1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Rettifica provvedimento amministrativo – Atto nuovo non confermativo – Improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale


2. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Mancata individuazione delle opere abusive e omessa indicazione dell’iter istruttorio – Difetto di istruttoria e di motivazione – Sussiste


3. Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Costruzioni abusive – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Rinvio alla normativa antisismica di cui al Capo IV D.P.R. 380/2001 – Difetto di motivazione – Sussiste

1. à‰ improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso un provvedimento (nel caso di specie, ordinanza di demolizione) rettificato successivamente, in quanto solo dal secondo provvedimento promana la lesione alla sfera giuridica del ricorrente, trattandosi di atto nuovo, non meramente confermativo del precedente.


2. à‰ illegittima per difetto di istruttoria e motivazione l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi che non individui con esattezza le opere ritenute abusive e non indichi in modo preciso l’iter istruttorio seguito dall’Amministrazione nell’adottare il predetto provvedimento, limitandosi unicamente a richiamare pedissequamente quanto rilevato dal verbale di sopralluogo.


3. à‰ illegittima l’ordinanza di demolizione e rispristino dello stato dei luoghi che, senza fornire alcuna indicazione sulla specifica incidenza delle opere che sarebbero rimaste non sanate, si limiti a richiamare l’esistenza di un vincolo sull’area in cui si trova l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi, citando la normativa antisismica di cui al Capo IV del D.P.R. 380/2001.

N. 00080/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00530/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 530 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Teresa Derosa, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, Via M. Celentano, n. 27; 

contro
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Lorusso, Vito Spano, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, Via Amendola, n. 166/5; 

per l’annullamento
– dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 23 gennaio 2013 (prot. n. 2777), adottata dal Dirigente del servizio controllo attività  edilizie del Comune di Gravina in Puglia in danno della sig.ra Teresa Derosa;
– dell’ordinanza di rettifica n. 7 del 19 febbraio 2013 (prot. n. 5820);
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso:
– il verbale di sopralluogo ed il rapporto di comunicazione di violazione edilizia del personale dell’ufficio tecnico “Servizio Edilizia e Vigilanza” prot. n. 2467 del 22 gennaio 2013 e del successivo verbale di rettifica di sopralluogo prot. n. 5540 del 15 febbraio 2013;
– la comunicazione di violazione edilizia della Legione Carabinieri Puglia- Stazione di Gravina del 7 agosto 2012 prot. n. 6/125;
– l’ordinanza di sospensione lavori n. 29 del13 settembre 2012;
– il silenzio serbato sulla richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione depositata I’8 febbraio 2013.
Con i motivi aggiunti depositati il 15 ottobre 2013:
per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione (definita di rettifica) n. 14 dell’11 giugno 2013 prot. n. 17884, adottata dal Dirigente del servizio controllo attività  edilizie del Comune di Gravina in Puglia in danno della sig.ra Teresa Derosa;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gravina in Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Giovanna Corrente e Michele Paparella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 25.03.2013 e depositato il successivo 24.04.2013, la Sig.ra Teresa Derosa impugna l’ordinanza n. 2 del 23.01.2013, la successiva n. 7 del 19.02.2013, di rettifica delle prima, e gli atti ad esse connessi, con cui il Comune di Gravina in Puglia ha ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, di opere abusive accertate in seguito a sopralluoghi effettuati per conto dell’Ufficio Tecnico dal “Servizio Edilizia e Vigilanza”.
Trattasi di interventi eseguiti sullo stabile situato in Via Milano, n. 28 angolo Via Trieste, n. 68/A, di proprietà  della Sig.ra Derosa, ritenuti non conformi alla Licenza Edilizia n. 196/79.
2. I motivi di ricorso si riconducono all’eccesso di potere, per sviamento, difetto di istruttoria, travisamento e difetto di motivazione, e alla violazione di legge, in particolare degli artt. 27, 31 e 34 del D.P.R. 380/2001 e artt. 2 e 3 L. 241/1990.
Secondo la ricorrente le opere contestaste sarebbero oggetto di concessione in sanatoria n. 51 del 02.06.1987, sulla cui conformità  si sarebbe espresso il medesimo Comune, che in data 26.08.1987 avrebbe rilasciato certificato di agibilità  e conformità .
Il Comune avrebbe adottato i gravati provvedimenti senza alcun riferimento alla concessione in sanatoria del 1987, contestando abusi che anche rispetto al titolo abilitativo del 1979 sarebbero di modesta entità .
3. Con atto depositato in data 07.05.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Gravina di Puglia per resistere al ricorso chiedendone il rigetto.
Nella ricostruzione dei fatti l’amministrazione conferma di aver adottato, a seguito di un primo sopralluogo dei Carabinieri di Gravina in Puglia, effettuato in data 09.07.2012, un’ordinanza di sospensione lavori n. 29 del 13.09.2012, venuta meno in seguito al decorso dei 45 giorni.
Le successive gravate ordinanze sarebbero state adottate mediante ad altro sopralluogo eseguito in data 22.01.2013, a cui è seguita la comunicazione di violazione edilizia.
Quanto ai motivi di ricorso sostenuti dalla Sig.ra Derosa, il Comune sostiene che gli abusi rilevati non sarebbero compresi tra quelli condonati, come risulterebbe dalla relazione tecnica allegata alla domanda di condono.
Le violazioni riscontrate renderebbero l’opera diversa rispetto al progetto assentito, tanto da doversi applicare l’art. 31 e non l’art 34 del D.P.R. 380/2001.
4. Con ordinanza n. 255 del 13.05.2013 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di riesaminare i provvedimenti gravati, con riferimento alla concessione edilizia n. 51 del 1987.
Il Comune di Gravina di Puglia ha ottemperato all’ordinanza adottando l’ordinanza di rettifica n. 14 prot. 17884 dell’11.06.2013, con cui – a seguito dell’esame della tavola planimetrica allegata alla concessione in sanatoria n. 51/1987 – si è considerata sanata la riduzione della consistenza dell’atrio. Si è, altresì, ordinata la demolizione e ripristino dello stato dei luoghi delle opere che sono state ritenute comunque abusive, all’esito del riesame, consistenti, in particolare, nella “copertura con struttura metallica mista a vetro tale da ricavare un doppio ripostiglio- deposito al livello del primo piano annesso alla pertinente abitazione”.
Nell’ordinanza si specifica che tali opere non sono contemplate nella tavola planimetrica riferita alla concessione in sanatoria n. 51/1987.
5. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, evidenziando che la pensilina contestata sarebbe rappresentata graficamente nella planimetria allegata alla concessione in sanatoria n. 51/87 e consisterebbe in un foglio di policarbonato (cd. plexiglas) di circa 5 mq e di dimensioni inferiori a quelle complessive dell’atrio, che servirebbe, in realtà , solo a tutelare gli impianti tecnici allocati nell’atrio e a proteggere l’immobile dalla precipitazioni. Si tratterebbe in sostanza di mero manufatto pertinenziale, per il quale va escluso l’assoggettamento a concessione edilizia o di sanatoria.
Sul ripostiglio, la Derosa rappresenta che esso – di misura pari a mq. 1,95 e realizzato nell’angolo opposto al fronte dell’edificio – . avrebbe la funzione di contenere la canna fumaria che su di esso non poggerebbe la pensilina.
Costituiscono ulteriori motivi di ricorso: violazione dell’ordinanza cautelare n. 255/2013, eccesso di potere e violazione di legge, in particolare, degli artt. 3, 10, 22, 36 e 37 del D.P.R. 380/2001.
Il Comune, nell’ordinanza da ultimo adottata, avrebbe descritto le opere senza distinguerle e non avrebbe fornito alcun riferimento alle loro effettive dimensioni.
Secondo la ricorrente, se anche le opere oggetto del provvedimento di demolizione non fossero comprese nella concessione in sanatoria, ai sensi del D.P.R. 380/2001 sarebbero sottratte al regime sanzionatorio della demolizione (ex art. 37), trattandosi di pensilina pertinenziale, che non necessiterebbe comunque di rilascio di permesso di costruire. Analoga osservazione sarebbe riferibile al vano tecnico chiuso in fondo all’atrio, finalizzato alla protezione della canna fumaria.
Le opere contestate, rispetto a quelle oggetto di titoli abilitativi, non superebbero il 20% di tolleranza, previsto dall’art. 34 del D.P.R. 380/2001, dato che si porrebbe ad ulteriore fondamento dell’illegittimità  adottata a seguito del riesame.
6. Il Comune ha controdedotto anche ai motivi aggiunti, evidenziando che la simbologia grafica utilizzata nella planimetria allagata alla domanda di condono per l’atrio è la medesima dei balconi, tanto da desumersi che si tratti di aree scoperte.
La trasformazione dell’atrio non risulterebbe nemmeno dalla relazione tecnica di parte allegata alla domanda di condono.
La natura pertinenziale e la destinazione del vano ricavato per l’allocazione degli impianti tecnici sarebbero smentiti dall’istruttoria eseguita dall’U.T.C., in particolare, dal verbale del sopralluogo del 22.01.2013.
Dai rilievi fotografici, allegati al suindicato verbale, emergerebbe che la ricorrente abbia ricavato due vani con funzione di ripostiglio, messi in comunicazione da una porta, arredati con scaffalature e cassettiere, uno dei quali dotato di condizionatore.
Le caratteristiche dei vani escluderebbero che si tratti di opera pertinenziale, potendo essi essere utilizzati in modo autonomo e separato.
Per converso prive di rilevanza sarebbero le foto allegate alla perizia di parte in quanto relative all’esterno dell’edificio e non idonee a fornire informazioni sui due vani, con funzione di ripostiglio.
Sarebbe per questo esclusa la possibilità  di applicazione dell’art. 34 D.P.R. 380/01, trattandosi non di scostamenti rispetto al progetto assentito ma di volumi edilizi non previsti. Inoltre, essendo l’opera esclusa dal condono, non potrebbe successivamente beneficiare di altri istituti previsti dal regime ordinario.
7. Con ordinanza n. 632 del 08.11.2013 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza gravata con motivi aggiunti.
Nell’imminenza della trattazione della causa nel merito, il Comune ha depositato ulteriore memoria con cui ha dedotto l’improcedibilità  del ricorso principale, avente ad oggetto due ordinanze ormai superate da quella di rettifica n. 14 prot. n. 17884 dell’11.06.2013, oggetto di impugnazione con motivi aggiunti. Ribadisce le argomentazioni svolte nelle precedenti memorie per contestare la “natura pertinenziale ” dell’atrio in questione.
8. All’udienza pubblica del 10.12.2014, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
La vicenda portata all’attenzione del Collegio ha ad oggetto l’immobile di proprietà  della sig.ra Teresa Derosa, sito in Gravina in Puglia alla via Trieste, n. 68/b.
A seguito di sopralluogo della Legione dei Carabinieri della Stazione di Gravina di Puglia, dal Comune sono stati contestati degli interventi ritenuti non conformi ai titoli edilizi rilasciati, attraverso l’adozione di due ordinanze di demolizione (la seconda di rettifica della prima), impugnate dalla ricorrente e successivamente, in ottemperanza all’ordinanza di questa Sezione n. 255/2013, rettificate a loro volta con un terza ordinanza, gravata anch’essa con motivi aggiunti.
9. Preliminarmente, il Collegio rileva l’improcedibilità  per sopravvenuta carenza d’interesse, del ricorso principale, relativo all’impugnazione delle ordinanze di demolizione n. 3 prot. 2777 del 22.01.2013 e n. 7 prot. n. 5820 del 19.02.2013, quest’ultima di rettifica della prima, in quanto l’amministrazione comunale resistente ha rinnovato con un nuovo atto, non meramente confermativo del precedente, l’ordine demolitorio, rideterminandone l’oggetto. La lesione alla sfera giuridica del ricorrente deriva pertanto unicamente da tale nuovo provvedimento (cfr. Tar Campania Napoli, sez. III, sent. n. 4624 del 03.08.2009), oggetto di impugnativa con ricorso per motivi aggiunti.
10. E’ per questo che il Collegio intende procedere con l’esame delle censure della ricorrente avverso l’ordinanza di rettifica n. 14, prot. n. 17884 dell’11.06.2013.
Quest’ultima, tenendo conto della tavola planimetrica allegata alla concessione in sanatoria n. 51/1987, in precedenza non esaminata, considera sanati gli interventi che hanno comportato la riduzione di consistenza dell’atrio e abusivi quelli relativi alla sua copertura.
Viene, pertanto, ordinata la demolizione <<delle opere consistenti nella “copertura con struttura metallica mista a vetro tale da ricavare un doppio ripostiglio-deposito al livello del primo piano annesso alla pertinente abitazione”, con la conseguente eliminazione anche delle pareti di delimitazione del doppio ripostiglio -deposito>>.
Il provvedimento non aggiunge altro, nè circa l’esatta individuazione e consistenza degli interventi ritenuti abusivi, nè sulla questione della loro riconducibilità  alla nozione di vani tecnici.
11. Fondati risultano i motivi i ricorso basati sul difetto di istruttoria e motivazione.
Le opere ritenute abusive dall’amministrazione, infatti, non sono individuate in modo certo.
L’ordinanza gravata con motivi aggiunti, mentre nelle premesse fa riferimento alla copertura dell’atrio con struttura metallica a vetro tale da ricavare un doppio ripostiglio, nella parte dispositiva dell’ordine di demolizione si limita a riportare la medesima frase, peraltro ripresa dal verbale di sopralluogo, aggiungendo che la demolizione sia da riferire anche alle pareti di delimitazione del doppio ripostiglio-deposito.
Non è chiaramente individuato l’oggetto dell’abuso, sembrando consistere prima solo nella copertura con struttura metallica mista a vetro, e poi estendersi, come si evince dal dispositivo, anche al ripostiglio sottostante tale struttura, nè si specificano le relative dimensioni e la loro esatta collocazione, tanto da doversi ritenere lacunose la descrizione delle opere e la loro localizzazione.
Le parti, negli scritti difensivi depositati, richiamano entrambe l’istanza di condono presentata ai sensi della L. 47/1985, in particolare, gli allegati quali la tavola planimetrica e l’elenco descrittivo delle opere contenuto nella relazione tecnica, per sostenere la ricorrente e negare l’amministrazione, che la pensilina sia riportata graficamente nell’elaborato e descritta nell’elenco delle opere.
Rispetto a tali documenti, la gravata ordinanza si limita d escludere che le opere siano comprese nella tavola planimetrica e nell’elenco contenuto nell’istanza di condono, senza nulla aggiungere al fine di confutarne le risultanze rispetto alle pretese della proprietaria, non costituendo, pertanto, tale richiamo un adeguato supporto alla determinazione finale dell’amministrazione.
Ne deriva che nessuna precisa indicazione emerge circa l’iter istruttorio seguito dall’amministrazione nell’adottare il provvedimento gravato con motivi aggiunti che, in quanto espressione a sua volta della riedizione dell’esercizio del potere come sollecitato da questa Sezione con l’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame delle precedenti ordinanze adottate, avrebbe richiesto maggiori approfondimenti istruttori.
L’amministrazione, invece, si è limitata a richiamare pedissequamente quanto rilevato dal verbale di sopralluogo senza aggiungere altro, quanto meno per circoscriverne in modo preciso il contenuto, della cui valenza si è confermata la validità  a seguito del riesame.
12. Fondate risultano, altresì, le ulteriori censure secondo le quali la mancata indicazione delle dimensioni e della consistenza degli abusi contestati impedisce anche la loro esatta qualificazione e ogni valutazione sulla sanzione adottata.
Il difetto di istruttoria e di motivazione è ostativo ad ogni valutazione circa la fondatezza delle pretese di parte ricorrente sulla riconducibilità  delle opere nell’ambito della nozione dei vani tecnici e della loro specifica disciplina in materia edilizia.
Si osserva in proposito, che la nozione di volume tecnico, per costante giurisprudenza, presuppone fondamentalmente nel manufatto oggetto di valutazione l’assenza di autonomia funzionale, nel senso che esso deve caratterizzarsi per il nesso di strumentalità  necessaria con la res principalis, ossia l’edificio cui accede. Esso si riferisce alle sole opere edilizie destinate, per esigenze tecnico-funzionali, a contenere impianti serventi di una costruzione principale, ovvero impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione non posizionabili all’interno di questa (Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2001 n. 812; Sez. IV, 28 gennaio 2011 n. 687; Sez. IV, 8 gennaio 2013 n. 32).
L’aver omesso chiarimenti circa l’esatta consistenza delle opere ritenute abusive non consente di esprimere un giudizio rispetto alla questione dei volumi tecnici.
13. Da ultimo, l’ordinanza gravata contiene il richiamo all’esistenza di un vincolo sull’area in cui si trova l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi per cui è causa, citando la normativa anti-sismica di al Capo IV D.P.R. 380/2001.
Tuttavia, anche su tale profilo non è fornito alcun specifico chiarimento, limitandosi il provvedimento al rinvio alla normativa, senza indicazioni sulla specifica incidenza delle opere che sarebbero rimaste non sanate rispetto a quelle indicate nel verbale di sopralluogo del 22.01.2013.
Analogamente, con riferimento alla produzione fotografica allegata a tale verbale, la successiva istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento, in ottemperanza all’ordinanza contenente l’ordine di riesame, avrebbe dovuto fornire chiarimenti su quale delle foto allegate siano riferibili agli interventi di cui si è contestata la natura abusiva anche con la successiva ordinanza n. 14.
14. Per tutto quanto esposto, il ricorso principale è improcedibile per sopravventa carenza di interesse mentre quello per motivi aggiunti deve essere accolto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell’Amministrazione, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza d’interesse e accoglie il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Gravina in Puglia a rifondere le spese di giudizio a favore della ricorrente sig.ra Teresa Derosa che si liquidano in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso ex art. 13 c 6-bis.1 D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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