Ambiente ed ecologia – Inquinamento – Abbandono di rifiuti – Ordine di rimozione  – Destinatario – Proprietario del fondo – Imputazione a titolo di dolo o colpa – Necessità  – Fattispecie

Ai fini dell’imputazione della responsabilità  dell’abbandono di rifiuti in un fondo in capo al suo proprietario è necessaria l’individuazione della condotta del proprietario animata da dolo o colpa, quanto meno sub specie di colpa omissiva (nella specie, il ricorrente, nel censurare il mancato accertamento del requisito dell’imputabilità , non ha però contrastato nè il potere esercitato sull’area invasa dai rifiuti nè la colposa negligenza nell’assolvimento dei suaccennati oneri di custodia, risultando invece dal verbale di sequestro penale, fidefacente, una condotta attiva omissiva del proprietario).

N. 00212/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2010, proposto da: 
Patrizio Nitti, rappresentato e difeso dall’avv. Alfieri L. M. Zullino, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Italia, 191; 

contro
Comune di Polignano a Mare; 

per l’annullamento
dell’ordinanza di rimozione rifiuti ex art. 192 comma 3 d.lgs. 152/06, n. 37 del 24 marzo 2010, Prot. n. 6444, a carico del Sig. Nitti Patrizio, nonchè, ove occorra, di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il sig. Nitti, proprietario di un’area di circa 4000 mq sita in agro di Polignano a Mare sottoposta a sequestro penale per violazione dell’art.256 co.1, dlg. 152/06 (attività  illecita di smaltimento di rifiuti speciali ingombranti e non pericolosi e gestione di discarica non autorizzata) ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza sindacale di rimozione rifiuti emessa ai sensi dell’art.192, co.3, del D.Lgs. 152/06, che gli intimava di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e conseguentemente al recupero o smaltimento degli stessi nelle forme di legge, previo ottenimento della rimozione temporanea dei sigilli.
Avverso l’ordinanza impugnata, la parte ha dedotto diversi motivi, riconducibili alla violazione di legge e all’eccesso di potere, lamentando in sostanza la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la violazione del principio del contraddittorio, nonchè l’erronea presupposizione del requisito dell’imputabilità .
Il Comune di Polignano a Mare non si è costituito.
Con Ordinanza n.386 del 4.6.2010, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare.
All’Udienza Pubblica del 17.12.2014, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, dopo un approfondito esame, ritiene di disattendere quanto sommariamente espresso in sede cautelare.
Il ricorso invero è infondato e non merita accoglimento.
L’art. 192 del d. lgs. 152/2006 – in espressa applicazione del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata – prevede che il proprietario del fondo sul quale sono stati rinvenuti i rifiuti, possa essere chiamato a procedere alla rimozione degli stessi, in solido con l’autore materiale dell’abbandono, solo se ad esso la violazione “sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.
La giurisprudenza che si è pronunciata sul punto è concorde nel ritenere che la norma non abbia introdotto un’ipotesi di responsabilità  oggettiva in capo al proprietario dell’area, richiedendo invece un accertamento in capo a questi di un comportamento doloso o colposo.
Le Sezioni Unite (Cass. Civ.. 4472/2009), in particolare, hanno ritenuto che le esigenze di tutela ambientale sottese alla norma citata rendono evidente che il riferimento a chi è titolare di diritti reali o personali di godimento vada inteso in senso lato, essendo destinato a comprendere qualunque soggetto si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell’omissione degli accorgimenti e delle cautele che l’ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un’efficace custodia e protezione dell’area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.
Nella specie, il ricorrente, nel censurare il mancato accertamento del requisito dell’imputabilità , non ha però contrastato in punto di fatto sia l’uno che l’altro presupposto indicato dalla Cassazione, ossia il potere esercitato sull’area invasa dai rifiuti e la colposa negligenza nell’assolvimento dei suaccennati oneri di custodia, risultando invece dal verbale di sequestro penale, fidefacente, una condotta attiva omissiva del proprietario.
Nel verbale, redatto alla presenza del Nitti, si dà  inoltre atto che il trasgressore risiede a pochi metri dalla cava oggetto di sequestro e che giornalmente conduce il bestiame in un recinto adiacente l’area in questione; è dunque ragionevole presumere come lo stesso ricorrente fosse ben a conoscenza della discarica abusiva e ciò nonostante non si sia diligentemente adoperato per interrompere l’illecita attività  di smaltimento rifiuti.
L’ordinanza gravata è stata emessa sull’accertamento, già  compiuto dal Corpo Forestale quale autorità  preposta ai controlli, del comportamento colposo del ricorrente, rappresentandone quindi un doveroso atto consequenziale, ed è pertanto immune dal vizio denunciato.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, che esonerano il Collegio dall’esame delle altre censure relative a vizi formali, il ricorso deve essere pertanto respinto.
Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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