Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ordine di demolizione – Atto avente natura vincolata – Mancata impugnazione atto presupposto – Inammissibilità – Fattispecie
E’ inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordine di demolizione, senza l’impugnazione del provvedimento di diniego di sanatoria, in quanto il provvedimento sanzionatorio si pone a valle della sequenza procedimentale scandita da un atto presupposto e un atto che ad esso sopravviene quale inevitabile conseguenza, senza necessità di nuove valutazioni di interessi; quest’ultimo atto, per la natura vincolata, non può essere impugnato autonomamente. (Nel caso di specie, è stato ritenuto che la clausola di stile avente ad oggetto l’impugnativa degli atti presupposti non costituisca valido ricorso avverso il diniego, non essendo stati formulati motivi di gravame specifici ai sensi dell’art. 40 c.p.a.).
N. 00068/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01251/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2013, proposto da:
Michele Guglielmi, Stella Tunzi, rappresentati e difesi dall’avv. Giuseppe Cataldo, con domicilio ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;
contro
Comune di Triggiano, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Stracuzzi, domiciliato ex lege presso Segreteria T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari;
nei confronti di
Antonio Settanni, Rosa Massaro;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza di demolizione n. 104 (prot. n. 19825) del 22.07.2013. notificata il 23.07.2013, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano:
2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo, ancorchè non conosciuto, ivi compresa la nota prot. n. 14454 del 27.05.2013 della Polizia Municipale di Triggiano, menzionata nella ordinanza di demolizione impugnata, sebbene non conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co.9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Adriano Esposito e Marcello Stracuzzi sulla questione rilevabile d’ufficio inerente alla inammissibilità del ricorso, prospettata dal Presidente ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a. ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari di un immobile ad uso abitazione, sita nel Comune d Triggiano loro pervenuto nel 1988 per atto di compravendita, corredato della copia conforme della domanda di concessione in sanatoria presentata il 27.4.21986 dai danti causa.
In data 23.7.2010 hanno ricevuto la notifica dell’impugnata ordinanza di demolizione adottata sul presupposto atto di diniego della concessione in sanatoria del 6.6.2013, della quale hanno ricevuto notifica l’11 giugno 2013.
Occorre premettere che non può ritenersi che la clausola di stile contenuta nell’epigrafe dell’atto introduttivo, avente ad oggetto l’impugnativa degli atti presupposti, possa essere intesa come ricorso avverso il diniego predetto, in difetto di motivi di gravame che devono essere specifici ai sensi dell’art. 40 c.p.a.
Il ricorso è quindi inammissibile in quanto i ricorrenti hanno impugnato solo l’ordine di demolizione, senza gravarsi del diniego di concessione di sanatoria.
In linea di principio infatti il provvedimento sanzionatorio si colloca a valle della sequenza procedimentale, scandita da un atto presupposto e un atto che ad esso sopravviene quale inevitabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.
Tale rapporto di presupposizione comporta pertanto, da un lato, che l’annullamento dell’atto presupposto – in specie il provvedimento negativo dell’istanza di sanatoria – ha effetto caducante dell’atto presupponente – in specie l’ordine di demolizione – dall’altro che quest’ultimo non possa essere impugnato autonomamente, stante la natura che esso riveste di atto vincolato, pedissequo al presupposto diniego di sanatoria .
L’esito del giudizio e la condizione soggettiva delle parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)