Pubblica sicurezza – Patente di guida – Revisione – Annullamento infrazione  annullata – Illegittimità  

Difetta del presupposto in fatto e in diritto il provvedimento con cui la p.A dispone la revisione della patente di guida a causa di un’infrazione annullata a seguito di impugnazione presso l’autorità  giudiziaria competente. (Nella specie la sentenza del Giudice di Pace ha escluso la sussistenza dell’infrazione alle norme di comportamento dettate dal codice della strada ed in particolare ha annullato la sanzione per violazione dei limiti di velocità  di cui all’art. 141, commi 3-8, D.Lgs n. 285/1992).

N. 00103/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2010, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Michelangelo Metta, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari; 

contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale, Ufficio Motorizzazione Civile Foggia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento n. 4817 emesso in data 8.4.2010 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Foggia, con il quale veniva disposta a suo carico la revisione della patente di guida;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale, Ufficio Motorizzazione Civile Foggia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Lucio Russo, in dichiarata sostituzione dell’avv. Michelangelo Metta, e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 12 luglio 2010, -OMISSIS- impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, il provvedimento meglio indicato in oggetto.
Esponeva in fatto che, in data 28 gennaio 2010, alle ore 10:30 circa, alla guida di una autovettura aziendale, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale nei pressi di Foggia, su via Cerignola, in direzione Borgo Incoronata.
In conseguenza del sinistro, uno dei conducenti dei tre veicoli attinti nell’incidente, Michele Antonio Fabbiano, perdeva la vita a causa dell’imprevedibilità  ed inevitabilità  dell’impatto.
Giunti sul luogo del sinistro a seguito di segnalazione, gli agenti della Polizia Municipale di Foggia elevavano a carico del ricorrente la sanzione per violazione dell’art. 141, commi 3 – 8, del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. c.d. Codice della Strada, ritenendo non rispettati dal -OMISSIS-, nel caso di specie, i limiti di velocità .
In conseguenza dell’elevazione di tale sanzione, con provvedimento n. 4817 emesso in data 8.4.2010, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Foggia, disponeva a carico del predetto la revisione della patente di guida.
Insorgeva il ricorrente avverso tale provvedimento, sollevando plurimi motivi di gravame.
Si doleva, in particolare, della violazione di legge in esso perpetrata, atteso che la determinazione di dare corso alla revisione dipendeva da una infrazione ancora soggetta ad impugnazione e, quindi, da un accertamento non definitivo della dinamica del sinistro in questione; si lamentava, inoltre, l’eccesso di potere per carenza di motivazione nel provvedimento impugnato ed il suo essere stato emanato in carenza di istruttoria specifica sulla effettiva posizione dell’interessato.
Con atto pervenuto in Segreteria in data 13 luglio 2010, si costituiva con comparsa di stile e documenti l’Avvocatura erariale, instando per la reiezione della domanda.
Con ordinanza cautelare n. 542 del 21 luglio 2010, la richiesta di sospensiva veniva respinta per difetto di periculum in mora.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2014, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto.
Deve rilevarsi, in proposito, che, all’udienza da ultimo indicata, parte ricorrente ha depositato sentenza del Giudice di Pace di Foggia n. 235 del 16 febbraio 2011, con la quale è stata accolta – con motivazione invero assai sintetica – la domanda di annullamento della sanzione per eccesso di velocità  sopra indicata.
In forza della pronuncia di annullamento sopra indicata è quindi venuto meno il presupposto sul quale era fondato il provvedimento impugnato, che ha disposto la revisione della patente di guida in considerazione del comportamento asseritamente irregolare del ricorrente cui si imputava di aver superato i limiti di velocità  relativi al tratto di strada dove si era verificato il sinistro in questione.
La sentenza del Giudice di pace ha escluso la sussistenza dell’infrazione alle norme di comportamento dettate dal Codice della strada, con ciò privando il provvedimento qui impugnato del suo presupposto in fatto ed in diritto.
In conclusione, pertanto, il primo motivo di ricorso può essere accolto, con assorbimento degli ulteriori due.
Tenuto conto della peculiarità  del caso di specie e della presunzione di legittimità  che assisteva la sanzione successivamente annullata, ritiene il Collegio che possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per compensare integralmente fra le parti le spese di lite occorse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando il provvedimento meglio indicato in oggetto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS-, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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