1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Provvedimento conformativo a ordinanza cautelare – Cessata materia del contendere – Non sussiste – Fattispecie

2. Commercio, industria, turismo  – Concessione demaniale – Parere del Comune – Natura vincolante

3. Processo amministrativo – Domanda risarcitoria – Del controinteressato – Inammissibilità  o irricevibilità  – Fattispecie 

4. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Nullità  – Tutela dell’affidamento – Principio generale dell’ordinamento – Fattispecie

5. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Autotutela – Bilanciamento interessi – Termine ragionevole

1. Il provvedimento conformativo all’ordinanza cautelare, per quanto satisfattivo dell’interesse del ricorrente, non determina la cessazione della materia del contendere in quanto destinato a perdere efficacia con la decisione di merito (Nel caso di specie, è stata rilevata la mancanza, nel provvedimento satisfattivo, di puntuale motivazione e indicazione dell’interesse pubblico, posti a fondamento del contrarius actus, che costituiscono il tratto tipico dell’autotutela).


2. Il parere del Comune in ordine all’accoglibilità  dell’istanza di concessione demaniale, previsto dall’art. 3 lett. c) della Convenzione regolatrice dei rapporti fra Regione ed ente locale, è vincolante per quel che attiene alla compatibilità  delle opere funzionali all’esercizio della concessione con gli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali di un suolo ricadente nel territorio comunale nonchè con le previsioni del Piano comunale delle coste.

3. La domanda di risarcimento del danno avanzata dal controinteressato nei confronti dell’Amministrazione resistente è inammissibile, trattandosi di domanda non dipendente dal titolo dedotto in giudizio e non qualificabile come riconvenzionale, in quanto non rivolta verso la parte ricorrente; qualora considerata domanda autonoma, è irricevibile in quanto non notificata.

4. Risponde a principio generale dell’ordinamento (C.Cost. 209/2010) riconoscere in un atto, perfino nullo, effetti favorevoli per i destinatari che in buona fede lo ritengano valido, finchè non venga rimosso. (Nel caso in esame è stato ritenuto che il mancato ritiro dell’avviso di pubblicazione dell’istanza di concessione demaniale della controinteressata, avrebbe dovuto impedire l’adozione di un atto – esclusione dalla procedura – contrario all’affidamento riposto dalla ricorrente nell’avviso cui aveva aderito).


5. Il sistema regolatorio dell’autotutela delineato dall’art. 21 nonies L. 241/1990 e dall’art. 1 co. 136 L. 311/04 impone, per il valido annullamento di un provvedimento, un quid pluris oltre l’addebito di illegittimità , ossia il bilanciamento fra interesse pubblico e interesse privato e la ragionevolezza del termine – non superiore a tre anni – entro il quale agire in autotutela, prevalendo ex lege, in caso contrario, l’affidamento del privato cui la stessa p.A. aveva dato causa, ancorchè agendo contra legem.

N. 00064/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01642/2008 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1642 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Simonetta Licastro Scardino, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giorgio Leccisi, Sebastiana Dore, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, n. 14; 

contro
Regione Puglia in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall’Avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Leonilde Francesconi, in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33; Comune di Porto Cesareo; 

nei confronti di
Alias S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Cosimo Manca, Bartolo Ravenna, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, Via Nicolai, n. 43; Maria Pia Peluso; 

per l’annullamento
della nota prot. n. 9962/1 del 18.9.2008 della Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva, Settore Demanio e Patrimonio, con la quale la Regione non ha esaminato la richiesta di concessione demaniale marittima presentata dalla ricorrente, in concorrenza con quella inoltrata dalla Società  Alias S.r.l., sul presupposto della presentazione tardiva della stessa;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, con particolare riferimento alla concessione demaniale, di contenuto e data sconosciuti, eventualmente già  rilasciata alla Alias srl.;
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento
– del provvedimento prot. 20/123000/P del 20.11.2008
– della nota prot. n. 20/l0496/P del 7.10.08;
– del provvedimento prot. n. 20/3473/9 del 10.4.2008;
– dell’atto prot. n. 7753 del 14.4.08;
– del provvedimento prot. n. 20/7292/P del 10.7.08;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riferimento alla concessione demaniale, di contenuto e data sconosciuti, eventualmente già  rilasciata alla Alias srl, nonchè per la revoca
dell’ordinanza n. 707 del 3.12.2008;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della Alias S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Caterina Bavaro e Leonilde Francesconi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Simonetta Licastro Scardino presentava, in data 1.8.2008, al Comune di Porto Cesareo e alla Regione Puglia una domanda di concessione di suolo demaniale in località  marittima “Torre Lapillo” per realizzare una struttura a servizio della libera balneazione, avendo appreso, dall’avviso del 10.7.2008, pubblicato all’albo pretorio del Comune il 14.7.2008 e della Regione Puglia il 21.7.2008, che il 31.3.2003 era stata presentata dalla Alias s.r.l. analoga domanda di concessione demaniale.
Nella domanda, oltre a descrivere i servizi e le attrezzature allestibili sull’area demaniale, la ricorrente precisava di essere proprietaria di un ampio terreno immediatamente retrostante all’area richiesta, destinato dal PRG ad attrezzature turistiche e balneari, da adibire a parcheggio.
La Regione, con nota del 18.9.2008, comunicava l’esclusione dell’istanza perchè pervenuta dopo il termine perentorio del 5.5.2008 stabilito nella pubblicazione dell’istanza della società  Alias.
La ricorrente chiedeva il riesame dell’istanza facendo osservare che, nell’avviso del 10.7.2008 cui aveva tempestivamente aderito, il termine perentorio per la presentazione di istanze concorrenti scadeva il 2.8.2008.
Ciononostante la Regione non dava seguito alla richiesta della ricorrente.
Pertanto la Signora Licastro Scordino impugna la nota 9962/P del 18.9.2008 della Regione Puglia per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli articoli 5, 9 e 20 l.r. Puglia 17/06, dell’art. 18 del regolamento per la navigazione marittima e dell’ art. 37 c. nav. – violazione dell’art. 1 l.241/90. violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. e di tutela dell’affidamento, della par condicio e della concorrenza – eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità  di presupposto – difetto assoluto di motivazione – contraddittorietà  con precedenti atti adottati dalla stessa amministrazione – sviamento di potere, perchè nell’avviso del 10.7.2008 era specificato che chiunque ne aveva interesse poteva presentare domande concorrenti o osservazioni entro il 2.8.2008;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 37 c. nav. e dell’art. 18 del regolamento di esecuzione; violazione degli articoli 5, 8, 9 e 20 della l.r. Puglia 17/06 – violazione dei principi di cui agli articoli 97 e 41 Cost. – violazione dei principi di imparzialità , trasparenza, non discriminazione e par condicio – violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza, perchè lo sfruttamento commerciale di beni pubblici non può essere attribuito ai privati senza l’esperimento di una procedura concorsuale, trattandosi di un’utilità  afferente ad un mercato rilevante in regime di concorrenza; l’aver escluso la domanda della ricorrente costituisce pertanto violazione dei principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza;
3) sviamento di potere – irragionevolezza, perchè il rigetto della domanda della ricorrente, per l’asserito decorso di un termine spirato il 5.5.2008, cioè ben prima della pubblicazione dell’avviso di pubblicazione in data 21.7.2008 dell’istanza della Alias s.r.l., appare inspiegabile e comunque ben lungi dal realizzare la ratio della disposizione, che intende favorire l’accesso di altri imprenditori al concorso per la concessione di assets pubblici, tant’è che, esclusa la ricorrente, la Alias s.r.l. è rimasta l’unica impresa aspirante.
Si costituiva la controinteressata Alias s.r.l. che eccepiva inammissibilità  del ricorso e la cessata materia del contendere, avendo la Regione Puglia adottato una nota interlocutoria prot.12300/P del 20.11.2008, con la quale affermava di ritenere illegittima l’iniziativa del Comune di provvedere, con l’avviso del 21.7.2008, ad una seconda pubblicazione dell’istanza della Alias s.r.l., lasciando così intendere che detta istanza era stata già  pubblicata e che il termine perentorio dovesse in realtà  riferirsi alla prima pubblicazione.
Nel merito contestava l’avversa domanda, contestualmente formulando domanda di risarcimento dei danni, perchè il Comune di Porto Cesareo, nonostante i solleciti ricevuti dalla Regione, interpellata ai fini dell’esercizio di poteri sostitutivi, aveva serbato un’inerzia reiterata e ingiustificata nel pubblicare la sua istanza di concessione demaniale marittima, presentata ben cinque anni prima, in data 31.3.2003.
Con ordinanza del 2.12.2008 il Tar respingeva la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
La ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti, impugnava la nota prot. 12300/P del 21.11.2008 adottata dalla Regione in corso di causa, come annunciato dalla controinteressata, ritenendola un atto di conferma della precedente esclusione, laddove comunicava i motivi ostativi al riesame dell’istanza di concessione demaniale.
Il ricorso per motivi aggiunti contiene ulteriori quattro censure:
1) illegittimità  del provvedimento prot. n 9962 del 18.9.2008 per illegittimità  derivata dagli atti endoprocedimentali contestualmente impugnati per violazione della delibera della Giunta municipale del Comune di Porto Cesareo n. 98 del 19.6. 2003 – violazione della convenzione stipulata fra la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo in data 28.6.2001 prep 5513. violazione dell’art. 42 del d.lg. 30.3.1999 n. 96 e dell’art. 5 l.r. Puglia n. 17/2006 – incompetenza – eccesso di potere per erroneità  del presupposto, perchè, nonostante il Comune avesse espresso con nota prot. 25568 del 20.12.2007 – ai sensi della convenzione stipulata con la Regione – parere negativo al rilascio della concessione alla Alias s.r.l., la Regione ha dato nuovo impulso al procedimento, pervenendo altresì ad avocarne l’istruttoria con la nota del 10.7.2008, sulla base dell’art. 5 lett. g) della l.r. 17/06, da ritenersi, ove applicabile in specie, incostituzionale per violazione degli articoli 114 e 118 Cost.
2) illegittimità  dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 97 Cost. e del trattato C.E. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 c. nav. – violazione dell’art. 1 l. 241/90 – violazione dei principi nazionali e comunitari di trasparenza, non discriminazione, pubblicità  , concorrenza e par condicio perchè la pubblicazione dell’avviso, avente ad oggetto l’apertura della procedura competitiva per l’assegnazione in concessione di beni del demanio marittimo, deve essere resa nota con forme adeguate affinchè sia effettivamente pubblicizzata, mentre non può considerarsi sufficiente la pubblicazione all’albo pretorio del Comune dell’avviso contenente la domanda di concessione demaniale della Alias s.r.l.;
3) illegittimità  dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 3 l. 241/90 – eccesso di potere per difetto di istruttoria, per difetto di motivazione e /o per motivazione postuma – sviamento, perchè la nota prot. 20/12300/P del 21.11.2008 della Regione, che conferma l’esclusione della ricorrente dalla procedura comparativa finalizzata all’assegnazione di suolo demaniale marittimo, reca una motivazione postuma integrativa della esclusione già  disposta con il provvedimento del 18.9.2008 gravato con il ricorso principale;
4) illegittimità  dei provvedimenti impugnati per contraddittorietà  con i precedenti provvedimenti dell’amministrazione – eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria- eccesso di potere per motivazione insufficiente incongrua e apodittica – violazione del principio di disapplicazione degli atti amministrativi, perchè la Regione, reiterando l’esclusione della ricorrente dalla procedura comparativa avviata con la pubblicazione dell’avviso contenente l’istanza di concessione della Alias s.r.l., ha di fatto disapplicato un atto del Comune – l’avviso del 10.7.2008 pubblicato dal 14.7.08 al 2.8.08 – pienamente efficace che non risulta essere stato oggetto di provvedimento di ritiro.
Insisteva pertanto per la revoca dell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, che contestualmente reiterava .
Si costituiva quindi la Regione Puglia, contestando l’inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti avverso la nota del 21.11.2008, avrebbe natura di mero preavviso di rigetto non autonomamente impugnabile, eccepiva che il parere negativo, reso dal Comune il 20.12.2007, era da ritenersi condizionato e comunque non conclusivo del procedimento, interrotto invece dall’inerzia del Comune che aveva tardato enormemente a dar corso alla domanda della Alias s.r.l. risalente al 31.3.2005, tanto che, con nota del 10.7.2008, essa Regione aveva chiesto:
– al Comune di pubblicare l’avviso avente ad oggetto l’istanza della Alias s.r.l., ove non avesse già  provveduto a pubblicare quello precedentemente trasmesso da essa Regione;
– alla Alias s.r.l. di integrare la documentazione presentata;
Il Comune pubblicava nuovamente l’avviso all’albo pretorio dal 14.4.2008 al 29.4.2008, benchè fosse già  stato pubblicato precedentemente.
Quindi la Regione concludeva sostenendo che l’istanza presentata dalla ricorrente doveva essere necessariamente esclusa perchè presentata oltre l’originario termine del 5.5.2008.
Il Tar respingeva la seconda istanza cautelare formulata con il ricorso per motivi aggiunti con ordinanza n. 707/08, che il Consiglio di Stato riformava, evidenziando che la mai rimossa pubblicazione dell’avviso del 10.7.2008, contenente l’istanza di concessione della Alias s.r.l., aveva ingenerato l’affidamento della ricorrente nella validità  del procedimento così avviato, tanto da indurla a proporre istanza in concorrenza (ordinanza n. 2465 del 21 aprile 2009).
In ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato la Regione Puglia, con nota A00_108/04/06/2009/0006645, dava istruzioni al Comune di pubblicare l’istanza della ricorrente, ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del c. nav. precisando che la stessa istruttoria comporterà  anche l’attivazione del sub procedimento di comparazione dei due progetti concorrenti (Licastro Scardina Simonetta – soc. Alias s.r.l.) ai sensi dell’art. 37 codice della navigazione e dell’art. 9 della legge regionale 17/2006.
Il Comune ottemperava a sua volta, pubblicando l’avviso ad opponendum in data 2.2.2010 all’albo pretorio.
Con ulteriore memoria la ricorrente dichiarava di avere interesse alla decisione del ricorso, nel caso in cui il Collegio avesse ritenuto che l’avvio della procedura comparativa da parte della Regione del Comune fosse da considerarsi un atto dovuto di ottemperanza all’ordinanza del Consiglio di Stato, come tale provvisorio, e non un atto di esercizio del relativo potere amministrativo.
Censurava comunque la prescrizione, contenuta nella predetta nota della Regione Puglia prot. A00_108/04/06/2009/0006645, rivolta al Comune, di istruire anche l’istanza pervenuta dalla Alias s.r.l., nonostante ciò fosse precluso dal parere negativo del Comune non impugnato, nè revocato o riformato.
All’udienza del 26 novembre 2014 la causa è stata assunta in decisione.
Occorre osservare preliminarmente che il giudizio non può essere definito con la declaratoria di cessata materia del contendere contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata.
Il Collegio, infatti, ritiene che la decisione assunta dalla Regione di dare riscontro positivo all’istanza di concorrenza della ricorrente sia, per quanto satisfattiva dell’interesse ad essa sotteso, solo un atto di conformazione all’ordinanza n. 2465 del 21 aprile 2009 del Consiglio di Stato, che ha accolto la richiesta di tutela cautelare della ricorrente, destinato pertanto a perdere efficacia con la decisione di merito, e non espressione del potere autotutela di riesaminare i propri precedenti atti, eventualmente ritirandoli.
Manca infatti nella nota della Regione Puglia A00_108/04/06/2009/0006645 – che prescrive al Comune di pubblicare l’istanza della ricorrente, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del c. nav. ai fini della comparazione con quella della Alias s.r.l. – la puntuale motivazione e indicazione dell’interesse pubblico, posti a fondamento del contrariusactus, che costituiscono il tratto tipico dell’autotutela.
Venendo quindi all’esame delle questioni sottoposte al Collegio, va premesso che, in materia di concessioni demaniali marittime, il procedimento di evidenza pubblica risultante dall’art. 37 c. nav., dall’art. 8 regolamento di attuazione del c. nav. e dall’ art. 9 della l. r. Puglia n. 17/06, prevede che la domanda avanzata da un aspirante sia resa pubblica al fine di sollecitare la presentazione di domande concorrenti, onde selezionare quella, fra tutte, che meglio consente di sfruttare e valorizzare la funzione di pubblica utilità  del bene demaniale.
Ai sensi degli articoli 6 e 17 l.r. 17/06 il Comune è competente a ricevere la domanda, a svolgere le attività  amministrative ad essa conseguenti, restando riservata alla Regione, fino all’approvazione del piano regionale delle coste, la competenza al rilascio dei nuovi titoli concessori.
La gestione del procedimento concessorio è poi dettagliatamente descritta dall’art. 3, lettera C della Convenzione sui rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Porto Cesareo che prescrive al Comune, ricevuta l’istanza di concessione demaniale, di esprimere un parere di accoglibilità  con riferimento agli aspetti urbanistici, paesaggistici e ambientali della zona richiesta ed alle previsioni del piano Comunale delle coste.
Il Collegio ritiene che si tratti di un parere vincolante, almeno per quanto attiene alla compatibilità  delle opere funzionali all’esercizio della concessione demaniale con la disciplina urbanistica di un suolo ricadente nel territorio comunale.
Infatti, poichè la competenza in materia di rilascio dei titoli edilizi è riservata al Comune, il parere negativo sulla conformità  agli strumenti urbanistici delle opere da realizzarsi sul suolo demaniale non può essere disatteso dalla Regione, che, in caso contrario, finirebbe per invadere una sfera di competenza funzionale del Comune.
Nel caso in esame appare dunque non censurabile l’operato del Comune, di non avviare l’istruttoria sull’istanza della Alias s.r.l. che non aveva inteso impugnare il parere, nè il silenzio della Regione che ad esso avrebbe dovuto conformarsi respingendo ex professo l’istanza.
Non merita infatti adesione la tesi della Regione, secondo la quale il parere in rassegna sarebbe condizionato e, per questo, non conclusivo del procedimento.
Sebbene il parere dia termine all’istante per produrre documenti suppletivi, non per questo perde il suo valore vincolante e definitivo.
Infatti non esistono pareri interlocutori: in quanto espressione di attività  consultiva, essi sono positivi o negativi e quello espresso dal Comune sull’istanza della Alias s.r.l., ritenuta incompleta, deve essere inteso come parere negativo.
Pertanto, avuto riguardo all’interesse della Alias s.r.l., il non averlo impugnato comporta acquiescenza all’impedimento con esso opposto al rilascio della concessione demaniale.
Ciò evidenzia la carenza di interesse alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla Alias s.r.l. nei confronti del Comune, da ritenersi comunque inammissibile, trattandosi di una domanda non dipendente dal titolo dedotto in giudizio, che ha ad oggetto l’annullamento dell’esclusione dalla ricorrente dalla procedura comparativa, nè qualificabile come riconvenzionale, perchè rivolta verso una parte resistente e non verso la ricorrente, irricevibile, infine, anche se considerata come domanda autonoma, per via di intervento litisconsortile nei confronti del Comune, poichè non notificata.
Avuto riguardo invece all’interesse della ricorrente, è del tutto evidente che al parere negativo del Comune, su materia di competenza funzionale, non poteva far seguito null’altro che un atto conforme della Regione a conclusione del procedimento, non già  l’esclusione della ricorrente per aver inviato l’istanza in concorrenza oltre il termine previsto nel primo avviso di pubblicazione dell’istanza della Alias s.r.l.
In questo senso si rivela fondato il primo dei motivi aggiunti perchè, nonostante il Comune avesse espresso, ai sensi della convenzione stipulata con la Regione, il parere negativo (al rilascio della concessione alla Alias s.r.l.) che, secondo la convenzione, impedisce l’avvio dell’istruttoria, la Regione vi ha dato impulso, avocandola a sè con la nota del 10.7.2008, ai sensi dell’art. 5 lett. g) della l.r. 17/06.
Non c’è dubbio infatti che, prevedendo la convenzione l’espressione di un parere vincolante da parte del Comune, la Regione non avrebbe potuto fare ricorso al potere sostitutivo previsto dall’art. 5 lett. g) della l.r. 17/06 per evitare di dover ad esso conformarsi, nè quindi aprire l’istruttoria sull’istanza della Alias s.r.l., perchè ciò equivale, come sostenuto nel primo motivo aggiunto, a violare l’autovincolo assunto con la sottoscrizione della convenzione.
Tanto esclude la rilevanza della questione incidentale di costituzionalità  dell’art. 5 lett. g) della l.r. 17/06 sollevata dalla ricorrente per violazione degli articoli 114 e 118 Cost.
Sotto altro profilo è poi evidente che l’aver nuovamente pubblicato, dal 14.7.2008 al 2.8.2008, l’avviso contenente l’istanza della Alias s.r.l., lungi dal tener fermi gli effetti del precedente avviso del 14.4.2008, con riferimento al termine perentorio per la presentazione altre istanze, ha avuto l’esito di suscitare l’affidamento della ricorrente sulla validità  dell’avvio della procedura ad evidenza pubblica, determinandola a presentare istanza in concorrenza.
Risponde infatti ad un principio generale dell’ordinamento (C. Cost. 209/2010) riconoscere in un atto, perfino nullo, effetti favorevoli per i destinatari, che in buona fede lo ritengano valido, finchè non venga rimosso (T.A.R. Lazio Roma, sez. I 13/6/2012 n. 5360).
Nel caso in esame, come evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede di riforma delle ordinanze di rigetto dell’istanza di sospensione del provvedimento di esclusione, il mancato ritiro dell’avviso di pubblicazione del 10.7.2008 dell’istanza della Alias s.r.l., avrebbe dovuto impedire l’adozione da parte della Regione di un atto – esclusione dalla procedura – contrario all’affidamento riposto dalla ricorrente nell’avviso cui aveva aderito.
Lo si desume pacificamente dal sistema regolatorio dell’autotutela delineato dagli articoli 21 nonies l. 241/90 e dall’art. 1 comma 136 l. 311/04 che valorizzano l’affidamento degli interessati alla conservazione di un provvedimento imponendo, perchè sia validamente annullato, un quid pluris oltre l’addebito di illegittimità : il bilanciamento fra interesse pubblico e interesse privato e la ragionevolezza del termine, non superiore a tre anni, entro il quale agire in autotutela prevalendo ex lege, in caso contrario, l’affidamento del privato cui la stessa p.a. aveva dato causa, ancorchè agendo contra legem.
In questo senso si rivelano fondati i motivi che lamentano la violazione del principio dell’affidamento, l’irragionevolezza e contraddittorietà  del provvedimento di esclusione rispetto ad atti amministrativi previgenti e ancora efficaci e infine la violazione del principio che preclude alla pubblica amministrazione di disapplicare gli atti amministrativi.
E infatti l’esclusione della ricorrente dalla procedura comparativa ha privato di efficacia l’avviso di pubblicazione del 10.7.2008 – disapplicandolo – cui la ricorrente aveva aderito, benchè nella nota del 20.11.2008, impugnata con motivi aggiunti, la Regione stessa avesse espresso il convincimento che l’avviso avrebbe dovuto essere rimosso in autotutela per vizio di incompetenza del Comune e per evitare che il perdurare della situazione incidesse negativamente sulle aspettative della Alias s.r.l., sebbene, al contrario di quelle della ricorrente, fossero ormai estinte, non avendo la controinteressata impugnato il parere negativo del Comune.
E’ invece inammissibile, in difetto di espressa impugnativa, la censura della ricorrente avverso l’ammissione a comparazione dell’istanza delle Alias s.r.l. siccome contrastante con il parere negativo del Comune.
Si tratta infatti di una determinazione che, al contrario dell’ammissione dell’istanza della ricorrente, esula dall’ambito della stretta esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato perchè ha un contenuto dispositivo, sicchè avrebbe dovuto essere impugnata con motivi aggiunti.
Per le ragioni sopra spiegate il ricorso va accolto, assorbita ogni altra questione, limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento del 18.9.2008, che ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura comparativa avviata con l’avviso del 10.7.2008.
Le spese seguono la soccombenza della Regione Puglia mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti spiegati in motivazione e per l’effetto annulla la nota prot. n. 9962/1 del 18.09.2008 della Regione Puglia.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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