Processo amministrativo – Principi generali – Ricorso – Sottoscrizione e mandato – Associazione Ambientalista – Delibera autorizzazione organo collegiale – Difetto – Inammisibilità
E’ inammissibile il ricorso, la cui procura alle liti sia nulla, in quanto rilasciata dal vice presidente di un’associazione senza la previa delibera di autorizzazione a promuovere la lite proveniente dall’organo collegiale statutario, come espressamente previsto dallo statuto dell’associazione stessa.
N. 00002/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01420/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1420 del 2009, proposto da:
L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, rappresentata e difesa
dall’avv. Gisella Fico, con domicilio eletto presso Maria Pia Baldassarre, in
Bari, Via Piccinni,128;
contro
Regione Puglia, Comune di Laterza, Comune
di Matera;
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanna Liuzzi e
Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Paolo Laterza, in Bari, Piazza
Umberto, 54;
nei
confronti di
Energy 3k Gmbh, rappresentata e difesa
dall’avv. Loredana Milone, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.
Puglia, Bari, in Bari, Piazza Massari, 6;
per
l’annullamento
della Determinazione del Dirigente
Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009 n. 163, pubblicata sul
B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso parere favorevole
di compatibilità ambientale per n. 7 aerogeneratori, nell’ambito del progetto
di costruzione ed esercizio di un parco eolico da realizzare nel Comune di
Laterza (TA), in località Pozzo della Società – il Pantano – Fontana
Imperatore.
di ogni altro atto presupposto,
preparatorio, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, e con
espressa riserva di formulare motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
della Provincia di Taranto e della Energy 3k Gmbh;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno
19 novembre 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Udito per la parte il difensore avv. Maria
Pia Baldassarre, per delega dell’avv. Gisella Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto in Segreteria in
data 18 settembre 2009, la L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus
impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sede di Bari, gli
atti e i provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Dopo aver ricostruito in modo
particolarmente dettagliato l’iter amministrativo che aveva
condotto all’emanazione del parere favorevole di compatibilità ambientale in
questione – esponendo la narrativa in fatto in conformità a quanto evidenziato
nella determinazione del Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del
30 marzo 2009, n. 163 – parte ricorrente insorgeva avverso il detto
provvedimento, ritenendolo illegittimo e gravemente lesivo dei propri
interessi.
Preliminarmente ed in rito, l’Associazione
ricorrente sottolineava la sussistenza della propria legittimazione a
ricorrere, in base alle proprie disposizioni statutarie, nonchè sulla scorta di
quanto previsto dal decreto di riconoscimento del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 13 della Legge 8
luglio 1986, n. 349.
Nel merito dei motivi di ricorso, la
difesa della L.I.P.U. evidenziava la avvenuta violazione e/o falsa applicazione
della sentenza 5 luglio 2007, in causa C-255/05 Corte di Giustizia CE, Sez. II;
nonchè dell’art. 9 D.P.R. 12 aprile 1996, dell’art. 3-quinquies, dell’art. 23,
comma 1 e dell’art. 24 comma 4 – 5 del D.Lgs. n. 152/2006. Lamentava altresì
l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 3, dell’art. 12, comma 1 – 4 (di cui parimenti veniva
contestata la legittimità ), e dell’art. 16, comma 4, L.R. Puglia n. 11/2001,
nonchè per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 241/1990 e della
L. 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica della Convenzione di Aarhus.
Ci si doleva, in estrema sintesi, della
violazione dei principi e delle norme positive in materia di informazione e
partecipazione della collettività , nonchè di chiunque fosse portatore di un
interesse giuridicamente tutelato, in relazione al procedimento amministrativo
in materia di ambiente e energia da fonti rinnovabili attivato nel caso di
specie.
Si contestava, altresì, la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 387/2003, nonchè della
Deliberazione della G.R. 1 agosto 2008, n. 1462, pubblicata sul B.U.R.P. n. 14
del 10 settembre 2008.
Il ricorrente, più nel dettaglio,
contestava il percorso procedimentale seguito in concreto dalla Regione Puglia,
con particolare riguardo alla mancata convocazione della Conferenza di Servizi
ed alla omessa partecipazione della autorità preposta alla tutela
paesaggistica.
Con ulteriore separata serie di censure,
veniva altresì evidenziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6
della Direttiva del 21 maggio 1992, n. 43 92/43/CEE, nonchè delle Linee Guida
per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, adottate con
Deliberazione della G.R. 2 marzo 2004, n. 131, oltre che dell’art. 7 e
dell’art. 19 della L.R. Puglia n. 11/2001 e della stessa D.G.R. 2 marzo 2004,
n. 131. A supporto si contestava, in aggiunta, la illegittimità del R.R. n.
16/2006 e la violazione e/o falsa applicazione della D.G.R. Basilicata n. 2920
del 13 dicembre 2004 e dell’art. 5 D.P.R. n. 357/1997.
In sintesi, si rimarcava come il progetto
di impianto eolico in questione intervenisse su una fascia territoriale
collocata fra quattro aree di grande importanza naturalistica, sottolineandosi,
in proposito, la gravità degli impatti cumulativi che si sarebbero riversati
sul territorio nel caso di sua compiuta realizzazione ed, in particolare, le
conseguenze negative per la avifauna locale (in particolare, chirotteri), oltre
alle ulteriori ricadute ambientali negative sui territori della Regione
Basilicata.
Da ultimo, si contestava l’eccesso di potere
per illogicità e/o l’insufficienza della motivazione, nonchè il travisamento
dei fatti, così come concretizzatisi nell’adozione del parere ambientale in
oggetto.
Con memoria di stile pervenuta in
Segreteria in data 22 settembre 2009, si costituiva in giudizio la Provincia di
Taranto.
Con atto di costituzione del 23 settembre
2009 e memoria difensiva del 7 ottobre 2009 si costituiva in giudizio la
società Energy 3k Gmbh, eccependo l’inammissibilità , ovvero l’irricevibilità
del gravame, chiedendone in ogni caso il rigetto per infondatezza sia in fatto
che in diritto.
La Sezione, con ordinanza n. 613 in data 8
ottobre 2009, respingeva l’istanza di sospensiva.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno
19 novembre 2014, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Viene impugnata la Determinazione del
Dirigente Servizio Ecologia della Regione Puglia del 30 marzo 2009 n. 163,
pubblicata sul B.U.R.P. n. 74 del 22.5.2009, con la quale è stato espresso
parere favorevole di compatibilità ambientale per n. 7 aerogeneratori,
nell’ambito del progetto di costruzione ed esercizio di un parco eolico da
realizzare nel Comune di Laterza (TA), in località Pozzo della Società – il
Pantano – Fontana Imperatore.
Devono preliminarmente essere esaminate,
in proposito, le eccezioni di rito formulate dalla società controinteressata,
tra le quali innanzitutto quella attinente alla nullità della procura alle
liti.
Viene rilevato che il mandato al
difensore, a margine dell’atto di ricorso, è stato sottoscritto dal sig.
Giuliano Bianchi, vice-presidente della L.I.P.U. – Lega Italiana Protezione
Uccelli Onlus, in virtù dei poteri allo stesso spettanti ai sensi dello
statuto, nonchè per effetto di procura speciale conferita dal presidente
dell’associazione, sig. Giuliano Tallone, con atto del notaio Borri di Parma –
rep. 75786 del 2 febbraio 2008.
Sennonchè, come fondatamente eccepito
dalla difesa della società controinteressata:
– gli artt. 11 e 12 dello statuto
dell’associazione ricorrente stabiliscono che il presidente ha la legale
rappresentanza dell’ente e la giunta esecutiva esercita i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione (tra cui rientra la promozione di azioni
giudiziarie: proprio con specifico riguardo alla L.I.P.U., cfr., in
giurisprudenza, TAR Puglia Bari, I Sez., 8 luglio 2009, n. 2109; TAR Friuli
Venezia Giulia, 18 giugno 2004 n. 429);
– con la procura speciale in data 2
febbraio 2008, prodotta in copia da parte ricorrente, il presidente sig.
Giuliano Tallone ha autorizzato il vice-presidente sig. Giuliano Bianchi a
stipulare contratti e dirigere collaboratori e dipendenti dell’associazione e
gli ha inoltre conferito “¦il potere di rappresentanza dell’associazione
davanti a tutte le autorità amministrative, giudiziarie e fiscali”, senza
tuttavia far venire meno, in tal guisa, la necessità di apposita delibera di
autorizzazione a promuovere la lite proveniente dall’organo collegiale
statutario, dal momento che allo stesso presidente (delegante) spetta
ordinariamente, secondo lo statuto, la sola legittimazione processuale passiva.
Ai predetti rilievi non ha efficacemente
replicato il difensore di parte ricorrente, che, invero, avrebbe dovuto
dimostrare che la proposizione della lite era stata autorizzata dalla giunta
esecutiva dell’associazione. Parte ricorrente neppure ha depositato la delibera
del consiglio direttivo del 2 dicembre 2007, richiamata (ma non allegata)
nell’atto notarile di conferimento di procura al vice-presidente.
Discende da quanto detto la nullità della
procura alle liti e l’inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della minima
attività processuale svolta nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente L.I.P.U. – Lega
Italiana Protezione Uccelli Onlus al pagamento delle spese processuali in
favore delle due parti costituite, che liquida nella misura di euro 500,00
(cinquecento,00), per ciascuna di esse, oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario,
Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)