1. Accesso ai documenti amministrativi – In corso di causa – Presupposti di rito 


2. Accesso ai documenti amministrativi – In corso di causa – Presupposti di rito – Interesse – Fattispecie


3. Accesso ai documenti amministrativi – Offerta tecnica – Segreto commerciale – Diniego – Motivazione


4. Accesso ai documenti amministrativi – Offerta tecnica – Segreto commerciale – Diniego – Presupposti


5. Accesso ai documenti amministrativi – Offerta tecnica – Segreto commerciale – Ostensione parziale – Possibilità  

1. L’accesso in corso di causa presuppone non soltanto la riscontrata sussistenza delle condizioni per il suo esercizio, ma anche l’acclarata utilità  dei documenti ai fini della tutela delle posizioni giuridiche, con la conseguenza che il G.A. è tenuto a verificare, sul piano processuale,  se la domanda di accesso sia coerente rispetto alla difesa giudiziale delle posizioni azionate.


2. Quando alla gara partecipino soltanto due  concorrenti, sussiste l’interesse della ricorrente principale all’ostensione della documentazione richiesta con istanza d’accesso in data successiva all’aggiudicazione definitiva della procedura in questione, in vista dell’eventuale proposizione di motivi aggiunti nell’ambito del giudizio principale, senza che possa essere di ostacolo l’avvenuta proposizione di un ricorso incidentale; infatti, nella pur astratta ipotesi di fondatezza delle censure ivi mosse dalla società  controinteressata, residuerebbe, comunque, l’interesse strumentale alla proposizione di eventuali ulteriori motivi aventi simmetria escludente, in funzione della riedizione della gara.


3. La p.A.,  nell’ambito del giudizio d’accesso agli atti amministrativi, essendo tenuta al bilanciamento tra la tutela del segreto  commerciale e il principio di trasparenza, non può motivare il diniego di accesso  in modo generico assumendo, senza fornire adeguata dimostrazione, la presenza di segreti tecnici e commerciali. 


4. Non è possibile ritenere sottraibile all’accesso in quanto coperto da segreto commerciale qualsiasi elemento espressivo di originalità  organizzativa, tecnica ovvero peculiari tempistiche delle soluzioni proposte, giacchè  la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a specifiche elaborazioni, in grado di aggiungere valore distinguibile e concreto alla proposta offerta solo se non conosciute da terzi.

5. In tema di accesso agli atti costituenti l’offerta tecnica  in una gara d’appalto, l’impresa controinteressata deve eventualmente  indicare le singole parti dell’offerta la cui segretezza meriti di essere preservata, consentendo alla p.A., ove questa lo ritenga necessario,  di esibire l’offerta dopo averne protetto le parti secretate con opportuni accorgimenti.  

N. 00037/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00964/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 964 del 2014, proposto da:
Aedes Aurora s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Michaela De Stasio, con domicilio eletto in Bari, Via N. Pizzoli, 8;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Cioffi e Rossana Lanza, con domicilio eletto in Bari, Via P.Amedeo, 26; 
nei confronti di
Consorzio Stabile Accadueo S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mollica, Francesco Zaccone, Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso Giampaolo Sechi in Bari, Via Camillo Rosalba, 47/Z; 
per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari n. 2014/160/1210 del 25 giugno 2014, comunicata con nota n. 149667 del 26 giugno 2014, pure impugnata, recante aggiudicazione definitiva al Consorzio Stabile Accadueo s.c.a.r.l. della procedura aperta C13001 di affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione del Nuovo Centro Servizi da realizzarsi nel Comune di Bari Area P.I.P.. di Santa Caterina;
– di tutti gli atti di gara presupposti, connessi e consequenziali, nonchè i verbali e ove occorra, la lex specialis di gara;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e del Consorzio Stabile Accadueo S.C.A.R.L.;
Visto il ricorso incidentale presentato dalla parte controinteressata il 1° settembre 2014;
Vista l’istanza di accesso agli atti presentata dalla Aedes Aurora s.r.l. in uno al ricorso introduttivo del giudizio;
Visto l’art. 116, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michaela De Stasio; Rosa Cioffi; Giampaolo Sechi;
 
Rilevato che la ricorrente ha formulato in uno al ricorso principale, con cui ha impugnato gli epigrafati atti, specifica istanza di annullamento del diniego opposto dal Comune di Bari all’accesso integrale agli atti e documenti costituenti l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm;
Considerato che l’accesso in corso di causa presuppone non soltanto la riscontrata sussistenza delle condizioni per il suo esercizio, ma anche l’acclarata utilità  dei documenti ai fini della tutela delle posizioni giuridiche; sicchè il Collegio deve preliminarmente farsi carico di procedere alla valutazione, sul piano processuale, della sussistenza dell’interesse al positivo scrutinio della predetta istanza ostensiva, in funzione dell’interesse alla difesa giudiziale delle posizioni giuridiche azionate nel giudizio principale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 luglio 2014, n. 3688; Cons. St., Sez. IV, 12 luglio 2013 n. 3759, ord. Tar Puglia Bari, sez. I, 23 dicembre 2014, n. 1613);
Rilevato che alla gara in questione hanno partecipato solamente due imprese concorrenti, sicchè sussiste l’interesse della ricorrente principale all’ostensione della documentazione richiesta in data 7 luglio 2014, ovvero successivamente all’aggiudicazione definitiva della procedura in questione, in vista dell’eventuale proposizione di motivi aggiunti nell’ambito del giudizio principale, senza che possa essere di ostacolo l’avvenuta proposizione di un ricorso incidentale; infatti, nella pur astratta ipotesi di fondatezza delle censure ivi mosse dalla società  controinteressata, residuerebbe, comunque, l’interesse strumentale alla proposizione di eventuali ulteriori motivi aventi simmetria escludente, in funzione della riedizione della gara;
Rilevato, quanto al merito dell’istanza, che l’Amministrazione resistente ha motivato il proprio diniego in ragione della presenza di segreti tecnici e commerciali opposti dalla società  controinteressata con nota del 12 maggio 2015, come peraltro ribadito da quest’ultima nella propria difesa giudiziale;
Richiamati sul punto condivisi principi giurisprudenziali in forza dei quali nelle controversie in materia di appalti, occorre procedere al bilanciamento fra le opposte esigenze emergenti: di difesa delle parti, in funzione del diritto ad un equo processo (art. 6 CEDU), da un lato, e di tutela della riservatezza delle imprese e dei loro segreti commerciali quali espressione dei superiori valori della concorrenza e del mercato, dall’altro (cfr. sul punto Corte Giust. UE, Sez. III, 14 febbraio 2008, causa C-450/06);
Rilevato, quanto al caso di specie, che non risulta comprovata l’esistenza di segreti tecnici e commerciali, atteso che la predetta circostanza risulta solo genericamente affermata dalla difesa della società  controinteressata, non potendosi ritenere sottraibile all’accesso qualsiasi elemento espressivo di originalità  organizzativa, generici aspetti tecnici ovvero peculiari tempistiche delle soluzioni proposte, atteso che è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione aziendale, propri contatti commerciali e idee differenti nello svolgimento della propria attività  d’impresa, sicchè a voler seguire gli argomenti addotti dal Consorzio controinteressato si giungerebbe alla inammissibile conclusione della necessaria secretazione di tutte le offerte tecniche, mentre la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a specifiche elaborazioni o ricerche ulteriori, in grado di aggiungere valore alla proposta offerta solo se non conosciute da terzi (cfr. ord. Tar Lombardia, Brescia, 3 aprile 2014, n. 349);
Rilevato, dunque, che ove non sia fornita in modo puntuale idonea prova in ordine all’esistenza di un vero e proprio segreto non possono non prevalere le esigenze di trasparenza della procedura cui lo stesso concorrente si è volontariamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione alla procedura competitiva, peraltro con la duplice garanzia offerta dall’ordinamento della limitazione, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, dell’accessibilità  dell’offerta ad esclusivo vantaggio del solo concorrente che abbia partecipato alla selezione e, sul piano oggettivo, per le sole esigenze di tutela giurisdizionale (cfr. TAR Milano, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 116; TAR Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013 n. 2106; Parere AVCP n. 6 del  06/02/2013);
Rilevato che nel caso in esame le giustificazioni esposte sul piano sostanziale dalla controinteressata nel procedimento di accesso e poi richiamati nella difesa in giudizio non sembrano idonee a superare il confine tra originalità  dell’offerta tecnica e know-how qualificabile come distinto bene aziendale, facendosi rinvio a profili organizzativi, visioni aziendali e aspetti tecnici solo genericamente enunciati;
Rilevato, inoltre, che anche nel richiamo fatto nelle predette giustificazioni ad accordi ed offerte commerciali estremamente vantaggiose e frutto di anni di esperienza pregressa in grado di avvantaggiare chi ne dovesse venire a conoscenza, la controinteressata non indica nello specifico a quali parti della documentazione presentata tali aspetti risultavano afferenti, così impedendo un più ponderato giudizio della S.A., che nell’ipotesi avrebbe invece potuto limitare l’ostensione attraverso l’oscuramento di singole parti (riguardanti ad esempio i nominativi delle aziende cui i richiamati rapporti commerciali andavano riferiti o altri specifici aspetti del piano economico) ove effettivamente giudicate, all’esito della valutazione comparativa degli interessi in gioco, in grado di arrecare pregiudizio agli interessi commerciali dell’impresa ovvero alla concorrenza leale tra operatori, se disvelate, ma non certo privando la controparte dell’accesso integrale alla documentazione tecnica di controparte, per come richiesta;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza in questione meriti positiva considerazione, atteso che la stessa, in quanto finalizzata all’esercizio del diritto di difesa ex artt. 24 e 113 Cost., risulta prevalente rispetto alle esigenze di riservatezza per come ex adversoprospettate, così come peraltro chiarito dall’art. 13, comma 6, del D.lgs. 163/2006, che così dispone: “In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”;
Rilevato che con determinazione dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante del Comune di Bari n. 2014/160/1210 del 25 giugno 2014, vi è stata l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva, per cui nulla osta – ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c) del D.lgs n. 163/2006 – alla ostensione della documentazione richiesta;
Ritenuto, in conclusione, che l’istanza de qua debba essere accolta e, per l’effetto, debba ordinarsi al Comune di Bari di esibire alla ricorrente principale, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, copia integrale della documentazione richiesta, con eventuale oscuramento di singole parti, sulla base di motivata valutazione della Stazione Appaltante;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, pronunciando sull’istanza ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., la accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Bari di esibire alla Aedes Aurora s.r.l., entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 16 aprile 2014 e 7 luglio 2014, secondo le modalità  di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza del 22 aprile 2015.
Spese al definitivo.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)