1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Effetti sulle licenze di polizia possedute 


2. Pubblica sicurezza – Licenze – Rilascio e mantenimento – Condizioni soggettive 3. Pubblica sicurezza – Gioco e scommesse – Attività  di internet poni – Poteri questorili

1. Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno determina lo status di “irregolare” del cittadino extracomunitario nei confronti del nostro ordinamento e come tale lo rende non più in possesso dei requisiti soggettivi per il mantenimento delle licenze di polizia possedute, se non altro di quello di affidabilità . 


2. Il titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve essere persona esente da indizi negativi e di assoluta affidabilità  e le autorizzazioni già  rilasciate non possono comportare un affievolimento dell’attività  di controllo sulla persistente sussistenza delle condizioni di rilascio del titolo. 3. L’art.7 D.L. n. 144/05, convertito in L. n. 155/05, afferma la non necessità  della licenza questorile per lo svolgimento delle attività  di Internet Point dopo il 31.12.2011, ma questo non ha comportato una liberalizzazione dell’attività , trattandosi invero di una disposizione “integrativa” della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet la quale rimane pur sempre assoggettata alle norme del TULPS e ai poteri di vigilanza e controllo ivi previsti, di cui titolare è il Questore.

N. 00119/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2014, proposto da: 
Modou Abdoulaye Diouf, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Calefati, 269; 

contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto prot. DIV. P.A.S. – Cat. 13/B/2013 emesso dal Questore della Provincia di Bari in data 31.10.2013 e notificato in data 20.11.2013, di revoca della licenza per l’attività  di installazione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche;
nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato.
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini;
Nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente gravame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca della licenza per l’attività  di installazione di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, di cui era titolare sin dal 26.5.2007, adottato sul presupposto rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso nei suoi confronti.
Avverso il provvedimento impugnato la parte lamenta violazione di legge, relativamente all’art.7, l. n. 155/05 e art.11 TULPS, nonchè nullità  per carenza di potere.
Con atto formale, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto della domanda proposta.
All’esito della Camera di Consiglio del 13.2.2014, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, anche nell’attesa della definizione del ricorso proposto dal ricorrente avverso il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (RG. 912/11).
Alla Pubblica Udienza del 20.11.2014, la causa è passata in decisione.
Il Collegio, dopo il dovuto approfondimento in sede di merito e atteso l’esito del giudizio avverso il presupposto rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente, non ritiene di accogliere il ricorso.
Invero, con Sentenza n. 410 del 1.4.2014, la Sezione ha definito il ricorso RG. 912/2011, confermando la legittimità  e definitività  del diniego al rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti del ricorrente.
Ne deriva che il presupposto del provvedimento qui impugnato non è venuto meno e anzi definisce lo status di “irregolare” della parte nei confronti del nostro ordinamento, come tale non più in possesso dei requisiti soggettivi per le licenze di polizia, se non altro di quello di affidabilità .
A ciò si aggiunga che il ricorso è comunque infondato.
àˆ vero che l’art.7, D.L n. 144/05 conv. in l. n.155/05 e successivamente modificato, afferma la non necessità  della licenza questorile per lo svolgimento di attività  di Internet Point dopo il 31.12.2011, ma questo non ha comportato una liberalizzazione dell’attività  nel senso voluto dal ricorrente, trattandosi invero di una disposizione “integrativa” della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia ed internet la quale rimane pur sempre assoggettata alle norme del TULPS e ai poteri di vigilanza e controllo ivi previsti, di cui titolare è il Questore (si veda Titolo I, Capo III e IV; Titolo III, Capo II del TULPS).
Ne deriva che il titolare di un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve essere persona esente da indizi negativi e di assoluta affidabilità , e che le autorizzazioni già  rilasciate non possono comportare un affievolimento dell’attività  di controllo sulla persistente sussistenza delle condizioni di rilascio del titolo.
In tale ottica, la revoca della licenza di Internet Point impugnata non appare inficiata dai vizi denunciati, avendo il Questore, nell’ambito dei propri poteri di vigilanza, agito in considerazione del sopravvenuto difetto dei requisiti soggettivi che avevano originariamente giustificato il rilascio del titolo nei confronti del ricorrente.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, atteso il comportamento processuale delle Amministrazioni, limitato ad un atto di costituzione formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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