1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Alternatività  con giudizio impugnatorio – Sopravvenuto difetto di interesse


2. Processo amministrativo –  Giudizio di ottemperanza – Natura – Conseguenze – Elusione del giudicato – Nullità 

3. Edilizia e urbanistica – Piani generali – PRG – Planimetrie – Errore materiale – Rettifica – Contenuto  

1. Qualora il giudizio di ottemperanza abbia ad oggetto un provvedimento dell’amministrazione censurato per elusione del giudicato, esso va introdotto alternativamente  all’azione di annullamento dello steso provvedimento rispetto alla quale, tuttavia, subentra la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso previo accertamento da parte del giudice della sussistenza dei presupposti per la celebrazione del giudizio di ottemperanza. Ciò si verifica ogni qualvolta il giudice accerti che l’amministrazione, con l’atto  a mezzo del quale si sia determinata, si pone in contrasto con quanto stabilito dal giudice con la sentenza eseguita, aggirando l’ordine contenuto nella decisione. 

2. L’esecuzione del giudicato non può dirsi perfezionata quando l’agire dell’amministrazione non risulti conforme al contenuto sancito dalla sentenza che ne è oggetto (nella specie sentenza sul silenzio con conseguente obbligo dell’amministrazione di emanare un provvedimento non sostituibile con una mera nota ricognitiva di un’attività  pregressa alla stesa proposizione del giudizio sul silenzio).  Il provvedimento emanato in difformità  dal giudicato, è, pertanto, nullo per elusione dello stesso  e viene scrutinato nel giudizio di ottemperanza al fine di dare all’amministrazione un ordine di conformazione della sua attività  successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovino il loro presupposto.

3. L’Amministrazione procede alla rettifica di errore materiale delle planimetrie allegate agli atti di pianificazione geniale soltanto dopo aver effettuato l’istruttoria necessaria ad accertare – senza effettuare particolari indagini interpretative valutative –  che le discrasie riscontrate tra deliberato e planimetrie allegate siano idonee a determinare una mera irregolarità  consistente nella mancata coincidenza tra la volontà  sostanziale espressa dall’amministrazione nell’atto deliberativo e quella esternata graficamente.

N. 00083/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2014, proposto da: 
Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Marco Palieri, con domicilio eletto presso Marco Palieri in Bari, c/o Avv.F.Paparella Via Venezia, n. 14; 

contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Isabella Palmiotti, Giuseppe Caruso, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, n. 33;
Regione Puglia; 

nei confronti di
Ruggiero Fruscio, Luisa Fruscio, Maria Santo; 

per l’ottemperanza
della sent. Tar Puglia, Bari, sez. III, n. 953/2014 del 18.07.2014;
per la declaratoria di nullità  e/o l’annullamento
della nota prot. n. 43100 del 12.08.2014, di riscontro all’istanza di rettifica delle tavole grafiche E1, D2 e D1 del vigente PRG comunale e degli atti ad essa comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Marco Palieri e Giuseppe Palmiotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c. – con ricorso per ottemperanza, notificato il 24.09.2014 e depositato il successivo 01.10.2014 – si oppone alla nota prot. n. 43100 del 12.08.2014, che il Comune di Barletta ha adottato in esecuzione della sentenza di questa Sezione del Tribunale, n. 953 del 18.07.2014.
Con tale pronuncia, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 117 c.p.a , era stato dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Barletta sull’istanza presentata dalla ricorrente e volta ad ottenere la rettifica delle tavole grafiche E1, D2 e D1 del vigente PRG.
Il Comune ha ritenuto di ottemperare alla sentenza suindicata con il provvedimento del 12.08.2014 prot. 43100, con cui ha comunicato che “l’istanza non è accoglibile in quanto il Comune di Barletta, con deliberazione di consiglio Comunale n. 51/2011, ha fornito l’interpretazione autentica della zonizzazione, dando << prevalenza alla viabilità  riportata nell’elaborato di minor dettaglio della tav. E1>>”.
Tale diniego è stato gravato con il presente ricorso per violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
2. L’odierna ricorrente riferisce in fatto che, sulla zona riprodotta in modo errato in alcune delle Tavole grafiche di PRG, il Comune ha previsto, tra le opere di viabilità  pubblica, nella zona merceologica artigianale, il completamento di Via Dei Muratori.
Nelle more dell’ultimazione di tale strada pubblica prevista dal PRG vigente e solo parzialmente costruita, la società  ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Barletta il permesso di costruire n. 149/2012, per la realizzazione di un varco per accedere dalla propria azienda su di un’area su cui realizzare una viabilità  provvisoria,.
L’errore sulle tavole grafiche sarebbe relativo proprio alla strada pubblica da ultimare. Esistono, secondo la ricorrente, due planimetrie dei suoli interessati: su quella di minori dimensioni e munita di regolare legenda, la strada pubblica sarebbe interamente riportata per come dovrebbe essere realizzata, mentre sull’altra, di maggiori dimensioni, la strada non figura.
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 51 del 22.12.2011, aveva fornito un’interpretazione autentica della zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003, dando “prevalenza alla viabilità  riportata nell’elaborato di minor dettaglio della Tav. E1, perchè coerente con la variante alla rete viaria della zona merceologica – artigianale” approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21 dicembre 1979″.
Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, con istanza del 17.01.2013, la società  ricorrente chiedeva al Comune la rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale.
Perdurando il silenzio dell’amministrazione anche a fronte della reiterazione dell’istanza, la ricorrente promuoveva azione avverso il silenzio, a cui seguiva la sentenza n. 953/2014, sopra richiamata.
A tale sentenza il Comune di Barletta dava riscontro con la suindicata nota prot. 43100 del 12.08.2014, gravata.
2.1 Con il primo motivo di ricorso, Arpex Accessori ha lamentato, in particolare, la violazione dell’art. 16 della L.R. Puglia 56/1980, che stabilisce la competenza del Consiglio comunale per la formazione, adozione e successive modifiche del P.R.G.; degli artt. 42, 47 e 107 del D.Lgs 267/2000 che ribadiscono la competenza del Consiglio comunale in materia di pianificazione urbanistica.
Da tali previsioni deriverebbe che ogni decisione sulla rettifica delle tavole grafiche allegate al PRG sarebbe rimessa al Consiglio Comunale.
2.2 Con la seconda censura la ricorrente lamenta la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990.
2.3 Con la terza doglianza la ricorrente contesta il provvedimento gravato in quanto elusivo della sentenza n. 953/2014. L’atto non costituirebbe esecuzione dell’obbligo di provvedere in modo espresso sull’istanza di rettifica, essendosi il Dirigente comunale limitato a ritenere superflua la rettifica, a fronte dell’esistenza della delibera consiliare n. 51/2011.
Arpex Accessori osserva in proposito che lo stesso Settore dei lavori pubblici del Comune, nella progettazione della viabilità  pubblica corrispondente a Via dei Muratori, aveva previsto la realizzazione dell’opera in variante al PRG, basandosi sulla previsione delle tavole errate.
La rettifica delle tavole e in ogni caso un intervento espresso del Comune sarebbero quindi necessari per risolvere definitivamente la questione, mentre la nota gravata rappresenterebbe manifesta la volontà  di non dare esecuzione al giudicato.
La ricorrente per questo invoca l’esercizio della giurisdizione di merito da parte di questo Tribunale, ai sensi dell’art. 134, lett. a) c.p.a.
2.4 Sulla fondatezza della pretesa insiste evidenziando che l’omessa indicazione del retino stradale in questione sulle tavole grafiche del PRG ha comportato che, in luogo delle maglie D2.06 e D.2.08, figura solo la maglia indistinta D2.08. Le NTA del PRG vigente nella disciplina specifica delle singole maglie, invece, distinguono espressamente tra maglia D2.06 e D2.08. L’art. 1.01.4 delle NTA, inoltre, da espressamente prevalenza alle indicazioni scritte rispetto quelle grafiche, in caso di discordanza tra i due riferimenti.
In data 27.11.2014 la società  ricorrente ha depositato una Consulenza tecnica di parte al fine di evidenziare le discrasie presenti tra gli Elaborati Grafici di P.R.G.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Barletta con atto depositato il 02.12.2014, al fine di resistere al ricorso, sostenendo l’infondatezza della richiesta ottemperanza.
In particolare, l’Amministrazione ha evidenziato che la sentenza n. 953/2014 avrebbe espressamente negato la sussistenza dei presupposti per una pronuncia sulla fondatezza dell’istanza di rettifica.
Contesta la ricorrenza del dovere di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, riconducibile a procedimenti iniziati ad istanza di parte, sostenendo che l’obbligo di provvedere sia stato stabilito dalla pronuncia del giudice di cui alla sentenza n 953/2014.
Replica all’eccezione di incompetenza del Dirigente in luogo di quella del Consiglio comunale, affermando che il dirigente si sarebbe limitato ad una presa d’atto di quanto deliberato dal competente consiglio comunale con la delibera n. 51/2011.
Insiste nel ribadire l’inammissibilità  di qualunque pretesa volta ad ottenere la correzione delle tavole.
L’atto gravato non sarebbe elusivo del giudicato, in quanto satisfattivo dell’obbligo di provvedere e, di conseguenza, dovrebbe essere disposta la conversione del giudizio di ottemperanza in quello di annullamento.
4. Con successiva memoria la Arpex Accessori di Musti Cataldo s.n.c. ha replicato alla difesa del Comune, ribadendo che l’esecuzione dell’obbligo di provvedere stabilito con la sentenza 953/2014 avrebbe imposto lo svolgimento di adeguata istruttoria con esame nel merito dell’istanza da parte dell’amministrazione, con conseguente determinazione finale da parte dell’organo consiliare.
La presa atto del dirigente dell’esistenza della delibera n 51/2011 rappresenterebbe esplicita manifestazione della volontà  di non provvedere.
Sulla fondatezza dell’istanza e sulle conseguenze della mancata rettifica nell’operato dei vari uffici comunali, ha richiamato le argomentazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio.
Ha concluso insistendo per l’esercizio della giurisdizione di merito, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione.
5. All’udienza camerale del 18.12.2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. La vicenda per cui è causa trae origine da discrasie presenti tra le tavole grafiche del PRG. In particolare, secondo la società  ricorrente, come puntualizzato dalla Consulenza tecnica di parte depositata in data 27.11.2014, le discordanze sarebbero rinvenibili tra gli allegati alla Delibera n. 15 del 15.01.2000 e quelle trasmesse dal Comune di Barletta al’Assessorato all’Urbanistica della Regione Puglia. In queste ultime, non risulterebbero riprodotte, nelle tavole E.1, E.2, D.2, la maglia D2.06 e un tratto di viabilità  (il completamento di Via Dei Muratori) a delimitazione della medesima maglia, con contestuale ampliamento della maglia D2.08 (nella zona merceologica artigianale).
Con istanza del 17.01.2013, Arpex Accessori di Musti Cataldo S.n.c. aveva chiesto al Comune la rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale.
Perdurando il silenzio dell’amministrazione anche a fronte della reiterazione dell’istanza, la ricorrente proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio,
Con la sentenza n. 953/2014 questa Sezione del Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alla sussistenza dell’obbligo di provvedere del Comune, in modo espresso e motivato, sull’istanza di rettifica delle tavole grafiche del PRG nelle quali non risultava la riproduzione del retino stradale e di fornire chiarimenti circa la discordanza di superficie per la maglia D2.06, tra le indicazioni scritte e grafiche del vigente P.R.G.
La ricorrente propone, in via alternativa, domanda di ottemperanza per elusione del giudicato ovvero di annullamento dell’atto prot. n. 43100 del 12.08.2014, che il Comune di Barletta ha adottato in esecuzione della suddetta sentenza.
7. Il ricorso è fondato per la sussistenza del denunciato vizio di violazione e/o elusione del giudicato, sicchè va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di annullamento (cfr. Ad. Plen. N. 3/2013).
Contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, infatti, la nota gravata non può ritenersi esaustiva dell’obbligo di provvedere derivante dalla suindicata sentenza.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale il vizio di violazione e/o elusione del giudicato si attualizza quando l’Amministrazione, con l’atto a mezzo del quale si sia determinata, si pone in contrasto con quanto stabilito dal giudice con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, aggirando l’ordine contenuto nella decisione (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 1092 del 10.03.2014; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 4037 del 5 luglio 2011; Cons. Stato Sez. V 28 febbraio 2006 n.861).
Nel caso de quo ricorrono i presupposti di fatto e di diritto richiesti perchè si configuri il denunciato vizio.
E’ pur vero, come detto, che il decisum di primo grado attiene alla mera illegittimità  del silenzio serbato dall’amministrazione, ma è altrettanto vero che il Comune non ha superato la situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Per superare l’inerzia, come rilevato nei motivi di ricorso, il Comune era tenuto a vagliare approfonditamente i profili rilevanti nella vicenda e giungere alla determinazione finale attraverso adeguato iter istruttorio e motivazionale.
In punto di fatto va rilevato che:
– il Consiglio Comunale, con delibera n. 51 del 22.12.2011, aveva fornito un’interpretazione autentica della zonizzazione della maglia D2-08 del PRG/2003, dando “prevalenza alla viabilità  riportata nell’elaborato di minor dettaglio della Tav. E1, perchè coerente con la variante alla rete viaria della zona merceologica – artigianale” approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 8614 del 21 dicembre 1979″;
– peraltro tale deliberazione non è risultata decisiva posto che, come evidenziato dalla ricorrente, lo stesso Settore dei lavori pubblici del Comune, nella progettazione della viabilità  pubblica corrispondente a Via dei Muratori, aveva previsto la realizzazione dell’opera in variante al PRG, basandosi sulla previsione delle tavole errate;
– la rettifica della planimetria errata costituisce lo strumento tecnico più idoneo a risolvere la esistente discrasia.
Mediante la nota gravata il Comune non ha adempiuto all’obbligo di provvedere in quanto:
– il richiamo alla delibera n. 51/2011, non può ritenersi esaustivo dell’obbligo di provvedere, rappresentando essa piuttosto un espresso riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’esistenza di errori negli elaborati grafici allegati nel PRG, che fondano la richiesta di un intervento chiarificatore e risolutivo delle discrasie evidenziate;
– la delibera n. 51 è antecedente all’istanza della ricorrente rimasta inevasa, da cui è scaturito l’obbligo di provvedere con la sentenza n. 953/2014, per cui l’esclusione espressa contenuta nella nota impugnata di adottare ulteriori atti, equivale a diniego di adempimento;
– il richiamo, contenuto nella medesima nota, alla procedura in corso per la realizzazione della viabilità  di via Dei Muratori, non rileva se non nel senso di confermare l’esistenza delle discrasie rilevate dalla ricorrente;
– il richiamo alla delibera n. 51 non può ritenersi esaustivo dell’obbligo di provvedere, in quanto essa stessa non è idonea a risolvere definitivamente la questione sottesa all’istanza della ricorrente.
Sulla base di queste premesse, la gravata nota deve ritenersi nulla in quanto elusiva dell’obbligo di provvedere sancito dalla sentenza n. 953/2014.
8. Il Collegio ritiene, altresì, che nel presente giudizio si rinvengano i caratteri della “polisemicità ” del “giudizio” e dell'”azione di ottemperanza”, come evidenziata dall’Adunanza Plenaria, nel senso che “sotto tale unica definizione, si raccolgono azioni diverse, talune meramente esecutive, talaltre di chiara natura cognitoria, il cui comune denominatore è rappresentato dall’esistenza, quale presupposto, di una sentenza passata in giudicato, e la cui comune giustificazione è rappresentata dal dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale, tutelato dall’art. 24 Cost. Di conseguenza il giudice dell’ottemperanza, come identificato per il tramite dell’art. 113 cpa, deve essere attualmente considerato come il giudice naturale della conformazione dell’attività  amministrativa successiva al giudicato e delle obbligazioni che da quel giudicato discendono o che in esso trovano il proprio presupposto” (Cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., sent. n. 2 del 15.01.2013).
Ne discende che il Collegio ritiene, in tale sede, di dover fornire precise indicazioni per dare compiuta esecuzione all’obbligo di provvedere discendente dalla sentenza n. 953/2014.
Più specificamente, il Comune per riscontrare espressamente l’istanza del ricorrente, è chiamato a svolgere l’attività  consequenziale a quella derivante dal riconoscimento, per espressa ammissione dell’amministrazione, di discrasie tra i vari elaborati grafici del PRG, relativi alla zona per cui è causa, nel rispetto delle distinte competenze tra i rispettivi organi dell’amministrazione.
Avendo, infatti, il Comune riconosciuto l’esistenza di discordanze tra gli elaborati grafici, deve, in esecuzione dell’obbligo di provvedere, definire la vicenda attraverso l’attività  istruttoria necessaria per arrivare a superare le rilevate discrasie tra gli elaborati grafici per pervenire alla rettifica della planimetria riscontrata erronea in conformità  alle prescrizioni normative del PRG.
Al riguardo dovrà  essere tenuto presente che l’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incorsa, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità . Affinchè ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà  esternata nell’atto e volontà  sostanziale dell’autorità  emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità , senza necessità  di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità  ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto. In urbanistica, una rettifica delle previsioni del piano urbanistico comunale approvato è ammissibile solo in presenza di un errore materiale nel senso sopra chiarito, il quale abbia inciso nella fase di redazione e/o assemblaggio dei diversi atti che formano lo strumento urbanistico, senza che lo stesso abbia influito sulla scelta urbanistica sottostante, dovendo la divergenza esistente tra previsioni solo apparentemente diverse dello strumento pianificatorio essere risolvibile per mezzo dell’individuazione, sulla base di un vincolato procedimento logico, di una soluzione univoca che s’imponga in modo manifesto ed immediato dalla lettura della documentazione del piano, senza dover ricorrere ad alcuna attività  di interpretazione della volontà  dell’amministrazione deliberante (cfr. sul punto Cons. Stato Sez. VI, sent. n. 1036 del 05.03.2014).
Per l’ipotesi di inadempienza da parte del Comune, si procede sin d’ora alla nomina di un Commissario ad acta, individuato come da dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune di Barletta, in favore della società  ricorrente nell’importo di € 2.000,00 (euro duemila/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
– accoglie la domanda di ottemperanza della sentenza 953 del 18.7.2014 e per l’effetto dichiara nullo per violazione del giudicato il provvedimento prot. n. 43100 del 12.08.2014 del dirigente del settore Edilizia Pubblica e Privata e Servizi Catastali del Comune di Barletta;
– ordina al Comune di Barletta di provvedere al superamento delle discrasie esistenti tra le diverse versioni degli elaborati Grafici allegati al PRG, in modo da rendere le tavole grafiche conformi alle prescrizioni normative del PRG. Con riferimento alle tavole grafiche “E.1”, il Comune darà  prevalenza, come stabilito dalla medesima amministrazione, “alla viabilità  riportata nell’elaborato di minor dettaglio della tavola E.1”, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione;
– nomina, per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’obbligo di provvedere, commissario ad acta il Dirigente del Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, della Provincia di Barletta, Andria, Trani, con facoltà  di delega, affinchè provveda entro i successivi 90 (novanta) giorni a dare esecuzione all’ordine impartito all’amministrazione inadempiente, con oneri a carico di quest’ultima;
– dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse la domanda di annullamento;
– condanna il Comune di Barletta al rimborso delle spese e onorari di lite nei confronti della società  ricorrente, nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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