1. Processo amministrativo – Silenzio della p.A. – Legittimazione a ricorrere – Posizione differenziata e qualificata – Interesse sostanziale sottostante – Necessità 
2. Procedimento amministrativo – Obbligo per la p.A. di provvedere – Istanza di parte – Necessità  – Fattispecie 

1. E’ legittimato a gravare il provvedimento, ovvero il comportamento omissivo della p.A., chi vanti nei confronti del potere pubblico insito nel provvedimento che si è manifestato o che avrebbe dovuto manifestarsi, una posizione oppositiva o pretensiva qualificata rispetto alla generalità  dei consociati, tanto che all’accoglimento del ricorso consegue il ripristino o l’espansione della sua situazione giuridica soggettiva. Di conseguenza, l’interesse sotteso alla tutela contra silentium implica che l’adozione stessa del provvedimento basti a soddisfarlo; qualora, però il provvedimento promani dall’esercizio di potere discrezionale, l’interesse sotteso non è sufficiente per ritenere ammissibile l’azione proposta sotto il profilo della sussistenza della legittimazione sostanziale.
2. L’obbligo di concludere il procedimento sussiste solo per i procedimenti a domanda o per quelli che da avviarsi obbligatoriamente d’ufficio. (Nel caso in esame, è stato ritenuto non rientrante in dette categorie il procedimento intrapreso dall’Amministrazione, trattandosi di un’inchiesta amministrativa interna, avviata per ragioni di interesse pubblico, che avrebbe potuto concludersi con la mera archiviazione o con accertamenti dichiarativi, senza cioè l’adozione di un provvedimento costitutivo espresso ai sensi dell’art. 2 l. 241/90, in grado di incidere sulla situazione soggettiva dei ricorrenti).
                                                                            *
Cons. St., Sez. IV, ric. n. 3458 – 2015; sentenza 6 aprile 2016, n. 1358 – 2016

N. 00072/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2014, proposto da: 
Giuseppe Francabandiera, Arcangelo Michele Sciotti, Biagio Luigi Bilardi, Giuseppe Capacchione, Sergio Signoriello, Savino Ruggiero Daloiso, Francesco Riefoli, Michele Diblasio, Salvatore Dipace, Saverio Salvatore Acquafredda, Giuseppe Dassisti, Antonio Lamonaca, Salvatrice Verde, Salvatore Dibitonto, Giuseppe Daloiso, Luigia Chiarazzo, Luigi Valendino, Antonio Verde, Michele Tiritiello, Vincenzo Ricco, Domenica Dambra, Salvatore Barra, Giovanni Piazzolla, Vincenzo Dargenio, Giuseppe Ronzino, Giovanni Mennea, Pietro Rinelli, Maria Dassisti, Salvatore Riondino, Emanuele Rizzi, Domenico Luongo, Domenico Luongo, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Damiani, con domicilio eletto presso Nicola Damiani, in Bari, via Papa Pio XII, n. 49; 

contro
Comune di Margherita di Savoia, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele de’ Robertis, Francesco de’ Robertis, con domicilio eletto presso Francesco de’ Robertis, in Bari, via Davanzati n. 33; 

nei confronti di
“Fallimento S.I.C.E.L. – S.r.l. in liquidazione – Società  Italiana Costruzioni Edili Lanotte”; 

per l’accertamento
dell’illegittimità  del silenzio del Comune di Margherita di Savoia (ex art. 117 c.p.a.) nel procedimento avviato d’ufficio con nota prot. 0011116 del 15.7.2011 per la “Verifica straordinaria degli atti tecnici e amministrativi relativi alla lottizzazione De Capite – Sicel”;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Nicola Damiani e Francesco de’ Robertis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono promissari acquirenti di appartamenti realizzati in esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata fra il Comune di Margherita di Savoia e la SICEL s.r.l., nell’ambito di un intervento di edilizia abitativa convenzionata, attuativo del piano di lottizzazione approvato con D.P.G.R. n. 193 del 25.5.1979, denominato “Isola verde” e localizzato in contrada “Ischia” del territorio comunale.
La concessione edilizia n. 65/88 rilasciata alla Sicel S.r.l. prevedeva la realizzazione di 208 alloggi, successivamente ampliata per ulteriori 60 alloggi con concessione edilizia n. 20/89, rilasciata senza previa variante del piano.
L’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione veniva poi subordinata al pagamento del conguaglio definitivo per gli oneri di urbanizzazione secondaria pari a £ 170.942.404.
Ciò, da un lato, ha comportato oneri per i promissari acquirenti ( un primo acconto di £ 55.000.00 per la stipula dei preliminari di vendita e il versamento di ulteriori £ 77.500.000) eccedenti il prezzo di vendita stabilito, cui hanno fatto fronte con risorse proprie, non avendo potuto accedere ai mutui regionali maggiorati – in ragione della condizione imposta dalla Giunta comunale all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione – dall’altro ha costretto la Sicel S.r.l., interessata a completare l’intervento costruttivo, a contrarre ulteriori mutui bancari.
I promissari acquirenti chiedevano pertanto l’accertamento giudiziale del giusto prezzo di cessione e sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà  degli alloggi.
Il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda, con sentenza del 14.10.2004 condannava la Sicel S.r.l. a stipulare i contratti di cessione degli appartamenti, previo conguaglio in ragione degli acconti versati.
Dichiarato il fallimento della Sicel S.r.l., la Curatela fallimentare si opponeva all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia. con la conseguenza che, ancora oggi, a molti dei promissari acquirenti che occupano gli alloggi prenotati è stato ingiunto – per effetto di un concordato raggiunto in seno alla procedura fallimentare – il pagamento dei canoni di locazione decorrenti dal 2005.
Il Comune di Margherita di Savoia, anche a seguito delle richieste del Comitato “Isola verde”, ha poi avviato d’ufficio, con nota prot. 0011116 del 15.7.2011, il procedimento di “Verifica straordinaria degli atti tecnici e amministrativi relativi alla lottizzazione De Capite – Sicel”, che alla data di deposito del ricorso non risultava ancora concluso.
I ricorrenti insorgono pertanto avverso il silenzio del Comune, deducendone l’illegittimità , per i seguenti motivi:
– violazione di legge, con particolare riferimento all’art. 2 l.7.8.190 n. 241 – violazione dei generali principi di buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. e dell’art. 1 l. 241/90 – violazione dei principi di correttezza buona fede ed affidamento nei rapporti tra P.A. e soggetti amministrati, in quanto l’indagine intrapresa, se portata a termine, potrebbe concludersi con l’accertamento degli abusi edilizi consumati dalla Sicel S.r.l. – che ha ampliato l’intervento costruttivo senza alcuna modifica del piano di lottizzazione – cui dovrebbe far seguito l’acquisizione degli immobili al patrimonio indisponibile del Comune e la vanificazione delle procedure esecutive intraprese su detti immobili prenotati dai ricorrenti che risultano ancora nella titolarità  della Sicel s.r.l.
Si è costituito il Comune di Margherita di Savoia che ha eccepito l’irricevibilità  del ricorso perchè tardivamente notificato e la mancanza della titolarità  in capo ai ricorrenti di una posizione giuridica legittimante che possa dirsi lesa in conseguenza della mancata conclusione del procedimento.
La seconda eccezione è fondata e ciò esime il Collegio dal pronunciarsi su quella di irricevibilità .
E’ infatti legittimato a gravarsi del provvedimento o del comportamento omissivo della p.a. chi vanta nei confronti del potere pubblico, insito nel provvedimento che si è manifestato o avrebbe dovuto manifestarsi, una posizione oppositiva o pretensiva qualificata rispetto alla generalità  dei consociati, tanto che all’accoglimento del ricorso consegue il ripristino o l’espansione della sua situazione giuridica soggettiva perchè rebus sic stantibusl’interesse sottostante all’azione giudiziaria è attuale, certo e concreto, così da essere pertanto soddisfatto mediante l’esecuzione della sentenza.
Se è vero pertanto che l’interesse sotteso alla tutela contra silentium implica che l’adozione stessa del provvedimento basta a soddisfarlo, quando, come in specie, questo promana dall’esercizio di potere discrezionale, è altrettanto vero che ciò non è sufficiente per ritenere ammissibile l’azione proposta sotto il profilo della sussistenza della legittimazione sostanziale, occorrendo che, in astratto, l’adozione del provvedimento sia tale da conformare la situazione giuridica soggettiva di chi si professa interessato al suo esercizio.
E’ allora dalla stessa prospettazione della domanda che emergono motivi per ritenere assente in capo ai ricorrenti una posizione che li legittimi a chiedere l’ordine di provvedere.
In verità  l’esistenza stessa dell’interesse vantato si palesa del tutto ipotetica, poichè i ricorrenti avrebbero soddisfazione della loro pretesa solo se l’indagine oggetto del procedimento pervenisse ad accertare un abuso edilizio – nonostante gli interventi di lottizzazione siano assentiti da due concessioni edilizie delle quali l’ultima mai rimossa e quindi tutt’ora efficace – se all’accertamento degli abusi facesse seguito l’ordine di demolizione, se questo rimanesse inadempiuto con conseguente acquisizione degli immobili al patrimonio disponibile del Comune, che ne sarebbe allora proprietario a titolo originario (Cassazione civile, sez. III, 26/1/2006, n. 1693), cui non sarebbe opponibile la sentenza del Tribunale di Foggia.
E’ evidente allora che la sorte dell’interesse vantato dai ricorrenti resterebbe nella piena e insindacabile disponibilità  del Comune proprietario e tanto basta a ritenere che un pronunciamento di questo Tribunale in merito sarebbe inutile.
Giova aggiungere che l’obbligo di concludere il procedimento sussiste solo per i procedimenti a domanda o per quelli che da avviarsi obbligatoriamente d’ufficio, mentre nel caso in esame il procedimento intrapreso dal Comune ai fini della “Verifica straordinaria degli atti tecnici e amministrativi relativi alla lottizzazione De Capite – Sicel” non rientra in dette categorie, trattandosi in sostanza di un’inchiesta amministrativa interna avviata per ragioni di interesse pubblico, che potrebbe concludersi con la mera archiviazione (in mancanza di riscontri) o accertamenti dichiarativi, senza cioè l’adozione di un provvedimento costitutivo espresso, ai sensi dell’art. 2 l. 241/90, in grado di incidere sulla situazione soggettiva dei ricorrenti.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile con compensazione delle spese processuali considerato l’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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