Pubblico impiego – Polizia di Stato – Riconoscimento infermità dipendente da causa di servizio – Commissione medica ospedaliera – Parere – Comitato di verifica – Parere – Rispettivi ambiti ed effetti – Riforma normativa di cui al dPR n.461/01 – Effetti sulle istanze presentate sotto il regime giuridico previgente
Alla luce della normativa vigente di cui al d.P.R. n.461/01 abrogativo degli artt.13 e 16 del R.D. n.1024/1928, normativa applicabile anche al personale della Polizia di Stato, il comitato di verifica è l’unico organo collegiale che deve pronunciarsi, con l’emissione di apposito parere, sulla dipendenza da causa di servizio ai sensi dell’art.11, spettando alla commissione medica ospedaliera invece il giudizio diagnostico sull’infermità o lesione sofferta. Ai sensi dell’art.14 la p.A. deve pertanto esprimersi “su conforme parere del Comitato”, e ciò anche con riferimento alle istanze di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio presentate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n.461/01 e ancora pendenti a quella data; con la conseguenza che i giudizi diagnostici espressi dalla commissione medica ospedaliera prima dell’entrata in vigore del d.P.R. medesimo non hanno più rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
N. 00114/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Onofrio Montecalvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Dante, 294;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– del decreto del Ministero degli Interni n. 1305/N, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione III – emesso il 03 Ottobre 2007, notificato al ricorrente il 27 Dicembre 2007;
– della Delibera del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, prot. 42170/04 – “Ministero dell’economia e delle Finanze” – , redatta il 10 Maggio 2006, nell’Adunanza n.35/2006;
– di ogni altro atto o provvedimento, connesso, coordinato o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, in parte qua non si riconoscono come dipendenti da causa di servizio, le seguenti patologie: 1) -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-;
e per l’accertamento
della dipendenza da causa di servizio e conseguente riconoscimento del diritto all’attribuzione dell’equo indennizzo;
con condanna della Pubblica Amministrazione intimata a corrispondere gli importi dovuti a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Onofrio Montecalvo e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, Ispettore Capo della Polizia di Stato, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto ministeriale, meglio indicato in epigrafe, recante il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie da lui sofferte (-OMISSIS- e -OMISSIS-).
Premette in fatto di aver prestato servizio tra il 10.9.1988 e 3.6.1996, presso lo Scalo Marittimo e Aereo di Bari, in qualità di Capo Turno di Frontiera, dove ha compiuto numerosi servizi operativi esterni aeroportuali o in ambito portuale, nonchè provveduto a numerosi respingimenti o arresti di diversi soggetti, attività svolte spesso in condizioni climatiche particolarmente rigide.
Inoltre, a seguito di trasferimento presso il IX Reparto Mobile di Bari, lo stesso è stato spesso impiegato in attività non programmate e protratte nel tempo, con disagi di ogni tipo.
In data 19.12.1997, il ricorrente presentava una prima domanda tesa ad ottenere il riconoscimento della causa di servizio per la patologia “-OMISSIS-“, come diagnosticata nel novembre 1997 dall’unità di Radiologia ed Ecografia del Policlinico di Bari.
In data 13.7.1998, l’Ufficio Sanitario della Polizia di Stato esprimeva parere favorevole sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-“.
In data 12.1.2001, il ricorrente proponeva una seconda domanda di riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “-OMISSIS-“, come riscontrata presso l’Ospedale Pubblico di Bari – S. Paolo.
In merito a tale domanda, il Medico del Corpo riteneva dipendente da causa di servizio la sola infermità “Broncopatia cronica”.
Infine, la Commissione Medico Ospedaliera diagnosticava in capo al ricorrente le infermità “-OMISSIS- e -OMISSIS-“, ritenendole ascrivibili alla 8^ categoria Tab A max.
Tuttavia, in data 27.12.2007, veniva notificato alla parte il decreto del Ministero dell’Interno che respingeva le istanze presentate, conformandosi al parere contrario espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 42170/04.
Avverso il predetto decreto, unitamente al presupposto parere del Comitato, è quindi insorto il ricorrente, ritenendoli illegittimi per i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt.13 e 16 R.D. 1024/1928. Difetto di motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.64 DPR 1092/73; violazione e mancata applicazione dell’art.2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro); violazione e mancata applicazione degli artt. 32 e 38 Cost.
Per resistere al gravame si è costituto il Ministero dell’Interno con atto di costituzione formale del 26.3.2008.
In vista della trattazione del merito, l’Amministrazione ha altresì depositato una relazione sulla vicenda controversa, nonchè la relativa documentazione.
All’Udienza Pubblica del 20.11.2014, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
Col primo motivo di ricorso, la parte contesta la legittimità della decisione amministrativa impugnata, in quanto la Commissione Medico Ospedaliera si sarebbe già espressa favorevolmente in merito alla dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e, di conseguenza, il Comitato di Verifica non avrebbe potuto rimettere poi in discussione il giudizio collegiale ormai così formulato.
Tale argomentazione non è condivisibile.
Invero, gli artt. 13 e 16 del R.D. 1024/1928, di cui la parte lamenta la violazione, sono stati abrogati dal DPR 461/01 – applicabile anche al personale della Polizia di Stato ai sensi dell’art.1, lett. a) – il quale distingue le competenze attribuite alla Commissione Medico Ospedaliera da quelle spettanti al Comitato di Verifica.
Alla luce della normativa vigente quindi, il Comitato di Verifica è l’unico a pronunciarsi sulla dipendenza da causa di servizio ai sensi dell’art.11, spettando alla CMO invece il giudizio diagnostico sull’infermità o lesione sofferta (art.6).
Ai sensi dell’art. 14, l’Amministrazione deve pertanto esprimersi “su conforme parere del Comitato”, anche per le istanze di riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio presentate prima dell’entrata in vigore del DPR stesso e ancora pendenti a quella data (22.1.2002), come verificatosi nella fattispecie de qua.
Infatti, con riguardo ai procedimenti relativi alle domande già presentate, il successivo art. 18 ha prescritto l’osservanza dei soli termini procedurali previgenti, ritenendo tuttavia immediatamente applicabili gli artt. 6 ed 11 concernenti la natura dei pareri della CMO e del Comitato di Verifica.
Ne deriva che i giudizi espressi dalle CMO prima dell’entrata in vigore del DPR 461/01 non hanno più rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio.
Nella presente controversia, l’Amministrazione ha dunque adottato il decreto di rigetto sulla scorta del parere (negativo) obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica, senza che alcuna contradditorietà possa essere denunciata tra questo ed il giudizio in precedenza espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera – che a ben vedere comunque non si è in realtà pronunciata in merito alla dipendenza da causa di servizio, come risulta al 2° punto del giudizio finale “Si omette giudizio sulla D.C.S. ai sensi del DPR 461 del 29.10.2001”.
Da disattendere è infine anche la seconda doglianza, con cui la parte lamenta in sintesi la mancata e corretta valutazione, da parte del Comitato, del nesso di causalità o concausalità tra i fatti di servizio e le patologie sofferte.
Il parere espresso ha invero escluso la dipendenza della “-OMISSIS-” da fatti di servizio, sul presupposto dell’assenza di disagi e strapazzi di particolare intensità o elementi di eccezionali gravità cui riconoscere un’efficacia causale determinante; ha altresì ritenuto trattarsi di affezione di origine congenita la seconda patologia e sulla quale il servizio prestato non poteva aver nocivamente influito.
Tale giudizio non appare irragionevole, nè palesemente viziato per travisamento dei fatti, come invece denunciato dalla parte, atteso che dalla documentazione prodotta e dalla stessa esposizione dei fatti come formulata dalla parte, non sono emersi particolari eventi dannosi subiti in occasione o costanza di servizio, o condizioni di fatto in cui è stata svolta la prestazione che abbiano potuto determinare, sia pure con efficacia anche solo di concausa, le patologie sofferte.
Invero le condizioni e i gravi disagi cui è stato esposto il ricorrente rientrano nelle normali e prevedibili prestazioni che il personale di Polizia è ordinariamente chiamato a svolgere.
L’assenza di vizi nei termini suddetti esime inoltre il Collegio dal disporre la consulenza tecnica come chiesta dalla parte, anche in ragione del principio di ragionevole durata e celerità del processo, nonchè di economia dei mezzi processuali.
Il ricorso va quindi respinto.
Sussistono tuttavia ragioni equitative per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario, Estensore
Flavia Risso, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)