Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Mutamento di destinazione d’uso – Individuazione – Condizioni e limiti
Deve essere sospeso ai fini del riesame il provvedimento comunale che neghi il cambio di destinazione d’uso di un immobile (da “direzionale commerciale a servizio della pesca” a “direzionale commerciale”), in quanto trattasi di un mutamento a rilevanza interna non diretto ad assegnare l’immobile ad una diversa categoria funzionale, come espressamente previsto dall’art. 23 ter del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380.
N. 00037/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00658/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 658 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Villa Griffi S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Lancieri, con domicilio eletto presso Marco Lancieri in Bari, Via Vito Nicola De Nicolò, n. 7;
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Carlo Spina, Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso Francesco Amodio in Bari, Via G. Bozzi, n. 9;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Comune di Bisceglie, a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata e vistato dal Sindaco, recante diniego di cambio di destinazione d’uso “da direzionale commerciale a servizio della pesca a direzionale commerciale relativamente al piano rialzato”, comunicato con nota del 25/02/2014, prot. n. 10568, pervenuta il 14/03/2014;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ivi compreso, ove occorra ed in parte qua (art. 9), il Regolamento approvato con la Deliberazione di C.C. del 12.8.2010 n. 47, recante “norme tecniche di attuazione per l’esercizio del commercio per le medie strutture di vendita e per strutture di interesse locale nel territorio comunale (..) di Bisceglie”, nei limiti d’interesse della ricorrente.
Con i motivi aggiunti del 5 gennaio 2015:
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari,
del provvedimento del Comune di Bisceglie, a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata, recante “riesame richiesta di cambio di destinazione d’uso a seguito di misura cautelare disposta dal T Puglia in data 18/06/2014”, comunicato con nota del 07/10/2014, prot. 37337, pervenuta il 24/10/2014;
del provvedimento del Responsabile SUAP dei Comune di Bisceglie del 31/10/2014 prot. 39629, recante “rigetto di domanda di autorizzazione” e pervenuto in data 10/11/2014;
– di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Marco Lancieri e Francesco Mascoli;
Rilevato che il Comune di Bisceglie, in ottemperanza all’ordinanza n. 349 del 18.06.2014 di questa Sezione del T.A.R., ha adottato ai fini del riesame, il provvedimento prot. n. 37337 del 22.10.2014, con cui ha ribadito il parere contrario alla attivazione della variante al P.R.G. ed il successivo provvedimento, prot. 39529 del 06.11.2014, di rigetto delle istanze presentate dalla ricorrente, ivi comprese quelle della Lillo s.p.a., atti gravati con motivi aggiunti;
Ritenuto che – fatto salvo ogni necessario approfondimento sulle questioni rilevate riservate alla successiva fase di merito – sulla base delle censure della ricorrente, in particolare, quelle da ultimo eccepite relative alla sopravvenuta previsione normativa di cui all’art. 23 ter del D.P.R. 380/2001 di cui al D.L 133/2014, convertito in L. 164/2014, si renda necessario disporre un riesame complessivo della questione oggetto di contenzioso, da parte del Comune;
Considerato che l’esigenza del riesame deriva, altresì, da quanto disposto dall’amministrazione in ottemperanza all’ordinanza n. 349/2014, non apparendo gli atti adottati satisfattivi delle esigenze in essa evidenziate, ivi comprese quelle relative alla previsione dell’art. 45 NTA nel quale, a differenza del successivo art. 46, non sono contenute distinzioni per la zona commerciale, come ammesso dalla stessa amministrazione. Questioni che sembrerebbero, peraltro, superate dalla nuova previsione di cui all’art. 23 ter suinidicato;
Ritenuto che, anche aderendo alla tesi sostenuta del Comune nella memoria depositata in data 17.01.2015, secondo la quale l’applicazione del nuovo art. 23 ter D.P.R. 380/2001 sia consentita solo successivamente al 10.02.2015, l’approssimarsi di tale data impone comunque che l’amministrazione proceda alla riedizione del potere anche alla luce dei fatti sopravvenuti;
Ritenuta la permanenza della sussistenza degli estremi del danno grave e irreparabile;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare presentata con motivi aggiunti e di sospendere i gravati provvedimenti ai fini di un riesame nei termini sopra indicati;
Visto l’art. 57 c.p.a. in relazione al quale ricorrono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
accoglie e per l’effetto sospende ai fini del riesame i provvedimenti gravati con motivi aggiunti.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19 novembre 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)