1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Notificazione – Accordo di programma – Legittimazione passiva – Riguarda tutti i sottoscrittori – Conseguenze


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Legittimazione attiva  – Fattispecie 


3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio –  Interesse – Fattispecie 

1. Se oggetto di gravame è il programma integrato di riqualificazione delle periferie – P.I.R.P. –  la notificazione del ricorso va effettuata nei confronti di tutti gli enti  che hanno sottoscritto l’accordo di programma impugnato, ai quali va  riconosciuta legittimazione passiva avendo essi co-adottato l’atto impugnato.


2. Nei casi di impugnazione di provvedimenti in materia edilizia,  il ricorrente deve dare prova in giudizio di essere proprietario di terreni/immobili ricadenti in aree vicine a quelle interessate dal medesimo provvedimento ritenuto lesivo (nella specie il P.I.R.P.) (laddove non sono sufficienti  le indicazioni generiche e indimostrate di  essere residenti nel medesimo Comune, nonchè proprietari di immobili ricadenti in prossimità  dell’area interessata dal Piano).


3. Nei casi di impugnazione P.I.R.P., se non sia stato approvato il progetto esecutivo del piano non è possibile avere contezza dell’esatta ubicazione dei lotti edificandi, con conseguente inammissibilità  del ricorso  che sia fondato sulla presunta lesione derivante dall’assetto di un piano che, tuttavia, non risulta ancora definito.

N. 00049/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2010, proposto da: 
Achille Infante, Pasquale Rinaldi, Gaetano Calvio, Maria Luisa Scaparrotta, Eugenia Rossi, Rosa Matrella, Matteo Vaira, Matteo Palmieri, Giuseppina Grilli, Andrea Murgo, Antonietta Pesante, Luigi Pellegrino, Trotta Giovanna, Ciro Tizzani, Angela Maria Balsamo, Michele Pappalardo, Anna Maria Rucci, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Cancellaro, con domicilio eletto presso Carlo Gaudenzi in Bari alla via Trevisani n. 74; 
contro
Comune di Manfredonia, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Andrea Ardò con domicilio eletto presso Vittorio Triggiani in Bari, piazza Garibaldi n. 23; 
nei confronti di
Antonio Rotice, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco La Torre e Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi n. 23; 
per l’annullamento
a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Manfredonia n. 20 del 18.2010 “di ratifica dell’accordo di programma sottoscritto in data 29/01/2010 per la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie ” “P.I.R.P.” nel Comune di Manfredonia”;
b) dell’accordo di programma sottoscritto in data 29/1/2010 tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, avente ad oggetto la realizzazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie ” “P.I.R.P.” nel Comune di Manfredonia;
c) della deliberazione della Giunta Comunale di Manfredonia n. 42 del 25/1/2010, avente ad oggetto “l’adeguamento al parere definitivo dell’Ufficio Strumentazione Umanistica ” PIRP regionale, riguardante il Programma integrato di Riqualificazione delle Periferie “Manfredoni@ttiva”;
d) della nota prot. n. 798 del 11/1/2010, a firma del dirigente 7° Settore Urbanistica ed Edilizia;
e) della deliberazione del Consiglio Comunale di Manfredonia n. 19 del 02/04/2007, con la quale si è provveduto ad approvare “il programma integrato di riqualificazione delle periferie”;
f) della deliberazione di G.C. n. 99 del 28/02/2007 con cui si provvedeva all’indicazione dell’area da candidare per la partecipazione al bando P.l.R.P.;
g) della deliberazione di G.C. n. 23 dell’11/01/2007, mediante la quale il Comune di Manfredonia decideva di “partecipare al bando della Regione Puglia e di dotarsi di un Piano di azione per la partecipazione all’elaborazione del programma integrato denominato “Manfredoni@ttiva PIRP 2007” –
h) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Manfredonia e di Antonio Rotice;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 35, co. 1 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Michele Cancellaro, Tonia Molfetta e Luigi D’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con delibera consiliare del 2/4/2007, il Comune di Manfredonia procedeva all’approvazione del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie, al fine della partecipazione al bando di gara regionale approvato con delibera di G.R. del 19/6/2006.
Il 29/1/2010 il Comune di Manfredonia, collocatosi al 14mo posto nella graduatoria definitiva, sottoscriveva un accordo di programma con la Regione Puglia ed altri enti per la realizzazione del PIRP, accordo poi ratificato con delibera del C.C. del 18/2/2010. In tale delibera si precisava che la volumetria attribuita al PIRP “scaturisce dall’indice di 0,90 mc/mq applicato all’effettiva superficie comprensoriale delle aree” (ciò in conformità  al parere espresso dall’Ufficio Strumentazione Urbanistica con nota del 18/1/10).
Con ricorso notificato in data 14/5/10 e depositato l’11/06/2010, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati (tra cui quelli innanzi riportati), lamentando l’aumento del carico urbanistico sull’area interessata dal PIRP ed evidenziando la conseguente diminuzione di valore dei propri immobili e il peggioramento della qualità  ambientale dell’area.
Hanno, pertanto, chiesto l’annullamento degli atti gravati, illegittimi – a loro dire – per contrasto con i principi del giusto procedimento, della pianificazione urbanistica e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonchè per eccesso di potere e difetto di motivazione.
Il Comune ed il controinteressato Rotice hanno resistito alla domanda.
Rigettata l’istanza cautelare, all’udienza del 18/12/2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Va, infatti, osservato che risulta omessa la notifica del ricorso alla Regione Puglia ed agli altri enti (Comune escluso) che hanno sottoscritto l’accordo di programma impugnato, soggetti tutti a cui va certamente riconosciuta legittimazione passiva avendo essi co-adottato uno degli atti impugnati: essi sono, pertanto, interessati alla “difesa” dell’accordo e degli atti a mezzo dei quali è stata data a quello applicazione. Quanto alla Regione Puglia, in particolare, va osservato che essa è titolare di una competenza specifica in materia, secondo la previsione di cui all’art. 13 l. r. 20/2005: “La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri, modalità  e procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3” (e cioè interventi regionali in materia di edilizia residenziale, comprensiva del programmi integrati di riqualificazione).
Il ricorso si palesa inammissibile anche sotto un differente profilo: ritiene, infatti, il Collegio che i ricorrenti siano privi di legittimazione attiva e anche di interesse al ricorso.
Ed invero, nessuno dei ricorrenti ha dato prova in giudizio di essere proprietario di terreni/immobili ricadenti in aree vicine a quelle interessate dal PIRP, limitandosi in modo del tutto generico ad affermare di essere “residenti nel Comune di Manfredonia, nonchè proprietari di immobili ricadenti in prossimità  dell’area interessata dal Piano di riqualificazione delle periferie”.
Difetta, inoltre, in capo ai ricorrenti qualunque interesse diretto ed attuale ad ottenere l’annullamento degli atti gravati, considerato che la mancanza di un progetto esecutivo (circostanza dedotta dal Comune e non contestata) impedisce perfino di avere contezza dell’esatta ubicazione dei lotti edificandi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Manfredonia e di Rotice Antonio, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuno, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
 
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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