Edilizia ed urbanistica  – Attività  edilizia privata – Opere abusive – Demolizione – Sospensione cautelare – Presupposti

Sussiste il requisito del periculum in mora per la concessione della misura cautelare sospensiva, nel caso in cui il provvedimento di acquisizione gratuita del suolo sul quale sarebbe stato commesso l’abuso edilizio,  riguardi il suolo che ospita  la casa di abitazione dei ricorrenti e sia privo di motivazione.

N. 00036/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01151/2013 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Carmine Altamura, Nunziatina Posa, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello, in Bari, Strada Torre Tresca n. 2/A;

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Carlucci, con domicilio ex lege presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari, n. 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 0031842 datata 20.6.2013 e notificata il successivo 26.6.2013, ad oggetto: “D.P.R. 380/2001 art. 31 – accertamento di inottemperanza alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio (…)”;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè ignoto ai ricorrenti, ivi compresi:
– verbale sopralluogo del 22.5.2013, in atti prot. n. 2739 del 24.5.201, allo stato ignoto ai concludenti;
– nota del 5.11.2012, prot. n. 52118, ad oggetto “Diniego istanza di sanatoria di opere edilizie abusive, ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n: 2385 del 30.4.1986; n. 1282, nota prot. n. 42824 del 13.9.2012. Riscontro”.
– provvedimento. n. prot. 0033594, dell’11.7.l2.012 1 ad¢oggetto “Istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986, n. 1282. Comunicazione di avvio del procedimento,in atti prot. n. 20745 del 3.5.2012. Diniego”;
– nota prot. n. 28095 del 13.6.2012 ad oggetto “Istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986,n. 1282. Comunicazione di avvio del procedimento, in atti prot. n. 20745 del 3.5.2012. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza”;
.- nota prot. n. 20745 del 3 maggio 2012, ad oggetto istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28.2.1985 n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986, n. 1282. Comunicazione di avvio del procedimento.”;
– verbale di sopralluogo/relazione istruttoria prot. n. 24805 del 28.5.2012,tuttora ignoto ai concludenti nonostante formale istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 del 25.6.2012;
– nota istruttoria prot. n. 17422 del 12.4.2012, tuttora ignota ai concludenti nonostante formale istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 del 25.6.2012,
e con successivi motivi aggiunti depositati il 22.12.2014 è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 0046286 del 31.10.2014, avente ad oggetto: “Proc. Comune di Modugno c/ Sig.ri Carmine Altamura e Nunziatina Posa: istanza di sanatoria di opere edilizie abusive ex lege 28/2/1985, n. 47, in atti prot. n. 2385 del 30.4.1986 n. 1282: ricorso T.A.R. n. 1151/2013 di R.G. avverso la nota prot. n. 31842 del 20/6/2013, avente ad oggetto: “D.P.R. 380/2001 art. 31 – accertamento di inottemperanza alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di opere edilizie realizzate in assenza del titolo edilizio; trasmissione copia di frazionamento e accatastamento”;
di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ivi compresi:
parere del responsabile del servizio Assetto del Territorio datato 19.5.2014 prot. n. 0023581 del 21/5/2014, avente ad oggetto: ” quantificazione area da acquisire ai sensi dell’art. 31, c.3 del D.P.R. 380/2001. Parere sostitutivo di precedente parere del 14.11.2013 prot. n. 58096″;
parere prot. n. 58096 del 14.11.2013″, allo stato tuttora ignoto agli istanti.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Giuseppe Tempesta e Cristina Carlucci;
 

Considerato che l’atto gravato da motivi aggiunti, avente ad oggetto la determinazione della consistenza dell’area di pertinenza da acquisire al patrimonio comunale in seguito alla inottemperanza all’ordinanza di demolizione, appare, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, non assistito da adeguata specificazione sulle norme urbanistiche e sui criteri applicati dal Comune per stabilire quanta parte della proprietà  dei ricorrenti sia in concreto necessaria, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/01, per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive;
Ritenuto altresì che sussiste il periculum che dall’esecuzione del provvedimento possa derivare un danno grave e irreparabile, trattandosi del suolo ove sorge la casa di abitazione dei ricorrenti;
Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende l’esecutività  del provvedimento del prot. n. 0046286 del 31.10.2014.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 giugno 2015, che sostituisce quella precedentemente fissata del 26 febbraio 2015.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)