1. Giurisdizione –  Giurisdizione del GA – Requisiti di partecipazione alle gare pubbliche – Impugnazione DURC –  Non sussiste


2. Contratti pubblici – Gara  – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Regolarità  contributiva – Dalla domanda sino alla stipula del contratto – Necessità  


3. Contratti pubblici – Gara  – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Regolarità  contributiva –  DURC irregolare –  DM 24.10.2007 – Invito alla regolarizzazione – Inapplicabilità 

 
1. La domanda al G.A. contenente contestazione del contenuto intrinseco di un  DURC negativo emesso dall’ente previdenziale introduce una domanda di tutela giurisdizionale rivolta a giudice privo di specifica giurisdizione sul punto (cfr. TAR Puglia Bari n. 225 del 13 febbraio 2014, confermata in appello da Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468).


2. In materia di contratti pubblici il requisito della regolarità  contributiva deve essere posseduto senza soluzione di continuità  dalla data di scadenza del termine di deposito della domanda fino alla stipula del contratto (cfr. art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).

3. Nelle ipotesi in cui il DURC viene acquisito dall’ente appaltante per la verifica della sussistenza del requisito di partecipazione alla gara ex art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 è inapplicabile la previsione del DM del Ministero del Lavoro del 24.10.2007, art. 7,  che prevede l’invito alla regolarizzazione entro 15 gg.. 
 

N. 00003/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2014 REG.RIC.
     
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
970 del 2014, proposto da: 
Si.Eco S.p.A., capogruppo mandataria della costituenda A.t.i. con Consorzio
Gema, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Savasta, con domicilio eletto
presso Giuseppe Romito, in Bari, Via Crispi, 6; 
contro
Comune di Bisceglie, rappresentato e
difeso dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo
Felice Ingravalle, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 185;
I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso
dagli avv. Franco Monaco, Chiara Contursi e Cosimo Punzi, con domicilio eletto
presso Chiara Contursi, in Bari, Via Putignani, 108 c/o Ufficio Legale
I.N.P.S.; 
nei
confronti di
Camassambiente S.p.A., rappresentata e
difesa dagli avv. Francesco Silvio Dodaro e Antonio Leonardo Deramo, con
domicilio eletto presso Francesco Silvio Dodaro, in Bari, Via F. S. Abbrescia,
83/B;
per
l’annullamento
della determinazione dirigenziale del
Comune di Bisceglie, Ripartizione Amministrativa Servizio contratti ed appalti,
a firma del Dirigente Dott. Pompeo Camero, n. 945 del 17/6/2014, comunicata in
data 26/6/2014 ed avente ad oggetto “Revoca alla costituenda ATI Si.Eco
S.p.A. dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto per il servizio di raccolta,
trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per la durata di anni sette”;
di ogni altro atto presupposto e
consequenziale e in particolare della nota prot. 16152 del 28/4/2014 di avvio
del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva;
nonchè per la declaratoria
dell’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione sulle istanze
della ricorrente per la sottoscrizione del contratto definitivo di appalto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
del Comune di Bisceglie, dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e di Camassambiente S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno
3 dicembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti
Maurizio Savasta, Massimo Felice Ingravalle e Antonio Leonardo Deramo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in
data 30 luglio 2014, la Si.Eco S.p.A., capogruppo mandataria della costituenda
A.t.i. con Consorzio Gema impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la
Puglia, Sede di Bari, gli atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, con sentenza n.
6122 del 15 ottobre 2013, il Consiglio di Stato, all’esito di un articolato
contenzioso, annullava in via definitiva le determinazioni dirigenziali nn. 278
e 506/2012 con le quali il Comune di Bisceglie aveva disposto l’aggiudicazione
definitiva della procedura aperta per l’affidamento settennale del servizio di
igiene urbana in favore della Camassambiente S.p.A..
Con determina dirigenziale n. 91 del 21
gennaio 2014, il Comune di Bisceglie prendeva atto di detta pronuncia e, di
conseguenza, aggiudicava il servizio in questione alla Si.Eco S.p.A. per la
durata di anni sette e per un importo contrattuale complessivo pari ad euro
26.483.691,48, oltre I.V.A..
Mentre il servizio di igiene urbana, nelle
more del passaggio di consegne, continuava ad essere gestito dalla
Camassambiente S.p.A., in data 21 febbraio 2014, gli Uffici comunali avviavano
la procedura di stipula del contratto con la nuova aggiudicataria, chiedendo la
trasmissione della documentazione utile a tal fine e procedendo d’ufficio
all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità  Contributiva (d’ora innanzi
DURC), con richiesta inoltrata in data 15 gennaio 2014.
In data 18 febbraio 2014 perveniva al Comune
di Bisceglie la certificazione DURC relativa alla società  ricorrente emessa
dall’I.N.A.I.L. di Bari con la seguente attestazione nella parte di competenza
dell’I.N.P.S. “non risulta regolare con il versamento dei contributi al
17/02/2014”.
Con nota prot. n. 8790 del 27 febbraio
2014, il Comune di Bisceglie comunicava la riscontrata non regolarità 
contributiva alla Si.Eco S.p.A..
Malgrado l’ampia attività  di quest’ultima
volta a far constare la, in tesi, non precisa attestazione di irregolarità 
contributiva, con nota prot. n. 16152 del 28 aprile 2014, il Comune di
Bisceglie comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione
definitiva dell’appalto in questione.
Con le determina dirigenziale impugnata,
meglio indicata in oggetto, veniva disposta in via definitiva la revoca
dell’aggiudicazione dell’appalto stesso.
Con successiva ordinanza sindacale n. 133
del 24 giugno 2014, il Comune di Bisceglie prorogava l’affidamento del servizio
in favore della Camassambiente S.p.A..
Insorgeva la ricorrente avverso detti
esiti procedimentali, sollevando plurimi motivi di gravame.
Si evidenziava, anzitutto, la violazione
di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 ter, lett.
I) del Codice dei contratti pubblici; l’eccesso di potere per falsità  della
causa, irragionevolezza, illogicità  manifesta; la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza del
24 ottobre 2007, oltre alla violazione dell’art. 46 1 bis del D.Lgs. n.
163/2006.
In sintesi, la ricorrente evidenziava la
sproporzionata quanto rigida applicazione delle norme di diritto sopra citate,
in materia di possesso del requisito della regolarità  contributiva e
valutazione del DURC ottenuto da parte della stazione appaltante, peraltro, in
tesi, da considerarsi contenutisticamente errato.
Si sottolineava, altresì, la illegittima
acquisizione del DURC del 18 febbraio 2014, con violazione e falsa applicazione
dell’art. 7 D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza del 24 ottobre
2007, oltre alla illegittimità  della certificazione resa dall’I.N.P.S..
In sintesi, con detto ulteriore motivo di
ricorso veniva contestata la legittimità  del DURC emesso nel caso di specie, in
quanto l’Istituto Nazionale di Previdenza non aveva proceduto ad un invito alla
regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nel termine di
quindici giorni, così come previsto dall’art. 7, comma 3, D.M. del Ministero
del Lavoro e della Previdenza del 24 ottobre 2007, in tal modo inficiando la
regolarità  procedimentale della certificazione stessa e ostacolando, in tal
modo, la sottoscrizione del contratto, cui la ricorrente aveva pieno diritto.
Si contestava poi la illegittimità  del
provvedimento di revoca, per eccesso di potere scaturente dalla elusione del
sopra citato giudicato amministrativo, con violazione dell’art. 21 septies
della L. n. 241/1990, nonchè l’illegittimità  derivata della ordinanza sindacale
n. 133 del 24 giugno 2014 di proroga del servizio alla precedente
aggiudicataria.
Con atto pervenuto in Segreteria in data
12 agosto 2014, si costituiva in giudizio la controinteressata Camassambiente
S.p.A. contestando nel merito l’introdotto ricorso, evidenziandone
l’infondatezza in fatto ed in diritto.
Con atto pervenuto in Segreteria in data
28 agosto 2014, si costituiva in giudizio il Comune di Bisceglie, il quale, con
successiva memoria del 30 agosto, eccepiva preliminarmente ed in rito
l’inammissibilità  del gravame per difetto di giurisdizione del Giudice
Amministrativo sul DURC negativo emesso dall’I.N.P.S. in data 18 febbraio 2014;
nel merito, la difesa comunale contestava in fatto ed in diritto i motivi di
ricorso svolti, instando per la loro integrale reiezione.
Con memoria di costituzione e difesa
pervenuta in Segreteria in data 2 settembre 2014, si costituiva in giudizio
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale
preliminarmente ed in rito osservava come nessuna domanda fosse stata
direttamente rivolta nei suoi confronti; cionondimeno, nel merito, contestava
in fatto ed in diritto le argomentazioni della ricorrente relative alla – in
tesi – non precisa attestazione di irregolarità  contributiva di cui al più
volte menzionato DURC, conclusivamente chiedendo la declaratoria di
infondatezza della domanda per quanto della medesima potesse riferirsi a
provvedimenti dell’I.N.P.S..
Con Ordinanza n. 477 del 4 settembre 2014,
il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva l’istanza di
sospensiva.
Con successiva Ordinanza n. 5030 del 5
novembre 2014, la V Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’appello
cautelare, con condanna alle spese.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2014,
la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere
dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
adìto.
Occorre, infatti, chiaramente ribadire
che, nella parte in cui il ricorso introduttivo costituisce contestazione del
contenuto intrinseco del DURC negativo emesso dall’I.N.P.S. in data 18 febbraio
2014, esso introduce una domanda di tutela giurisdizionale rivolta a Giudice
privo di specifica giurisdizione sul punto.
Sussiste, infatti, in materia la
giurisdizione del Giudice Ordinario.
Come già  ampiamente evidenziato da questo
Tribunale Amministrativo Regionale, nella Sentenza n. 225 del 13 febbraio 2014,
confermata in appello da Cons. Stato, Sez. V, 26 marzo 2014, n. 1468, “nelle
gare per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche il documento unico di
regolarità  contributiva è una certificazione avente natura ed effetti meramente
dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche; pertanto, tale
certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna
concreta lesività , il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione,
mentre gli eventuali errori in esso contenuti involgendo posizioni di diritto
soggettivo potranno essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito di
proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in
materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ex multis T.A.R.
Abruzzo, Pescara, n. 129 del 20 marzo 2012).”.
Da tanto consegue la declaratoria di
difetto di giurisdizione in relazione a quella parte del ricorso introduttivo
con la quale si impugna il contenuto intrinseco del DURC in contestazione,
emesso in data 18 febbraio 2014.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve
anzitutto porsi in disparte ogni rilievo di tipo contenutistico relativo al più
volte menzionato DURC del 18 febbraio 2014, non sussistendo in materia la
giurisdizione del Giudice Amministrativo, come sopra argomentato.
Per ciò che residua del detto primo motivo
– come anche evidenziato sul punto dal Consiglio di Stato nell’Ordinanza n.
5030 del 5 novembre 2014, già  citata – occorre ribadire che il requisito della
regolarità  contributiva deve essere posseduto senza soluzione di continuità 
dalla data di scadenza del termine di deposito della domanda fino alla stipula
del contratto (cfr. art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010).
àˆ noto, infatti, che “la regolarità 
contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la
partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 138, deve essere mantenuta per tutto l’arco di svolgimento
della gara (Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2013, n. 2682; 13 febbraio 2013, n.
890; 26 giugno 2012, n. 3738; sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6907) fino al
momento dell’aggiudicazione, sussistendo l’esigenza della stazione appaltante
di verificare l’affidabilità  del soggetto partecipante alla gara fino alla
conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo
degli obblighi contributivi e fiscali, ancorchè con effetti retroattivi (Cons.
Stato, sez. VI, 2 maggio 2011, n. 2580), giacchè la (ammissibilità  della)
regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell’offerta,
configurandosi come violazione della par condicio.
Peraltro non può dimenticarsi che
l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 16 aprile
2012, n. 8, ha enunciato il principio di diritto a tenore del quale “ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 38, comma 1, lett. i), d. lgs. 163 del 2006,
anche nel testo anteriormente al d.l. n. 70 del 2011, secondo cui costituiscono
causa di esclusione dalle gare di appalto le gravi violazioni alle norme in
materia previdenziale e assistenziale, la nozione di violazione grave non è
rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume
dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento
unico di irregolarità  contributiva; ne consegue che la verifica della
regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per
l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli
istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle
stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto”.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1647).
Non vi è, pertanto, possibilità  alcuna di
aderire alla ricostruzione di parte ricorrente che auspicherebbe una
considerazione di tipo “dinamico” del requisito della regolarità  contributiva,
da valutarsi ad intermittenza al momento dell’adozione dei vari provvedimenti
di gestione del rapporto contrattuale (sottoscrizione del contratto, pagamento
dei S.A.L., etc.).
Tale impostazione, oltre ad essere in
contrasto con il chiaro indirizzo giurisprudenziale sopra ricordato, aprirebbe
margini di tolleranza sul fronte del rispetto, da parte dell’impresa
aggiudicataria di un appalto pubblico, degli obblighi di regolarità 
contributiva, in assenza di alcuna ragione giustificativa di tale deroga che
possa ritenersi compatibile con gli interessi pubblici sottesi alla materia
dell’affidamento di pubblici contratti.
Con il secondo motivo di ricorso, parte
ricorrente contestava la legittimità  del DURC emesso nel caso di specie, in
quanto l’Istituto Nazionale di Previdenza non aveva proceduto ad un invito alla
regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nel termine di
quindici giorni, così come previsto dall’art. 7, comma 3, D.M. del Ministero
del Lavoro e della Previdenza del 24 ottobre 2007.
Il Collegio concorda con
quell’orientamento giurisprudenziale, ormai maggioritario, che considera
inapplicabile la norma in esame alle ipotesi in cui il DURC viene acquisito
dall’ente appaltante per la verifica della sussistenza del requisito di
partecipazione alla gara ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 (cfr. TAR Lazio,
Sez. III, 18 luglio 2014 n. 7732; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 2 luglio 2014
n. 3619 e 12 giugno 2014 n. 3334).
A fondamento di tale indirizzo militano le
considerazioni che seguono: 1) l’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiede
che il requisito di regolarità  contributiva, al pari di tutti quelli di ordine
generale, sussista già  al momento della partecipazione alla gara e permanga
fino al momento della stipula del contratto, sì che non risulta ammissibile che
la regolarità  contributiva sia verificabile con riferimento ad una fase
temporale (scadenza del termine di quindici giorni decorrente dalla richiesta
di regolarizzazione compiuta nel corso della gara) successiva al momento della
partecipazione alla selezione; 2) una diversa interpretazione non appare
compatibile con i principi di tutela dell’interesse pubblico alla scelta di un
contraente affidabile e della par condicio tra le imprese
concorrenti, in quanto comporterebbe la possibilità  di partecipare in ogni caso
alle gare per le imprese in stato di irregolarità  contributiva, potendo poi
confidare esse sulla possibilità  di sanare ex post la propria
posizione dopo il preavviso di DURC negativo da parte dell’I.N.P.S., con
evidente violazione della ratio della disposizione, che nella
regolarità  contributiva dell’impresa vuole apprezzare non solo un dato formale,
ma un dato di affidabilità  complessiva della ditta partecipante alla gara; 3)
la regolarità  contributiva è requisito indispensabile non solo per la
partecipazione alla gara ma anche per la stipulazione del contratto, con la
conseguenza che l’impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin
dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità  per tutto lo
svolgimento della procedura di gara, posto che la cosiddetta correttezza
contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato,
o virtualmente ricostruito ex post, attenendo alla diligente
condotta dell’impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive, sia
relative a periodi precedenti, sia maturate nel periodo in cui è stata
espletata la gara, quale indice rivelatore dell’irreprensibilità  dell’impresa
nei rapporti con i propri dipendenti, ma anche della sua capacità  di far fronte
con regolarità  alle relative obbligazioni, quindi dell’affidabilità  della
stessa nei confronti dell’ente appaltante; 4) poichè il requisito per la
partecipazione alla gara è quello della regolarità  contributiva – di cui il
DURC costituisce una mera attestazione formale da parte dell’ente previdenziale
– l’ordinaria diligenza esige che il concorrente verifichi già  da solo
l’assenza di debiti previdenziali, e non può dunque enfatizzarsi la portata
della norma procedimentale di cui all’art. 31, comma 8, del decreto-legge n. 69
del 2013 per ritenere che il requisito della regolarità  contributiva debba
sussistere “solamente” al momento di scadenza del termine quindicinale che
l’ente previdenziale è tenuto ad assegnare all’impresa per la regolarizzazione
della posizione contributiva; 5) la regolarizzazione ex art. 31, comma 8, del
decreto-legge n. 69 del 2013, nell’attribuire rilevanza a date condizioni per
il conseguimento del DURC positivo, assume a riferimento parametri diversi da
quelli previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, a proposito in
particolare della soglia di rilevanza delle inadempienze contributive ostative
alla partecipazione alla gara; 6) l’antinomia tra le due disposizioni va in
definitiva risolta sulla base del principio di specialità , sicchè l’art. 38 del
D.Lgs. n. 163 del 2006 continua a disciplinare in via autonoma i presupposti
per la partecipazione alle gare, mentre l’art. 31, comma 8, del decreto-legge
n. 69 del 2013 si applica al solo DURC c.d. interno, ossia quello redatto
dall’INPS per il riconoscimento di benefici o sgravi contributivi alla ditta, e
non riguarda invece il documento relativo alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alle gare (DURC c.d. esterno), in quanto non può attribuirsi
virtualmente una regolarità  contributiva postuma ad una impresa che ne fosse
originariamente priva.
Da tanto consegue la legittimità  della
determinazione adottata dall’Amministrazione comunale in ragione del DURC
negativo acquisito a carico della ricorrente (cfr., in termini, T.A.R. Puglia
Bari, Sez. I, 15 maggio 2014, n. 608; T.A.R. Bologna, 27 novembre 2014, n.
1153).
Con il terzo motivo di ricorso, la società 
Si.Eco S.p.A. evidenziava la nullità  e l’illegittimità  della revoca
dell’aggiudicazione definitiva così come subita, in quanto elusiva del
giudicato amministrativo formatosi sulla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
V, n. 6122 del 20 dicembre 2013, in forza della quale era stato disposto il
subentro della ricorrente alla controinteressata nell’esecuzione dell’appalto
oggetto di contenzioso.
Deve sul punto rilevarsi, nel merito, come
la serie di eventi amministrativi che hanno condotto alla impugnata revoca di
aggiudicazione definitiva altro non siano stati se non il risultato necessitato
di fatti nuovi e successivi alla Sentenza di cui sopra, di per sè essendo del
tutto svincolati dalla pregressa vicenda processuale.
La scoperta di un fatto preliminare alla
stipula a carattere impeditivo della stessa – quale la sopravvenuta verifica di
non regolarità  contributiva I.N.P.S. – è intervenuta in una fase procedimentale
della vicenda in esame del tutto diversa, separata e distinta dalla precedente,
in un momento dell’episodio di vita amministrativa in questione in cui il
giudicato formatosi sulla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6122 del
20 dicembre 2013 aveva integralmente esaurito i suoi effetti.
Si consideri, peraltro, ad
abundantiam, che ove si fosse voluto far valere un ammissibile profilo di
non corretta esecuzione e/o elusione della citata Sentenza, si sarebbe dovuto
azionare il procedimento a ciò specificamente deputato, ossia il giudizio di
ottemperanza ex art. 112 c.p.a., il quale non risulta attivato nel caso di
specie.
Da quanto sin qui detto consegue che non
si può porre alcuna problematica di illegittimità  derivata della ordinanza
sindacale n. 133 del 24 giugno 2014, recante proroga del servizio di igiene
urbana alla precedente aggiudicataria, risultando quest’ultimo provvedimento
non intaccato dalle censure svolte avverso di esso e avverso i suoi presupposti
in fatto ed in diritto.
Conclusivamente, anche il terzo motivo di
ricorso è da respingere.
Da ultimo, la particolare complessità 
della questione, la parziale novità  delle problematiche affrontate, in uno con
l’evidente peculiarità  del caso di specie, permettono di ritenere sussistenti i
presupposti di legge necessari per disporre l’integrale compensazione delle
spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in
favore del giudice ordinario, in relazione alla impugnativa del contenuto del
Documento Unico di Regolarità  Contributiva del 18 febbraio 2014.
Respinge il ricorso nella restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio
del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario,
Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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