Edilizia e urbanistica – Edilizia residenziale pubblica – Alloggi popolari – Graduatoria per l’assegnazione – Atto a contenuto generale – Insussistenza del periculum

Non può essere accolta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia della graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di ERP, giacchè, trattandosi di atto a contenuto generale, “allo stato non pare sussistere il paventato peruiculum, che per attualizzarsi necessita del sopravvivere di un atto ulteriore quale quello di assegnazione di alloggi a soggetti utilmente graduati”(TAR Bari, decreto presidenziale n. 767/2014).

N. 00039/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01666/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1666 del 2014, proposto da:

Rosa Tortora, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Benedetto, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Dante Alighieri n. 142;

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Luisa Amoruso, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, alla via Principe Amedeo n. 26; Commissione Provinciale di Edilizia Residenziale Pubblica di Bari; 

nei confronti di
Caterina Basile; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della graduatoria definitiva per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di ERP (Edilizia Regionale Pubblica) siti nel comune di Bari, di cui al bando regionale n. 6/2012;
degli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali gli atti istruttori, le valutazioni e la graduatoria provvisoria relativa al medesimo concorso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Maria Benedetto e Augusto Farnelli;
 

Rilevato che le graduatorie impugnate sono atti a contenuto generale, “sicchè allo stato non pare sussistere il paventato periculum, che per attualizzarsi necessita del sopravvenire di un atto ulteriore quale quello di assegnazione di alloggi a soggetti utilmente graduati” (così, TAR Puglia, Bari, sez. III, decreto presidenziale n. 767/2014);
sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)