1. Contratti pubblici – Gara –  Scelta del contraente – Bando – Termine presentazione offerta – Perentorietà  – Scusabilità  – Inammissibilità 


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Bando – Specifiche tecniche – Art. 68, D.Lgs. n. 163/2006 – Equivalenza offerta – Prova a carico concorrente – Necessità 

1. In sede di gara pubblica, ove sia accertato che un concorrente abbia presentato tardivamente l’offerta, la stessa deve essere esclusa in considerazione della prevalenza delle esigenze di certezza e di parità  di trattamento tra gli aspiranti,  restando inconferente l’eventuale scusabilità  per l’inosservanza da parte della stazione appaltante della concessione del termine minimo ai fini della presentazione dell’offerta; nè peraltro l’Amministrazione, una volta autolimitatasi, relativamente a data, ora e luogo di ricevimento delle offerte, ha alcun margine di discrezionalità  circa l’ammissione di concorrenti non rispettosi del termine.


2. Ai sensi dell’art. 68, D.Lgs n. 163/2006, nel caso in cui un partecipante a una gara pubblica offra un prodotto con caratteristiche non conformi, ma solo equivalenti a quello richiesto nel bando, ai fini dell’ammissione dell’offerta detto partecipante ha l’onere di fornire prova idonea sulla equivalenza della propria proposta rispetto alle previsioni di cui alla lex di gara, dovendo dimostrare che questa offerta consente di ottenere la medesima prestazione e di pervenire ai medesimi risultati pretesi dall’Amministrazione.

N. 00032/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
A.T.I. Omnitech s.r.l. con Longo Euroservice s.r.l. e Bunder & Co. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Didonna e Domenico Damato, con domicilio in Bari, Via Cognetti, 58; 
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Dragonetti e Michele Barbato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23; 
nei confronti di
Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michaela De Stasio e Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, Via Pizzoli, 8; 
per l’annullamento
quanto al ricorso principale
– dei verbali di gara del 14.1.2014 e del 21.1.2014, in esito ai quali il raggruppamento d’imprese ricorrente ha appreso che la Commissione di gara “non ha ammesso” quest’ultimo al prosieguo delle operazioni di gara;
– degli atti specificamente indicati in ricorso;
quanto ai motivi aggiunti,
– dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto bandito dal Comune di Foggia per la fornitura di automezzi ed attrezzature per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata, recepita con determinazione dirigenziale n. 34/2014 e comunicata al raggruppamento ricorrente con nota prot. n. 17391 del 24.2.2014;
e per la declaratoria ex art. 121 e ss. c.p.a. di inefficacia del contratto d’appalto sottoscritto con la Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l. il 17.3.2014, come da comunicazione prot. n. 24607 di pari data;
nonchè per la condanna ex art. 124 c.p.a. al risarcimento in forma specifica con subentro della ricorrente nei contratti in parola, ovvero, solo in subordine, al risarcimento del danno dalla medesima subito per effetto dell’illegittimo affidamento del servizio alla controinteressata.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale depositato in data 6 marzo 2014 dalla Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Domenico Damato; Michele Barbato; Michaela De Stasio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
1. Con bando di gara del 16 ottobre 2013 e successiva lettera d’invito del 7 novembre 2013, il Comune di Foggia indiceva ai sensi degli artt. 55 e 70, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, una procedura ristretta accelerata per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della “fornitura di automezzi ed attrezzature per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata nel comune di Foggia”,per l’importo a base di gara di € 1.625.393,00.
Alla selezione pubblica partecipavano n. 3 concorrenti, tra cui il raggruppamento ricorrente.
2. All’esito della valutazione delle offerte tecniche proposte dai partecipanti, nella seduta riservata del 14 gennaio 2014, la Commissione decretava di escludere dal proseguo delle operazioni l’A.T.I. Omnitech s.r.l., oltrechè l’altro concorrente in gara, Eco Service s.p.a., non avendo la valutazione delle loro offerte tecniche raggiunto il punteggio minimo previsto di 42 punti, avendo conseguito rispettivamente punti 20,28 e punti 33,51.
3. Con verbale di gara del 21 gennaio 2014, la fornitura in questione veniva, pertanto, aggiudicata in via provvisoria all’unica concorrente rimasta in gara, Cos.Eco s.r.l., con un ribasso percentuale dello 0,42%.
4. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso l’A.T.I. Omnitech s.r.l., deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare per violazione da parte della Commissione di gara della disciplina di gara e dei principi di parità  di trattamento e imparzialità , per aver attribuito alla sua offerta tecnica un punteggio pari a zero per la fornitura di autocompattatori, nonostante l’asserita superiorità  delle caratteristiche prestazionali offerte rispetto a quelle dell’aggiudicataria, con conseguente esclusione dal proseguo della gara per mancato superamento della soglia minima qualitativa delle offerte.
II) Violazione dell’art. 68, D.Lgs. n. 163/2006 ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare per violazione della disciplina di gara e dei principi di equivalenza e di libera concorrenza, in quanto le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di appalto sarebbero rispettate unicamente da un solo modello di autotelaio.
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, D.lgs. n. 163/2006. Violazione e falsa applicazione del punto 14) della lettera d’invito, per aver attribuito un punteggio pari a zero per l’elemento valutativo relativo ai cassoni scarrabili, per la mancata allegazione della relativa scheda tecnica.
5. Si costituivano il Comune di Foggia e la controinteressata Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l., per resistere al ricorso e chiederne la reiezione.
6. L’Impresa aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, depositato il 6 marzo 2014, con cui impugnava il provvedimento di aggiudicazione provvisoria nella parte in cui ammetteva alla gara la ricorrente principale, deducendo motivi così riassumibili:
– Violazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter), D.lgs. 163/2006, atteso che la soc. Igea Partecipazioni s.r.l., socio al 50% della Omnitech, non avrebbe reso le dichiarazioni che ai sensi della predetta disposizione normativa era invece tenuta a rendere in quanto socio di maggioranza;
– Violazione della lettera d’invito e dei principi in tema di procedure ad evidenza pubbliche, essendo l’offerta della Omnitech pervenuta oltre il termine perentorio ed inderogabile di presentazione delle offerte.
7. Con ordinanza n. 152 del 13 marzo 2014 veniva respinta la domanda di sospensiva presentata in via incidentale dalla ricorrente principale.
8. In data 7 aprile 2014 l’A.T.I. Omnitech presentava motivi aggiunti, con cui impugnava l’aggiudicazione definitiva nelle more intervenuta e susseguente contratto d’appalto, asserendone l’illegittimità , oltre che in via derivata, per l’erronea valutazione da parte della Commissione di gara della sua offerta tecnica, anche in via diretta, per mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, per carenza di un requisito essenziale di partecipazione.
9. Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del 19 novembre 2014, nella quale la causa veniva riservata per la decisione.
DIRITTO
1. Seguendo l’ordine logico di esame dei ricorsi, in applicazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenze nn. 9/2014 e 4/2011, il Collegio ritiene di procedere al preventivo scrutinio del ricorso incidentale proposto dalla società  controinteressata, in quanto avente carattere escludente, essendo diretto a contestare la legittimazione all’azione dell’A.T.I. ricorrente, asserendone l’illegittima ammissione alla gara per intempestività  dell’offerta. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di regola, carattere prioritario assume la definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione.
1.1 Detto convincimento non muta neppure considerando la circostanza per cui, come già  anticipato nella esposizione in fatto, a seguito della valutazione delle offerte tecniche delle tre concorrenti ammesse, risulta poi rimasta in gara solo la società  controinteressata, non avendo le altre due partecipanti superato la soglia di sbarramento prevista dalla disciplina di gara. Infatti, in forza dei richiamati principi espressi dal Supremo consesso amministrativo, il vizio lamentato dalla Cos.Eco. in via incidentale e ritenuto fondato dal Collegio attiene ad una fase della procedura di gara “non identica” e comunque antecedente rispetto al segmento procedimentale oggetto delle censure formulate dalla ricorrente in via principale.
1.2 Va pertanto prioritariamente esaminata la censura, ritenuta fondata ed assorbente, di cui al secondo motivo del ricorso incidentale con cui si sostiene che l’A.T.I. Omnitech avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura ristretta de qua per una ragione ulteriore rispetto a quella individuata dall’Amministrazione, ovvero per aver presentato tardiva domanda di partecipazione. Essa, infatti, non avrebbe rispettato il “¦termine perentorio ed inderogabile delle ore 12,00 del giorno 18 novembre 2013”, fissato a pag. 5 dalla lettera d’invito, emergendo dall’incontestata documentazione in atti, che la sua offerta è pervenuta al protocollo del Comune di Foggia solo a termini di gara oramai scaduti, ovvero alle ore 12,25 del 18 novembre 2013. Orbene, risulta che, in conseguenza del verificarsi della predetta circostanza, il raggruppamento ricorrente sia stato escluso della procedura e che, solo a seguito del preavviso di ricorso dallo stesso presentato, l’Amministrazione resistente, su conforme parere dell’Avvocatura comunale, ha deciso di riammettere in autotutela l’A.T.I. Omnitech alla gara, in ragione del riscontrato errore nella trasmissione dell’invito a mezzo PEC sull’indirizzo di posta certificata del predetto Raggruppamento escluso. La controinteressata Cos.Eco si duole, dunque, del fatto che illegittimamente la Commissione ne avrebbe disposto la riammissione in gara, ostandovi la richiamata inderogabile disciplina di gara.
2. Le censure di cui al secondo motivo dell’esaminando ricorso incidentale colgono nel segno.
2.1 La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che, ove sia accertato che le offerte siano state tardivamente presentate, le stesse devono essere escluse, a nulla rilevando la limitatezza temporale e la causa dello sforamento, prevalendo le esigenze di certezza e, soprattutto, di parità  di trattamento tra gli aspiranti. L’Amministrazione, una volta autolimitatasi relativamente a data, ora e luogo di ricevimento delle offerte, non ha alcun margine di scelta circa la non ammissione delle imprese medesime, ove non rispettose del termine (cfr. Cons. di Stato, sez. III, 7 maggio 2012, n. 2613; sez. IV, 10 aprile 2002, n. 1960; T.A.R. Molise, 19 dicembre 2002, n. 1072).
2.2 Non va sottaciuto come con riferimento al caso in esame risultino in questa sede inconferenti le avverse deduzioni della ricorrente principale, secondo cui ben avrebbe fatto l’Amministrazione a riconoscere la scusabilità  della tardiva presentazione della sua offerta, riammettendola alla procedura, così “compensando” di fatto l’acclarata violazione del termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte dall’invio dell’invito; termine che invece andava rispettato da parte della S.A. ai sensi dell’art. 70, comma 11, del Codice degli Appalti per consentire alle imprese invitate di predisporre tempestiva ed adeguata offerta tecnica. Infatti, l’A.T.I. Omnitech, a causa del predetto errore nell’invio dell’invito, rivolto ad indirizzo PEC inesistente, avrebbe avuto un lasso temporale decisamente inferiore alle altre imprese in gara per poter predisporre la propria offerta.
Sennonchè, a prescindere dalla circostanza per cui non risulta provato che l’errore nell’invio sia addebitabile all’Amministrazione resistente, essendo il termine di presentazione delle offerte posto a garanzia della par condicio competitorum, giammai la S.A. avrebbe potuto derogare allo stesso, essendosi vincolata alla regole fissate dalla lex specialis di gara e potendo al più solo rinnovare in autotutela l’intera procedura, con la fissazione di un nuovo termine, al fine di consentire la partecipazione a tutte le concorrenti in condizioni di eguaglianza (cfr. T.A.R. Molise, 19 dicembre 2002, n. 1072; parere A.N.A.C. n. 4 del 29 luglio 2014).
Nè d’altro canto la ricorrente principale, che pur avrebbe potuto a questo punto censurare gli atti di gara per chiedere la ripetizione della procedura, in ragione della mancata concessione di un adeguato lasso temporale onde predisporre la propria offerta, ha svolto censure di tal genere.
2.3 Per quanto esposto l’offerta dell’A.T.I. Omnitech andava esclusa per intempestività  della domanda di partecipazione alla gara, con conseguente venir meno della sua legittimazione processuale all’odierno ricorso, ovvero della speciale posizione qualificata che la distingueva dal quivis de populo rispetto all’esercizio del potere amministrativo. Alla luce dell’accoglimento del ricorso incidentale, diventa inammissibile il ricorso principale, così come identica sorte conseguono i successivi motivi aggiunti proposti.
3. Nel merito, comunque, ad abundantiam, anche le censure di cui al ricorso principale risultano infondate, con conseguente legittima non ammissione al seguito della valutazione dell’offerta della ricorrente, non avendo quest’ultima superato la soglia di sbarramento di punti 42, prevista dalla disciplina di gara, e conseguente venir meno dell’interesse all’esame delle ulteriori censure formulate con motivi aggiunti avverso l’ammissione alla gara della società  aggiudicataria.
3.1 La ricorrente in via principale si duole, in particolare, con un primo motivo di ricorso, dell’illegittimità  ed erroneità  della valutazione della Commissione, nella parte in cui ha stabilito all’unanimità , come risulta dal verbale di gara del 14 gennaio 2014, di attribuire un punteggio pari a 0 per gli autocompattatori a carico posteriore offerti dall’A.T.I. ricorrente, in quanto giudicati non rispondenti alle caratteristiche ritenute essenziali in base al capitolato speciale d’appalto; sia perchè la cabina offerta presentava un’altezza interna pari a mm. 1595, dunque inferiore a quella minima richiesta di mm. 1950, e sia perchè il pavimento risultava a quota 940 mm. anzichè a max 850 mm. da terra.
3.2 Va preliminarmente chiarito che la predetta offerta è per stessa ammissione della ricorrente non rispondente ai requisiti tecnici minimi così come fissati dall’Amministrazione resistente. Non va tralasciato di evidenziare che la disciplina di gara ha richiesto, con riguardo ai contenuti propri dell’offerta tecnica oggetto di valutazione, che l’offerta recasse una relazione tecnica riguardante: “1) “Elementi di valutazione generale”, redatta in conformità  alle prescrizioni minime stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto; 2) “Qualità  e caratteristiche”, redatta in conformità  alle prescrizioni minime stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto”, da cui è dato evincere che le specifiche tecniche prescritte come requisiti minimi dalle schede tecniche allegate al Capitolato Speciale d’appalto rappresentavano requisiti da soddisfare in maniera imprescindibile ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica. Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione che ha ritenuto di attribuire un punteggio pari a zero in relazione ai predetti elementi (per i quali era previsto un punteggio massimo di 26), non risulta censurabile in relazione al motivo dedotto dalla ricorrente, non essendo l’offerta di quella tipologia di autocompattatori offerti, idonea a soddisfare le caratteristiche minimali espressamente richieste.
3.3. Non risulta, inoltre, nemmeno fondata l’ulteriore censura, di cui al secondo motivo del ricorso principale, con cui si deduce l’erronea valutazione della S.A. di non equivalenza del prodotto offerto rispetto alle richieste della disciplina di gara.
3.4 In punto di disciplina normativa, l’art. 68 D.lgs. 12 aprile 2006, n.163, comma 4, prevede che “¦le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”. Come precisato da condivisa giurisprudenza, la norma è chiara nel porre a carico della parte, che intende partecipare alla gara, offrendo un prodotto con caratteristiche non conformi ma solo equivalenti alle specifiche tecniche richieste dell’Amministrazione, l’onere di fornire idonea prova sulla equivalenza della propria proposta rispetto alle previsioni di cui alla lex di gara, dovendo dimostrare che quanto offerto consente di ottenere le medesime prestazioni e di pervenire ai medesimi risultati pretesi dall’Amministrazione aggiudicatrice (Tar Lombardia, Milano, 19 maggio 2009, n. 3758).
3.5 Con specifico riguardo al caso di specie va invece rimarcato come non possa certo dirsi che l’A.T.I. Omnitech avesse fornito elementi adeguati per dimostrare che la fornitura proposta ottemperava in maniera equivalente alla lex specialis; nè può sostenersi che nel caso in esame si imponesse un diverso e più approfondito onere motivazionale, atteso che l’A.T.I. Omnitech più che fornire dimostrazione dell’equivalenza tecnica del prodotto offerto, si è limitata a sostituire la propria opinabile valutazione a quella della S.A., effettuando un personale giudizio di sostanziale irrilevanza della previsione delle caratteristiche minimali di altezza interna minima della cabina e del pianale ribassato del telaio degli autocompattatori, invece richieste dagli allegati agli atti della procedura ristretta. Secondo l’assunto della ricorrente, infatti, la propria offerta doveva ritenersi idonea a soddisfare le richieste dell’Amministrazione, per il solo fatto di aver fornito automezzi idonei al trasporto di rifiuti con caratteristiche equivalenti, si badi, non a quelle degli automezzi richiesti dalla S.A., bensì “a tutti gli autotelai in commercio e funzionali allo scopo di trasporto non solo di rifiuti ma anche di cose” (cfr. dichiarazione ai sensi dell’art. 68 D.lgs n. 163/2006 resa dall’A.T.I. Omnitech del 15 novembre 2013), così trascurando le necessità  cui l’Amministrazione aveva inteso far fronte con le predette specifiche tecniche. Dunque parte ricorrente ha sostanzialmente ritenuto, con valutazione apodittica, che non fosse rilevante il fatto che la cabina ed il telaio dalla stessa offerti non avessero le caratteristiche minimali richieste dal disciplinare tecnico, omettendo così di fornire idonea giustificazione, come invece richiesto dal predetto art. 68 D.lgs. 163/2006. Nè poteva ritenersi all’uopo sufficiente un mero rinvio all’offerta tecnica, dalla quale, secondo la prospettazione della ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto evincere, pur in assenza di specifiche indicazioni sul punto, la predetta equivalenza funzionale, avendo essa offerto autocompattatori con predellini posteriori, dotati di elevate caratteristiche di sicurezza. Basti qui evidenziare che, in disparte l’insufficienza del predetto rinvio, le specifiche tecniche imposte dall’Amministrazione miravano proprio ad evitare che gli operatori ecologici durante le operazioni di trasporto legate alla raccolta fossero alloggiati nella parte posteriore degli autocompattatori, e così maggiormente esposti alle esalazioni provenienti dai rifiuti, oltrechè al rischio di infortuni, e potessero invece utilizzare la cabina anteriore, facilitati dalla presenza di un pianale ribassato e da un’altezza interna tale da consentire agli operatori di rimanere in piedi, realizzando in tal modo condizioni lavorative di maggiore sicurezza e benessere, oltrechè di efficienza e rapidità  nello svolgimento delle predette operazioni.
3.6 Va poi anche rilevato come non è in ogni caso sindacabile la scelta di merito dell’Amministrazione di approvvigionarsi di prodotti aventi determinate caratteristiche, ove ragionevolmente rispondenti agli obiettivi di tutela degli interessi affidati alle sue cure, anche in considerazione della circostanza che le stesse sono presenti sul mercato della concorrenza, come provato ad es. dal fatto che altre case produttrici (es. Renault) commercializzano prodotti del tipo di quello fornito dalla Mercedes Benz, offerto dall’aggiudicataria (cfr. ad es. documentazione allegata alla memoria di replica dell’8 novembre 2014), sicchè alcun vulnus si è registrato rispetto alle regole della libera concorrenza tra le imprese.
3.7 Si può infine prescindere dall’esame del terzo motivo di ricorso, atteso che dalla mancata attribuzione dei 26 punti in ordine alla valutazione degli automezzi offerti dall’A.T.I. Omnitech ne sarebbe comunque derivata la sua inammissibilità , per mancato superamento della prova di resistenza. Infatti, il suo ipotetico accoglimento non avrebbe comunque mutato l’esito di non ammissione della ricorrente alla successiva fase della procedura, potendone derivare al massimo l’attribuzione di ulteriori 5 punti, che pur aggiunti al punteggio ad essa complessivamente attribuito, non ne avrebbe comunque consentito il superamento della soglia di sbarramento di 42 punti.
4. La reiezione del ricorso principale per i motivi su esposti, inoltre, avrebbe in ogni caso comportato la mancanza dell’interesse a scrutinare gli ulteriori motivi aggiunti al ricorso principale, non potendo l’A.T.I. Omnitech, per effetto della sua legittima non ammissione al seguito della procedura, conseguire il bene della vita anelato.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
– accoglie il ricorso incidentale;
– dichiara inammissibile il ricorso principale.
Condanna l’A.T.I. Omnitech s.r.l. con Longo Euroservice s.r.l. e Bunder & Co. s.a.s., alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 10.000,00, oltre accessori come per legge, di cui € 5.000,00 a favore della Cos.Eco. Costruzioni Ecologiche s.r.l. ed € 5.000,00 in favore del Comune di Foggia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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