rettifica dell’intestazione).

N. 00203/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00041/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2015, proposto da:

Silvia Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, P.za Massari, 6;

contro
Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca; 

per l’annullamento
in parte qua, previa misura cautelare,
a) del provvedimento di diniego prot. 78785V/3 del 07/11/2014 emesso dall’Università  degli Studi di Bari “Aldo Moro” con cui è stato comunicato alla sig.ra Puglia Silvia che “in risposta alla Sua istanza raccomandata (¦) si precisa che l’accesso al Corso di laurea di Medicina Veterinaria è regolamentato dal concorso di ammissione con graduatoria unica nazionale, pertanto, per procedere all’immatricolazione Lei dovrà  risultare vincitrice del predetto concorso”;
b) del D.R. n. 403 del 07/02/2014, “Bando relativo alle modalità  di ammissione ai Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria” che disciplina le modalità  per la partecipazione alla prova di ammissione ove non consente il trasferimento dall’estero, ed ove interpretato nel senso di ritenersi applicabile anche agli studenti di anni successivi al primo provenienti da Atenei esteri che chiedono la concessione al trasferimento in Italia;
c) di ogni atto successivo, presupposto, prodromico anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e udito per la parte il difensore avv. Giorgio Francesco Carenza, su delega dell’avv. Michele Bonetti;
 

Rilevato che l’epigrafe del presente ricorso, come notificato e depositato presso questo TAR, riporta la dicitura “On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio” e che l’elezione di domicilio della parte è stata fatta presso lo studio del difensore sito in Roma;
Ritenuto che nella specie si tratti in realtà  di mere irregolarità , essendo comunque stato correttamente adito questo TAR quale quello competente ai sensi dell’art.14 c.p.a. e che pertanto anche le relative notifiche, effettuate presso l’Avvocatura distrettuale di Bari, sono rituali;
Considerato che l’art.44, comma 2, c.p.a., prevede che il Collegio possa ordinare il rinnovo del ricorso laddove contenga irregolarità ;
Ritenuto pertanto di assegnare un termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, per rinnovare la notifica del ricorso previa rettifica dell’indicazione del giudice adito, contenuta nell’intestazione dello stesso, con onere di depositare il nuovo originale nei 10 giorni successivi;
Rinviato per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 19.3.2015;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, ordina alla parte ricorrente di procedere al rinnovo della notifica del ricorso, previa rettifica dell’indicazione del giudice adito, entro 20 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, con onere di deposito entro i successivi 10 giorni.
Fissa per il prosieguo la Camera di Consiglio del 19.3.2015.
Nulla sulla spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)