Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara – Provvedimento di esclusione – Cause – Tassatività  – Non ricorrenza – Fumus boni iuris – Sussistenza

Con riferimento alla domanda cautelare volta alla sospensione del provvedimento di esclusione da una gara, deve ritenersi sussistente il presupposto del fumus boni iuris allorquando la motivazione adottata nel provvedimento impugnato non appaia rientrare fra le ipotesi tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis, D. Lgs. n. 163/2006, essendo incentrata su aspetti qualitativi dell’offerta tecnica della ricorrente che avrebbero dovuto essere valutati nella fase di merito della ponderazione comparativa delle offerte di gara.

N. 00056/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00044/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2015, proposto da:

Hgv Adverstising S.r.l., in proprio e nella qualità  di capogruppo mandataria in R.T.I. con Space S.p.A. e DOC Archiviazione Documentale di De Vivo Giuseppe & C. S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;

contro
Ente Parco Nazionale del Gargano;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di esclusione dalla gara intervenuto nella seduta della Commissione di Gara del 2.12.2014, comunicato a mezzo p.e.c. con nota prot. n. 6484 del 3.12.2014 e successiva nota di conferma prot. n. 6662 del 12.12.2014;
nonchè di tutti i verbali di gara ed i provvedimenti adottati dalla Commissione di Gara, in
particolare il verbale n. 11 del 2.12.2014 e n. 12 del 10.12.2014, ed ogni atto consequenziale, benchè non conosciuto, ivi incluso l’eventuale successivo provvedimento di aggiudicazione della gara ad altro concorrente;
nonchè del contratto stipulato, senza rispetto del termine dilatorio di stand still, previsto dal combinato disposto dell’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 con l’art. 121 del c.p.a. ed ogni atto ad essi preordinato o consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte ricorrente il difensore avv. Giuseppe Romano;
 

Rilevato che l’introdotto ricorso risulta fondato dal punto di vista del fumus boni iuris, in quanto la motivazione adottata nel provvedimento di esclusione impugnato non appare rientrare fra le ipotesi tassative di esclusione di cui all’art. 46, comma 1-bis, D.Lgs. n. 163/2006, essendo incentrata su aspetti qualitativi dell’offerta tecnica della ricorrente che avrebbero dovuto essere valutati nella fase di merito della ponderazione comparativa delle offerte di gara;
Rilevato che sussiste il periculum in mora del ricorso così come introdotto, in quanto dalla disposta esclusione il raggruppamento ricorrente ritrae un danno irreparabile dal punto di vista curriculare, oltre che sul piano della competitività  nel suo specifico settore di impresa;
Ritenuto che, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente e della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per dichiarare irripetibili le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento di esclusione dalla gara del 2.12.2014, comunicato a mezzo p.e.c. con nota prot. n. 6484 del 3.12.2014 e successiva nota di conferma prot. n. 6662 del 12.12.2014;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 aprile 2015.
Spese irripetibili.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)