Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Sanatoria opere abusive – Condono edilizio – Diritto al conguaglio per l’oblazione – Prescrizione – Dies a quo – Decorrenza

In tema di istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 35, comma 18, L.n. 47/1985 “decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti”; in particolare, relativamente al conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio, ai fini del computo del termine di prescrizione del credito, il dies a quo decorre dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità  del contributo.

N. 00197/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2014, proposto da: 
Nunzia Lanotte, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Rotunno e Costantino Palmitessa, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, Via Cognetti, n. 58; 

contro
Comune di Barletta; 

per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. 42870/2014, notificato in data 13.8.2014, connesso all’istanza di sanatoria n. 05742441011 presentata il 2.4.1986, prot. 17033/86, dall’allora proprietario Papeo Giuseppe, per il fabbricato sito in Barletta, Via Damiano Chiesa n. 18 e 20, con il quale si comunica un ricalcolo della oblazione definitiva, contributo di costruzione e oneri accessori.
b) di tutti gli atti a tale provvedimento comunque connessi, coordinati, precedenti e conseguenti.
c) nonchè per l’accertamento, mediante istruttoria tecnica preventiva, se ritenuta necessaria, delle somme effettivamente dovute dalla ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Costantino Palmitessa;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna il provvedimento prot. 42870 dell’11.8.2014 con il quale il Comune ha rideterminato gli importi dovuti a titolo di oblazione definitiva, contributo di costruzione di opere abusive e altri oneri, oggetto dell’istanza di condono prot. 17033/86 del 2.4.1986 presentata da essa ricorrente.
Deduce che detto provvedimento ha ad oggetto lo stesso credito liquidato con il provvedimento, contenuto nella nota comunale del 16.4.2007 prot. 21089, impugnato e annullato per intervenuta prescrizione da questo TAR con sentenza definitiva n. 1814/2007 e pertanto reitera l’eccezione di prescrizione già  accolta con la sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato.
L’art. 18 l. 47/85 dispone: decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti.
Risulta infatti, dallo stesso provvedimento impugnato che l’istanza di sanatoria fu assunta agli atti del Comune con prot. 17033/86 del 2.4.1986 e che, pertanto, entrambe le richieste del Comune – la prima del 5.4.2007 e quella oggi impugnata dell’11.8.2014 – di versamento a conguaglio delle somme dovute a titolo oblazione definitiva, contributo di costruzione e oneri accessori, sono intervenute quando ormai erano spirati sia il termine di prescrizione breve stabilito dal citato art. 35 e applicabile ai casi di sanatoria per silentium, sia quello ordinario decennale applicabile alle ipotesi di rilascio del permesso per costruire in sanatoria.
Infatti il Collegio, in continuità  con l’indirizzo accolto in giurisprudenza, ritiene che, relativamente al conguaglio dell’oblazione dovuta in caso di condono edilizio, ai fini del computo del termine di prescrizione del credito per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, il dies a quo decorre dal momento in cui sono esattamente noti tutti gli elementi utili alla determinazione dell’entità  del contributo.
Esso quindi non può coincidere con la presentazione della domanda, se questa si presenta sfornita della documentazione prescritta ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità  degli oneri dovuti.
Pertanto la decorrenza del termine di prescrizione presuppone – tanto in favore della pubblica amministrazione per l’eventuale conguaglio, quanto in favore del privato per l’eventuale rimborso – che siano precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’ an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato, in ciò ravvisandosi la ratio sottesa all’art. 2935 c.c. secondo il quale, in generale, la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (in termini T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 3 giugno 2010, n. 8224).
Si desume dal tenore del provvedimento del 5.4.2007 che l’asserita assenza della documentazione, richiesta alla ricorrente con comunicazione n. 17033/86 dell’11.6.1990 notificata il 19.2.1991, non ha impedito al Comune di esigere contestualmente il credito residuo per oneri di urbanizzazione e oblazione.
Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia riferimento a produzioni di documenti successive a detta richiesta, si deve presumere che già  alla data della medesima (11.6.1990) il Comune disponesse degli elementi necessari per quantificare l’ammontare del suo credito e di conseguenza esigerlo.
Da quella data dunque deve farsi decorrere il termine per esigere gli importi per oblazione, contributo di costruzione e oneri accessori il cui credito risulta dunque prescritto, indipendentemente dall’annullamento per via giudiziaria della nota del 5.4.2007 intervenuta comunque ben oltre il termine decennale di prescrizione, non meno di quella oggi impugnata, che del pari, rilevata l’assenza della documentazione già  richiesta con la predetta comunicazione n. 17033/86 dell’11.6.1990, ha potuto, ancora una volta, stimare gli importi richiesti, null’altro essendo a tal fine necessario, come dimostra la precisazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale “non si è concretizzato il silenzio assenso” – per decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, per assenza della certificazione di idoneità  sismica che non è di certo un elemento necessario per stimare gli importi richiesti.
Giova aggiungere che questo Tribunale non può ascrivere al provvedimento del Comune del 5.4.2007 valore di costituzione in mora e rilevarne d’ufficio (Cassazione civile, sez. III 5/8/2013 n. 18602) l’effetto interruttivo della prescrizione ordinaria, perchè privo di ogni effetto a seguito dell’annullamento con efficacia ex tunc disposto dalla predetta sentenza TAR Bari 1814/2007.
Il ricorso pertanto va accolto e le spese poste a carico del Comune soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Barletta al pagamento delle spese di causa che liquida in € 2.000.00 oltre accessori d legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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