Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sospensione c.d. facoltativa – Art. 337, II° comma, c.p.c. –   Processo amministrativo – Applicabilità  – Ragioni

Ai sensi dell’art. 337, comma 2 cod. proc. civ. “Quando l’autorità  di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata” e detta disposizione (relativa ad una ipotesi di sospensione cd. facoltativa del giudizio) può ritenersi applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” di cui all’art. 39, comma 1 cod. proc. amm. (non ravvisandosi ragioni di incompatibilità ) e della previsione normativa di cui all’art. 79, comma 1 cod. proc. amm. secondo il quale “La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3240 e Cons. Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 746).

N. 00008/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2014
REG.RIC.           
     
REPUBBLICA
ITALIANA
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale
232 del 2014, proposto da Ecolife s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Vito
Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Comune di Canosa di Puglia, rappresentato
e difeso dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto in Bari, via Cognetti,
58;
per
l’ottemperanza
della sentenza del 20 giugno 2013, n. 999
del T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I;
e per la condanna del Comune di Canosa di
Puglia al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione e/o adeguamento
del canone, oltre accessori di legge;
nonchè per la determinazione ex art.
34, comma 4 cod. proc. amm. delle somme dovute a titolo di compenso revisionale
in forza della richiamata sentenza n. 999/2013 a cagione del mancato
raggiungimento dell’accordo in ordine alla determinazione e liquidazione delle
predette somme;
nonchè, ove occorra, per la dichiarazione
di nullità  e/o l’annullamento delle note comunali prot. n. 26788 del 18.9.2013
e prot. n. 36404 del 6.12.2013 recante proposta ex art. 34,
comma 4 cod. proc. amm.;
nonchè, in parte qua, per la
declaratoria di nullità  della clausola n. 18 del capitolato speciale d’appalto
per il servizio di igiene urbana e complementari, allegato al contratto di
appalto del 28.9.2001 rep. n. 1363, se ed in quanto lesivo al riconoscimento
del compenso revisione sul canone d’appalto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio
del Comune di Canosa di Puglia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza di parte resistente
depositata in data 14 novembre 2014;
Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc.
amm. e 337, comma 2 cod. proc. civ.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e
uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i
difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Michele Didonna;

Rilevato che ai sensi dell’art. 337, comma
2 cod. proc. civ. “Quando l’autorità  di una sentenza è invocata in un diverso
processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.”;
Rilevato che detta disposizione (relativa
ad una ipotesi di sospensione cd. facoltativa del giudizio) può ritenersi
applicabile al processo amministrativo in forza del “rinvio esterno” di cui
all’art. 39, comma 1 cod. proc. amm. (non ravvisandosi ragioni di
incompatibilità ) e della previsione normativa di cui all’art. 79, comma 1 cod.
proc. amm. (“La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura
civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea.”);
Considerato che nel senso della
operatività  della citata disposizione contenuta nel codice di procedura civile
si è espresso Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3240 e Cons. Stato, Sez.
VI, 15 febbraio 2012, n. 746 alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di
aderire;
Rilevato che nel presente processo (avente
ad oggetto la determinazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, secondo inciso
cod. proc. amm., degli obblighi scaturenti dalla sentenza di condanna generica
di questo Tribunale n. 999/2013) è “invocata” (al fine della ottemperanza)
l'”autorità ” della menzionata sentenza n. 999/2013 per la quale pende giudizio
di appello dinanzi al Consiglio di Stato (r.g. n. 7593/2013; udienza pubblica
fissata per il 31.3.2015);
Ritenuto, altresì, che sussiste nel caso
di specie un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità  fra le due
emanande statuizioni (quella che verrà  adottata dal Consiglio di Stato
all’esito della definizione del giudizio di appello r.g. n. 7593/2013 e quella
che chiuderà  il presente processo) e, quindi, un collegamento per cui l’altro
giudizio amministrativo (di appello), oltre ad essere pendente in concreto ed a
coinvolgere le stesse parti, investe una questione di carattere pregiudiziale,
cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale
pregiudica l’esito della presente causa; che, infatti, il citato giudizio di
appello ha ad oggetto la sentenza di condanna generica del Comune di Canosa di
Puglia, sentenza della cui concreta attuazione si discute nel presente
giudizio; che, conseguentemente, il suddetto giudizio di appello rappresenta un
indispensabile antecedente logico-giuridico della presente controversia, la
soluzione del quale ne pregiudica l’esito;
Ritenuto, in conclusione, che ricorrono i
presupposti di cui agli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm. e 337, comma 2 cod.
proc. civ. per la sospensione del presente giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, sede di Bari, Sez. I, sospende il presente processo sino alla
definizione del giudizio di appello r.g. n. 7593/2013 proposto avverso la
sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari n. 999/2013.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti
e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di
consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario,
Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)