Processo amministrativo – Principi generali – Nullità  procura alle liti – Mancanza delibera dell’organo collegiale statutario – Inammissibilità 

àˆ inammissibile, per nullità  della procura alle liti, il ricorso che difetti di apposita autorizzazione della lite da emanarsi con delibera proveniente dall’organo collegiale statutario, atteso che al presidente delegante spetta in via ordinaria la sola legittimazione processuale passiva.

N. 00028/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01447/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1447 del 2009, proposto da: 
L.I.P.U.-Lega Italiana Protezione Uccelli, rappresentata e difesa dall’avv. Gisella Fico, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Pia Baldassarre, in Bari, Via Piccinni, 128; 
contro
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Semeraro e Giovanna Liuzzi, con domicilio eletto presso l’avv. Paolo Laterza, in Bari, p.zza Umberto, 54; 
Regione Puglia, Comune di Laterza, Comune di Matera;
nei confronti di
CGDB Enrico s.r.l. – già  Ditta De Biasi Giuseppe, rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Milone, con domicilio eletto presso in Bari, Segreteria Tar Bari – p.zza Massari 6; 
per l’annullamento
– della determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009 n. 165, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità  ambientale per 11 aerogeneratori relativi al progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA) in località  Mass.a Pietro Tucci-Lamie Cacoscia.
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, e con espressa riserva di formulare motivi aggiunti;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e di CGDB Enrico s.r.l.- già  Ditta De Biasi Giuseppe;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e udito nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014 per la parte ricorrente l’avv. Maria Pia Baldassarre, per delega dell’avv. Gisella Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 21 settembre 2009, la L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Dopo aver ricostruito in modo particolarmente dettagliato l’iter amministrativo che aveva condotto all’emanazione del parere favorevole di compatibilità  ambientale in questione – esponendo la narrativa in fatto in conformità  a quanto evidenziato nella determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 165 – parte ricorrente insorgeva avverso il detto provvedimento, ritenendolo illegittimo e gravemente lesivo dei propri interessi.
Preliminarmente ed in rito, l’Associazione ricorrente sottolineava la sussistenza della propria legittimazione a ricorrere, in base alle proprie disposizioni statutarie, nonchè sulla scorta di quanto previsto dal decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.
Nel merito dei motivi di ricorso, la difesa della L.I.P.U. evidenziava la avvenuta violazione e/o falsa applicazione della sentenza 5 luglio 2007, in causa C-255/05 Corte di Giustizia CE, Sez. II; nonchè dell’art. 9 D.P.R. 12 aprile 1996, dell’art. 3-quinquies, dell’art. 23, comma 1 e dell’art. 24 comma 4 – 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Lamentava altresì l’illegittimità  del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, dell’art. 12, comma 1 – 4 (di cui parimenti veniva contestata la legittimità ), e dell’art. 16, comma 4, L.R. Puglia n. 11/2001, nonchè per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 241/1990 e della L. 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica della Convenzione di Aarhus.
Ci si doleva, in estrema sintesi, della violazione dei principi e delle norme positive in materia di informazione e partecipazione della collettività , nonchè di chiunque fosse portatore di un interesse giuridicamente tutelato, in relazione al procedimento amministrativo in materia di ambiente e energia da fonti rinnovabili attivato nel caso di specie.
Si contestava, altresì, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, nonchè della Deliberazione della G.R. 1 agosto 2008, n. 1462, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14 del 10 settembre 2008.
La ricorrente, più nel dettaglio, contestava il percorso procedimentale seguito in concreto dalla Regione Puglia, con particolare riguardo alla mancata convocazione della Conferenza di Servizi ed alla omessa partecipazione della autorità  preposta alla tutela paesaggistica.
Con ulteriore separata serie di censure, veniva altresì evidenziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Direttiva del 21 maggio 1992, n. 43 92/43/CEE, nonchè delle Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, adottate con Deliberazione della G.R. 2 marzo 2004, n. 131, oltre che dell’art. 7 e dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 11/2001 e della stessa D.G.R. 2 marzo 2004, n. 131. A supporto si contestava, in aggiunta, la illegittimità  del R.R. n. 16/2006 e la violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004 e dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997.
In sintesi, si rimarcava come il progetto di impianto eolico in questione intervenisse su una fascia territoriale collocata fra quattro aree di grande importanza naturalistica, sottolineandosi, in proposito, la gravità  degli impatti cumulativi che si sarebbero riversati sul territorio nel caso di sua compiuta realizzazione ed, in particolare, le conseguenze negative per la avifauna locale (in particolare, chirotteri), oltre alle ulteriori ricadute ambientali negative sui territori della Regione Basilicata.
Da ultimo, si contestava l’eccesso di potere per illogicità  e/o l’insufficienza della motivazione, nonchè il travisamento dei fatti, così come concretizzatisi nell’adozione del parere ambientale in oggetto.
Con memoria di stile pervenuta in Segreteria in data 22 settembre 2009, si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto.
Con atto di costituzione del 23 settembre 2009 e memoria difensiva del 7 ottobre 2009 si costituiva in giudizio la società  CGDB Enrico s.r.l., eccependo l’inammissibilità , ovvero l’irricevibilità  del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
La Sezione, con ordinanza n. 616 in data 8 ottobre 2009, respingeva l’istanza di sospensiva.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Viene impugnata la Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009, n. 165, pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità  ambientale per 11 aerogeneratori, nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di Laterza (TA), in località  Masseria Pietro Tucci – Lamie Cacoscia.
Devono preliminarmente essere esaminate, in proposito, le eccezioni di rito formulate dalla società  controinteressata, tra le quali innanzitutto quella attinente alla nullità  della procura alle liti.
Viene rilevato che il mandato al difensore, a margine dell’atto di ricorso, è stato sottoscritto dal sig. Giuliano Bianchi, vice-presidente della L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, in virtù dei poteri allo stesso spettanti ai sensi dello statuto, nonchè per effetto di procura speciale conferita dal presidente dell’associazione, sig. Giuliano Tallone, con atto del notaio Borri di Parma – rep. 75786 del 2 febbraio 2008.
Sennonchè, come fondatamente eccepito dalla difesa della società  controinteressata:
– gli artt. 11 e 12 dello statuto dell’associazione ricorrente stabiliscono che il presidente ha la legale rappresentanza dell’ente e la giunta esecutiva esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (tra cui rientra la promozione di azioni giudiziarie: proprio con specifico riguardo alla L.I.P.U., cfr., in giurisprudenza, TAR Puglia Bari, I Sez., 8 luglio 2009, n. 2109; TAR Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2004 n. 429);
– con la procura speciale in data 2 febbraio 2008, prodotta in copia da parte ricorrente, il presidente sig. Giuliano Tallone ha autorizzato il vice-presidente sig. Giuliano Bianchi a stipulare contratti e dirigere collaboratori e dipendenti dell’associazione e gli ha inoltre conferito “¦il potere di rappresentanza dell’associazione davanti a tutte le autorità  amministrative, giudiziarie e fiscali”, senza tuttavia far venire meno, in tal guisa, la necessità  che la promozione della singola specifica lite sia autorizzata con apposita delibera proveniente dall’organo collegiale statutario, dal momento che allo stesso presidente (delegante) spetta ordinariamente, secondo lo statuto, la sola legittimazione processuale passiva.
Ai predetti rilievi non ha efficacemente replicato il difensore di parte ricorrente, che, invero, avrebbe dovuto dimostrare che la proposizione della lite era stata autorizzata dalla giunta esecutiva dell’associazione. Parte ricorrente neppure ha depositato la delibera del consiglio direttivo del 2 dicembre 2007, richiamata (ma non allegata) nell’atto notarile di conferimento di procura al vice-presidente.
Discende da quanto detto la nullità  della procura alle liti e l’inammissibilità  del ricorso.
Va infine disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori come per legge. Pare giusto disporre la compensazione delle spese nei confronti dell’Amministrazione resistente, in considerazione della minima attività  processuale svolta nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus al pagamento delle spese processuali in favore della società  controinteressata, che liquida nella misura di euro 1.000,00, oltre accessori, come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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