1. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico – Opera pubblica – Approvazione progetto preliminare in Consiglio comunale – Definitività  della variante ex art. 12 L.R. 3/2005 – Conseguenze


2. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico – Opera pubblica – Approvazione progetto preliminare in Consiglio comunale – Definitività  della variante ex art. 12 L.R. 3/2005 – Approvazione progetto definitivo in Giunta comunale – Non comporta illegittimità  della variante


3. Edilizia e urbanistica –  Piano urbanistico – Opera pubblica – Approvazione progetto preliminare in Consiglio comunale – Definitività  della variante ex art. 12 L.R. 3/2005 – Omessa pubblicazione sul BURP – Illegittimità  – Non sussiste – Ragioni 


4. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico – Aree destinate ad edilizia scolastica – Individuazione – Pretermissione parere obbligatorio commissione paritetica provinciale ex art. 10 l. n. 412/1975 – Illegittimità  – Non sussiste – Ragioni


5. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio- Interesse – Censura avverso la delibera comunale di approvazione del progetto di opera pubblica – Per mancanza di copertura finanziaria – Insussistenza – In capo al privato espropriato – Ragioni

1. L’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica sulla scorta della procedura semplificata di cui all’art. 12 L.R. Puglia  n. 3/2005, costituisce variante urbanistica definitiva, non essendo necessario il suo passaggio alla Regione per l’approvazione finale.


2. La norma dell’art. 12 L.R. n. 3/2005, riguarda le approvazioni di progetti deliberati dal competente Consiglio comunale ai fini della dichiarazione di pubblica utilità , dunque quei progetti preordinati all’esproprio. Sicchè è legittima la delibera di Giunta che approvi il progetto definitivo, essendosi la variante urbanistica già  perfezionata ai sensi di legge mediante l’approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio, non sussistendo, quindi, in tale ipotesi, alcuna “usurpazione” di potere da parte della Giunta.


3. Non è fondato il motivo di ricorso con cui si censuri l’omessa pubblicazione della delibera di Consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare di opera pubblica adottata ai sensi dell’art. 12 L.R. Puglia n. 3/2005 sul BURP, atteso che per tale delibera la norma non prevede la suddetta pubblicazione.


4. Non è fondato il motivo di ricorso con cui si censuri la mancata acquisizione del parere obbligatorio della commissione paritetica provinciale previsto dall’art. 10 della L. n. 412/1975 ai fini dell’individuazione delle aree da destinare ad edilizia scolastica, atteso che le sopravvenute previsioni di cui alla L. n. 23/1996 non contengono la suddetta previsione dell’art. 10 L. n. 412/1975, da ritenersi, pertanto, abrogata.


5. Il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità  della delibera comunale con la quale è stato approvato il progetto di un opera pubblica per inosservanza delle norme relative all’indicazione delle coperture finanziarie, in quanto norme dirette a tutelare altro interesse, del tutto estraneo al rapporto tra privato e p.A., al corretto andamento finanziario dell’amministrazione locale.

N. 00053/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01627/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Francesco Rizzello, Maria Rita Mauro, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Paccione, presso il cui studio elett.te domiciliano in Bari, alla via Q. Sella n. 120; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Baldi, con domicilio eletto presso Alessandra Baldi in Bari, c/o Avvocatura Comunale, via P. Amedeo n. 26; Regione Puglia; 

per l’annullamento
con il ricorso principale:
– della delibera del C.C. n. 9/2009, recante approvazione del progetto preliminare con variante urbanistica relativo alla demolizione, ricostruzione e ampliamento della scuola materna “Macchie” in Bari- Palese;
– della delibera della Giunta Comunale n. 532/2012 recante approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di p.u.;
nonchè con il ricorso per motivi aggiunti:
-del Decreto del Comune di Bari n. 393 del 01.09.2014, a firma del Direttore della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, recante l’espropriazione definitiva ed occupazione permanente delle intere consistenze degli immobili siti nel Comune di Bari al foglio di mappa 21B, particelle 401 e 400;
-della nota dirigenziale, stessa Ripartizione, prot. n. 191215 del 01.09.2014, recante avviso di esecuzione del Decreto di esproprio n. 393/2014;
– del conseguente verbale di immissione in possesso in data 23.9.2014 con redazione dello stato di consistenza dei beni espropriati.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Alice Pacione e Alessandra Baldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con delibera del C.C. n. 9 del 10/2/2009, il Comune di Bari approvava la variante al PRG contenente il progetto preliminare per la demolizione, ricostruzione ed ampliamento della scuola materna denominata “Macchie”, in località  Bari – Palese, mediante accorpamento della proprietà  dei ricorrenti alla adiacente superficie già  occupata dalla vecchia scuola.
Con delibera di Giunta n. 532 del 2012, il Comune di Bari approvava, poi, il progetto definitivo dei lavori di costruzione della scuola materna, con annesso piano particellare di esproprio.
I ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato entrambe le succitate delibere, lamentando la violazione del DPR 327/01 e della l.r. 3/2005, difetto di istruttoria e di motivazione: in particolare, i ricorrenti sostengono l’illegittimità  della procedura con riferimento all’art. 19 DPR cit., evidenziando che il Comune avrebbe approvato il progetto definitivo dell’opera sul presupposto di una variante allo strumento urbanistico in realtà  inesistente/inefficace, per mancata approvazione definitiva da parte del C.C.
La delibera del 2012, poi, sarebbe affetta da incompetenza, avendo la Giunta usurpato un potere (quello della dichiarazione di P.U.) di pertinenza del Consiglio.
Con ricorso per motivi aggiunti, infine, i ricorrenti hanno impugnato il decreto di espropriazione definitiva e il conseguente verbale di immissione in possesso, riproponendo le medesime doglianze formulate in relazione agli atti presupposti già  gravati.
Il solo Comune di Bari ha resistito alla domanda.
Respinta l’istanza cautelare formulata in seno al ricorso per motivi aggiunti, all’udienza del 18 dicembre 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
L’infondatezza nel merito della domanda consente al Collegio di prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni in rito formulate dalla difesa del Comune.
Ed invero, i vizi procedurali innanzi richiamati (i soli lamentati dai ricorrenti) si rivelano insussistenti, ove si osservi che il Comune ha applicato l’iter procedurale di cui all’art. 12 l.r. 3/2005. La documentazione versata in atti, infatti, rende evidente che già  con la delibera consiliare del 2009 l’ ente ha proceduto all’approvazione della variante allo strumento urbanistico, secondo la procedura semplificata di cui alla l.r. 3/2005, art. 12 (“Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo e dall’articolo 19 del d.p.r. 327/2001 e successive modifiche, l’approvazione del progetto preliminare o definitivo, deliberata dal competente Consiglio comunale previa valutazione delle eventuali osservazioni prodotte da terzi interessati, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità  di approvazione regionale”).
La variante urbanistica discende, quindi, dell’approvazione del progetto preliminare, di talchè, nessuna “usurpazione” di potere da parte della Giunta è ravvisabile nella fattispecie.
Quanto alla censura relativa all’omessa pubblicazione della delibera del 2009 sul BUR, “si deve rilevare che i riferimenti alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e alla legge regionale 31 maggio 1980 n. 56 non sono pertinenti, poichè i rispettivi articoli 10, sesto comma, e 16, dodicesimo comma, impongono la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale della Regione per il “decreto di approvazione del piano” ovvero per la “delibera di approvazione del PRG”, nella fattispecie insussistenti. Nella legge regionale 27 luglio 2001 n. 20, invece, le modifiche strutturali del PUG sono soggette a pubblicazione a prescindere dall’atto che le ha determinate, in base al combinato disposto degli articoli 11 e 12, ma naturalmente ove accedano al procedimento ordinario, puntualmente disciplinato dai menzionati articoli” (TAR Puglia, Bari, sez. 1, sent. 13/4/2010 n. 1331).
Nella vicenda in esame, diversamente, la variante urbanistica discende dell’approvazione del progetto preliminare di cui si è innanzi detto, adottata con delibera ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3 e per tale delibera la legge regionale n. 3/2005 non prescrive alcuna integrazione pubblicitaria.
Parimenti deve ritenersi insussistente la violazione dell’art. 10 l. 5 agosto 1975 n. 412 recante la previsione della scelta delle aree da destinare ad edilizia scolastica previa acquisizione del parere obbligatorio della commissione paritetica provinciale. La citata disposizione deve ritenersi non più operante a fronte delle sopravvenute previsioni di cui alla legge n. 23 del 1996 rubricata “Norme per l’edilizia scolastica” che non contiene la menzionata previsione dell’art. 10 l. n. 412 del 1975 (TAR Campania, Salerno, sez. 2, sent. 21/3/2011 n.503). Al contrario il Comune ha documentato l’attività  della commissione competente alla dichiarazione di idoneità  delle aree destinate all’edilizia scolastica prevista dall’art. 16 co. 5 l. r. 13/2001 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici).
La nota del 18/1/08 a firma del Direttore della ripartizione politiche educative, giovanili e sportive del Comune di Bari dà  conto, poi, delle ragioni giustificatrici della deroga ai limiti minimi di superficie previsti dal D.M. 18/12/75: anche la doglianza relativa alla violazione di tale norma risulta, quindi, priva di fondamento.
Venendo, infine, al motivo di ricorso relativo alla mancanza di copertura finanziaria nella delibera del 2009, esso si palesa inammissibile per difetto di interesse. Ed invero, “secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, il privato espropriato non è legittimato a far valere in sede giurisdizionale la pretesa invalidità  della delibera comunale con la quale è stato approvato il progetto di un’opera pubblica, per inosservanza delle norme relative all’indicazione della copertura finanziaria, in quanto tali norme non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello – del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e Pubblica amministrazione – al corretto andamento finanziario dell’Amministrazione locale” (TAR Veneto, sez. 2, sent. 18/3/13 n. 409, che richiama Cons. Stato: Sez. IV, Sent., 24-01-2011 n. 486; Sez. IV, 25 – 05 – 2005, n. 2718; sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628; Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400).
Per le suesposte ragioni, il ricorso avverso le delibere comunali n. 9/2009 e n. 532/12 va rigettato e la sua infondatezza determina il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti, siccome volto a far dichiarare l’illegittimità  degli atti consequenziali in epigrafe indicati solo per invalidità  derivata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Bari, che liquida in euro 1.500,00, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Puglia non costituitasi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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