1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Decreto di trasferimento – Pluralità  di motivi – Capo di motivazione – Non contestazione – Provvedimento – Legittimità  – Carenza di interesse – Inammissibilità 


2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Decreto di trasferimento – Nuovo provvedimento – Conferma – Motivazione  – Istruttoria autonoma – Integrazione postuma – Non configurabilità 

1. In presenza di un capo di motivazione non intaccato dalle censure dedotte ed autonomamente idoneo a fornire la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata, il provvedimento gravato è destinato a resistere all’azione di annullamento, determinando la carenza di interesse al ricorso in relazione alle censure proposte per demolire gli altri capi di motivazione, il cui accoglimento non apporterebbe alcuna utilità  alla parte ricorrente.


2. Non si configura un’integrazione postuma della motivazione delle determinazioni gravate ove il nuovo provvedimento, recante determinazioni anche in parte difformi dalle precedenti, sia stato emanato all’esito di una nuova ed autonoma istruttoria e risulti, quindi, fondato su di una nuova motivazione, sebbene in buona parte confermativa della precedente.

N. 00110/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2011 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giuseppe Matarrese, rappresentato e difeso dal prof. avv. Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Putignani, n. 168; 

contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Bari, alla via Melo, n. 97; Questura di Bari; 

per l’annullamento
-del decreto del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- notificato il 18.12.2010 con il quale è stato disposto il trasferimento del ricorrente per motivi di opportunità  ed incompatibilità  ambientale dalla Questura di Bari, Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, alla Questura di Foggia;
-di ogni altro atto a questo connesso, presupposto o conseguente e, in particolare, della nota prot. n. 333C/I-Sez. 2^/n. 18046/1 del 22.6.2010, notificata il 16.7.2010, di comunicazione di avvio del procedimento nonchè della nota cat.2.3/43 del Questore di Bari del 9.6.2010 e della nota Ris.144/10 del 7.6.2010 del Dirigente del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 4 novembre 2011:
-del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – notificato il 2.9.2011 con il quale è stato confermato il trasferimento del dipendente dalla Questura di Bari a quella di Foggia ed è stata disposta l’assegnazione dell’Ispettore Capo Matarrese al Commissariato di P.S. di Cerignola;
-di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o conseguente ed in particolare della nota cat. 2.3/43 Ris. del 27.5.2011 a firma del Questore e della nota n. 1/2011 Ris. del 27.5.2011 a firma del Dirigente il Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia, tutti conosciuti in data 26.9.2011;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Antonella Martellotta, su delega dell’avv. R.G. Rodio e avv. dello Stato Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’ispettore Giuseppe Matarrese ha impugnato il decreto del Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in epigrafe meglio indicato, con il quale è stato disposto il suo trasferimento per motivi di opportunità  ed incompatibilità  ambientale dalla Questura di Bari, Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia (suo luogo di residenza) alla Questura di Foggia; in particolare, lamentando il difetto di adeguata motivazione circa l’esistenza oggettiva di fatti impeditivi della sua permanenza nella sede di origine.
Con ordinanza di questa Sezione n. 314/2011 è stata accolta la richiesta misura cautelare, sulla scorta del dedotto vizio di difetto di motivazione, disponendo il riesame delle determinazioni assunte, anche ai fini dell’individuazione di una sede più vicina a quella di residenza della famiglia.
L’amministrazione intimata ha, dunque, condotto una nuova istruttoria pervenendo a confermare il disposto trasferimento nella provincia di Foggia, tuttavia in una sede più vicina al luogo in cui il ricorrente risiede (Cerignola che dista da Canosa solo 16 Km e non già  oltre 67 Km come Foggia); e, nel ribadire la sussistenza delle ragioni che avevano dato luogo al trasferimento autoritativo, ha individuato un ulteriore motivo di incompatibilità  ambientale rispetto alla sede di provenienza, originato proprio dalle ulteriori verifiche.
Più precisamente, con il nuovo decreto, notificato all’interessato in data 2 settembre 2011, si è rilevato che “..la già  rimarcata problematicità  dei rapporti interpersonali intrattenuti all’interno del Commissariato di P.S. di Canosa di Puglia dal Matarrese con la maggioranza dei colleghi si sarebbe aggravata a causa delle affermazioni, contenute nelle memorie difensive prodotte dallo stesso in data 27.7.2010¦con le quali avrebbe lamentato una disparità  di trattamento con altro pari qualifica, rivelatasi poi infondata”; facendone espressamente discendere che “tali asserzioni, anche nella circostanza che l’ispettore indicato dal Matarrese è il più alto in grado nell’ufficio e del personale deputato al controllo di polizia, costituirebbero, nel caso di un eventuale rientro in sede del dipendente, un ulteriore motivo di turbativa all’interno dell’ufficio” (cfr. pag. 4).
Le affermazioni alle quali si allude sono contenute nella memoria inviata al Ministero dell’Interno e riferite ad una presunta situazione di incompatibilità  ambientale di altro Ispettore capo in servizio presso la sede di Canosa, il cui cognato sarebbe stato agli arresti domiciliari per diversi mesi, con conseguente situazione di imbarazzo per il Commissariato di farsi carico delle visite di controllo. Tali affermazioni, in sede di rinnovazione dell’istruttoria, si sono rivelate però infondate, come chiarito nel riportato provvedimento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 23 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Si è già  detto sub 1 che, a seguito dell’ordinanza cautelare di riesame, l’Amministrazione ha rinnovato l’istruttoria e, all’esito degli ulteriori accertamenti, ha adottato un nuovo decreto che, pur avendo confermato l’opportunità  del trasferimento autoritativo dell’odierno ricorrente, ha -rispetto alle precedenti determinazioni- modificato la sede di destinazione (Cerignola anzichè Foggia) e ampliato il percorso motivazionale. Più precisamente, nel confermare le ragioni che avevano suggerito lo spostamento dell’ispettore capo Matarrese, ha individuato un ulteriore sopravvenuto motivo di incompatibilità  che ne avrebbe aggravato la posizione: la circostanza che si fossero rivelate infondate le contestazioni mosse in relazione all’asserita disparità  di trattamento subito rispetto ad altro ispettore, in servizio presso lo stesso commissariato di Canosa, che in tale sede risulta il più alto in grado.
E’ indubbio, pertanto, che il nuovo provvedimento, adottato all’esito della rinnovata istruttoria, abbia determinato un superamento, sotto diversi profili, delle precedenti determinazioni; l’eventuale annullamento di queste ultime, dunque, non comporterebbe alcuna utilità  per il ricorrente.
3.- Il decreto sopravvenuto è stato poi fatto oggetto di motivi aggiunti.
3.1.- Il diverso profilo di incompatibilità , tuttavia, pure posto a fondamento delle relative determinazioni, non è specificamente contestato nel merito. L’unica censura, rintracciabile nel terzo motivo, attiene ad un’asserita -ma non ben definita- contraddittorietà  rispetto alla valutazione dello stesso fatto contenuta nei precedenti atti dell’Amministrazione, dalla quale lo stesso ricorrente farebbe discendere una mera opinabilità  -e non già  l’illegittimità – del trasferimento.
E’ noto che, per costante orientamento della giurisprudenza, un provvedimento amministrativo con motivazione plurima non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata (cfr. da ultimo T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 03-05-2013, n. 1147). L’eventuale accoglimento del gravame non apporterebbe, invero, in tali casi alcuna utilità  alla parte ricorrente.
Nella fattispecie, pertanto, in presenza di un capo di motivazione non intaccato dalle censure dedotte, il provvedimento gravato è destinato a resistere all’azione di annullamento, determinando la carenza di interesse al ricorso in relazione alle censure proposte per demolire gli altri capi di motivazione.
3.2.- In particolare, non appaiono decisivi ai fini del superamento del difetto di interesse al gravame i motivi articolati sub 1 e 4, che ripropongono censure di difetto di motivazione ed istruttoria già  fatte valere con riferimento al decreto originario, rispettivamente in via derivata e in via autonoma ma che non contengono alcuna specifica contestazione del motivo di incompatibilità  emerso nel corso della rinnovata istruttoria. Ad ogni buon conto, le predette censure appaiono anche infondate giacchè le determinazioni di conferma del trasferimento sono state assunte all’esito di una rinnovata istruttoria e facendo emergere l’iter logico-giuridico seguito.
3.3.- Nè, infine, il decreto emesso a seguito del riesame può essere demolito sulla scorta del secondo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente lamenta la presunta illegittimità  dell’integrazione postuma della motivazione delle determinazioni gravate.
La censura che, in astratto avrebbe potuto comportare il totale travolgimento del decreto in questione poichè involgente le relative modalità  di adozione, non appare tuttavia condivisibile.
Come già  chiarito, il decreto impugnato con i motivi aggiunti è un nuovo ed autonomo provvedimento, recante determinazioni anche in parte difformi dalle precedenti (le differenze si apprezzano -come detto- in merito ai motivi dell’incompatibilità  e alla sede di destinazione), assunte all’esito di una nuova ed autonoma istruttoria; in buona sostanza, risulta fondato su di una nuova motivazione, sebbene in buona parte confermativa della precedente.
3.4.- In estrema sintesi, nessuna delle censure dedotte in ricorso è idonea a travolgere il decreto di conferma del trasferimento; ricorso che, per quanto detto, si rivela in parte inammissibile e in parte infondato.
In considerazione tuttavia della natura della controversia il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
b) dichiara inammissibili i motivi aggiunti e, comunque, li respinge perchè infondati;
c) compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria