Giurisdizione – Giudice Ordinario – Concessione di servizi pubblici di trasporto – Obblighi di servizio – Compensazione dei maggiori costi – Determinazione entità  crediti – Atti di natura paritetica

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la compensazione dei maggiori costi derivanti dall’imposizione di obblighi di servizio ai concessionari dei servizi pubblici di trasporto, in quanto vengono in considerazione atti paritetici nella determinazione dell’entità  dei relativi crediti, alla stregua dei criteri tecnici individuati dalla normativa di riferimento. 

N. 00069/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01871/2007 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1871 del 2007, proposto da: 
Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Malena, con domicilio eletto presso Massimo Malena, in Bari, Via Amendola, n. 170/5; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Luca Alberto Clarizio, in Bari, via Vito Nicola De Nicolò’ n.7; 

per l’annullamento
– della nota prot. 26/4661/SII del 15.10.2007 a firma del Dirigente del “Settore sistema integrato dei trasporti” istituito presso l’Assessorato ai Trasporti della Regione Puglia con la quale è stata respinta la richiesta di pagamento degli oneri di servizio derivanti dallo svantaggio economico subito dall’azienda a seguito dell’imposizione degli obblighi di servizio di trasporto ferroviario esercitato nel bacino potentino, per gli anni 2004-2005-2006, come richiesti nell’atto di intimazione e diffida notificato in data 7.09.07;
– di ogni provvedimento consequenziale, presupposto e connesso ai precedenti, ancorchè sconosciuti alla ricorrente,
nonchè per l’accertamento del fondamento della pretesa agita dalla ricorrente con l’Atto di Intimazione e Diffida notificato il 7.09.07 alla Regione Puglia e del conseguente diritto;
nonchè per la condanna della Regione Puglia in qualità  di Autorità  delegata a esercitare le competenze sul territorio pugliese-lucano e alla relativa gestione a corrispondere alla S.r.l. Ferrovie Appulo Lucane (da ora FAL), le somme come quantificate nell’atto di intimazione e diffida del 7 09 07, pari a € 2.693.105,41 – a titolo di compensazione dei disavanzi di gestione subiti – ovvero nella diversa misura che si quantificherà  in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Stefania Miccoli e Luca Alberto Clarizio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La Società  ricorrente agisce per l’annullamento della nota prot. 26/4661/SIT del 15.10.2007 con la quale la Regione Puglia, subentrata allo Stato nell’esercizio delle relative funzioni, ex d.lg. 422/97 per l’attuazione del Reg. C.E. 1191/69, ha respinto la richiesta di pagamento degli oneri derivanti dallo svantaggio economico, subito per l’assunzione di obblighi di servizio, in misura corrispondente ai maggiori costi effettivamente sostenuti per l’espletamento del servizio pubblico negli esercizi 2004, 2005 e 2006.
Successivamente la Regione Puglia, dando seguito all’ordinanza istruttoria n. 140/2014 di questo Tribunale, ha depositato una relazione sui fatti sopravvenuti al deposito del ricorso, nella quale afferma che, con DPCM 11.1.2013, è stata impegnata la somma di € 2.742.712,86 comprensiva di IVA, poi corrisposta alla ricorrente con Determina dirigenziale del 2.9.2014, a compensazione degli oneri di servizio per gli esercizi 2003-2007.
La ricorrente osserva che la somma oggetto di riconoscimento non copre gli effettivi costi sostenuti nel periodo considerato e sostiene, pertanto, di essere ancora creditrice di € 539.197,30 oltre IVA.
La Regione Puglia sostiene, invece, che la somma indicata soddisfa pienamente l’interesse dedotto in giudizio da FAL e, in subordine, eccepisce inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione, richiamando l’orientamento espresso da ultimo con sentenza n. 19828 del 14.11.2012 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale l’accertamento del diritto alla compensazione dei maggiori costi derivanti dall’imposizione di obblighi di servizio ai concessionari dei servizi pubblici di trasporto, afferisce all’ambito della giurisdizione ordinaria.
Con memoria di replica depositata il 5 novembre 2014 la ricorrente aderisce all’eccezione di difetto di giurisdizione, chiedendone l’accoglimento, insistendo, in subordine, per l’accoglimento della domanda di annullamento e di accertamento del credito residuo.
La causa, trattenuta in decisione all’udienza del 26.11.2014, deve essere definita con l’accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto pregiudiziale alla dedotta cessata materia del contendere, la cui delibazione implica un accertamento di merito che postula invece la sussistenza della giurisdizione.
E’ da ritenersi, infatti, consolidato in entrambi i plessi di giurisdizione l’orientamento, cui il Collegio aderisce, secondo il quale le controversie, analoghe al caso in decisione, riguardanti le pretese di maggiori compensazioni degli obblighi di servizio pubblico da parte delle imprese di trasporto pubblico rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione atti paritetici nella determinazione dell’entità  dei relativi crediti, alla stregua dei criteri tecnici individuati dalla normativa di riferimento (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2012, nn. da 873 a 895; Cass. civ., sez. un., 14 novembre 2012, n. 19828; Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2012, nn. da 4886 a 4892).
Considerato che l’orientamento sopra riferito si è affermato in data successiva alla data del deposito del ricorso, le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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