1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta economicamente più vantaggiosa – Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – In presenza di subcriteri dettagliati
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Motivi di ricorso – Lesività – Fattispecie
1. In tema di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve ritenersi sufficientemente motivato il punteggio numerico attribuito al concorrente, allorquando nella lex specialis siano prefissati con chiarezza e adeguatamente dettagliati i criteri e sub criteri di valutazione.
2. àˆ inammissibile per difetto di interesse la censura di violazione di una previsione del regolamento comunale dei lavori, servizi, forniture in economia sollevata nei confronti della stazione appaltante che abbia individuato le concorrenti da invitare ad una procedura ristretta senza ricorso all’elenco aperto degli operatori economici e senza pubblicazione di un avviso sul sito internet, quando detta censura sia formulata dalla concorrente che ha preso parte alla gara in quanto ritualmente invitata, traendo così vantaggio proprio dalle modalità di svolgimento della procedura ristretta
N. 00017/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione
Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale
1101 del 2013, proposto da:
Csipa – Centro Servizi Informatici Pubblica Amministrazione – S.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Carmine Rucireta ed Anna Filomena Bruno, con domicilio eletto presso il
primo in Bari, Via Cognetti, 25;
contro
Comune di Modugno, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con
domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Pizzoli, 8;
nei
confronti di
A.P. System S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe C.
Salerno e Barbara Taurino, con domicilio eletto presso l’avv.Alberto Coccioli
in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, 193; Data Management S.p.A., Halley Sud
Est S.r.l., Tinn S.r.l.;
per
l’annullamento
previa
sospensiva,
della determinazione dirigenziale n. 3 del
9/7/2013 e della nota di comunicazione prot. 35644 dell’11/7/2013, con cui il
Comune di Modugno ha aggiudicato definitivamente alla A.P. System S.r.l. la
procedura di gara ” cottimo fiduciario ” per la fornitura di software
applicativi per la gestione dei servizi Ragioneria e Personale;
e di ogni atto presupposto connesso e
consequenziale, ed in particolare:
– della determinazione dirigenziale n. 49
del 30/4/2013 di nomina della Commissione giudicatrice;
– del silenzio-rigetto serbato
dall’Amministrazione in relazione all’informativa ex art. 243 bis D.Lgs, n.
163/2006 inoltrato dalla ricorrente con nota prot. 38158 del 26/7/2013;
– della nota prot. n. 21580 del 22/4/2013
con cui l’Amministrazione ha rinviato “a data da destinarsi” la seduta di gara
fissata nella lettera di invito;
– di tutti i verbali di gara (dal n. 1 al
4) rispettivamente del 9/5/2013, del 10/5/2013, del 15/5/2013 in seduta
riservata e del 15/5/2013 in seduta pubblica;
– della nota prot. n. 22835 del 30/4/2013
di convocazione per la “demo” del software offerto per il giorno 9/5/2013;
– della nota prot. 24345 del 9/5/2013 di
invito dei dipendenti comunali alla seduta di valutazione della Commissione
giudicatrice;
– della nota prot. n. 24006 del 7/5/2013
di diniego di rinvio della “demo”;
– della nota prot. n. 24698 del 10/5/2013
di convocazione per la “demo” in data 15/5/2013;
– del provvedimento di aggiudicazione
provvisoria;
– ove occorra, della determinazione dirigenziale
n. 114 del 31/12/2012 di indizione della procedura, della determinazione
dirigenziale n. 275 del 28/3/2013 di “conferma” della indizione e di
approvazione degli atti di gara, della lettera di invito contenente la lex
specialis di gara e del capitolato tecnico;
nonchè per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto,
con condanna del Comune di Modugno al rinnovo della gara;
e per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno
subito dalla C.S.I.P.A. s.r.l. per l’illegittimo esercizio del potere
amministrativo;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio
del Comune di Modugno e di A.P. System S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod.
proc. amm.;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno
6 novembre 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori,
avv.ti Carmine Rucireta e Anna Filomena Bruno, per la ricorrente, avv. Michaela
De Stasio, su delega dell’avv. Vito Aurelio Pappalepore, per l’Amministrazione,
e avv. Giuseppe C. Salerno, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con determinazione dirigenziale n.114 del
2012, poi integrata dalla successiva n.30 del 2013, il Comune di Modugno
indiceva una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, da aggiudicarsi
secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
d’asta di 98.200,00 euro (IVA inclusa), per la fornitura, l’assistenza e manutenzione
di software applicativi.
A tal fine, venivano invitate a
partecipare alcune ditte, tra cui l’odierna ricorrente – la quale gestisce il
Centro Elaborazione Dati comunale e i servizi di manutenzione e assistenza dei
diversi software applicativi in uso presso i vari servizi e uffici comunali, in
virtù di proroga contrattuale sin dal 2008, e la controinteressata, A.P.
Systems s.r.l., risultata aggiudicataria definitiva all’esito delle formalità
di gara.
La lettera di invito – che prevedeva
l’assegnazione di un punteggio totale di max 100 punti, ripartiti in max 20
punti per l’offerta economica, e max 80 per quella tecnica – prevedeva inoltre
che “i concorrenti saranno chiamati singolarmente a far visionare una demo dei
software applicati oggetto della presente gara. Inoltre, potranno essere
convocati dalla Commissione per illustrare gli aspetti tecnici dell’offerta
proposta”, specificando, nella sezione “Svolgimento della gara”, anche la
possibilità di audizione di tecnici e funzionari dell’ente in sede di
dimostrazione, al fine di una corretta valutazione degli applicativi.
Accadeva poi che la seduta di gara del
23.4.2013, fissata nella lettera di invito per l’inizio delle operazioni,
venisse rinviata dall’Amministrazione a data da destinarsi (nota prot. 21580
del 22.04.2013).
Pertanto, con successiva comunicazione, il
Comune indicava la data del 9.5.2013 per l’apertura plichi, l’esame della
documentazione, e a seguire, separatamente, con ogni singola ditta, demo per le
applicazioni offerte; mentre, nella giornata successiva, si sarebbe provveduto
all’apertura delle buste relative all’offerta economica e alla formazione della
graduatoria di merito.
La ricorrente, preso atto del rinvio,
chiedeva di poter eseguire la demo in una data successiva al 12.6.2013, a causa
di impegni già assunti.
Il Comune, in riscontro alla suddetta
richiesta e a quella analoga di un’altra concorrente, confermava piuttosto le
date di espletamento come comunicate in precedenza, avvertendo inoltre che in
caso di impossibilità ad eseguire la demo, si sarebbe provveduto direttamente
alla valutazione del progetto tecnico.
Nel corso della seduta del 9.5.2013, la
Commissione di gara, in relazione all’indisponibilità manifestata dalla
ricorrente e dall’altra ditta, decideva comunque di fissare un’ulteriore data
(15.5.2013) per consentire alle due concorrenti impossibilitate di effettuare
la loro dimostrazione (come risulta da Verbale n.1 del 9.5.2013), procedendo
invece alla demo e alla successiva valutazione delle offerte tecniche delle
altre partecipanti che si erano presentate.
Ciò nonostante, le due ditte non si
presentavano neppure alla seduta così rinviata.
La Commissione procedeva pertanto a
valutare i loro software sulla base del solo progetto tecnico, in assenza di
demo, attribuendo alla ricorrente un punteggio totale pari a 29 – il più basso
dei punteggi tecnici riportati dalle altre ditte – collocandosi così al 4°
posto della graduatoria finale.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, disposta in favore della A.P. Systems s.r.l., nonchè tutti gli atti
di gara, è quindi insorta la CSIPA s.r.l., lamentando in sintesi i seguenti
motivi: violazione dei principi di correttezza e buona fede nonchè buon
andamento della p.a.; violazione dell’art.84 D. Lgs. n.163/06 con riferimento
alla nomina del componente esterno della commissione giudicatrice;
illegittimità della composizione “allargata” della commissione, per la presenza
di dipendenti dell’Amministrazione/Stazione Appaltante e del RUP quale
segretario verbalizzante; violazione delle norme sulla pubblicità previste per
i contratti sottosoglia.
La società ricorrente ha pertanto chiesto
l’annullamento degli atti impugnati, previa concessione di misure cautelari, e
la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti in
conseguenza del suo operato, asseritamente illegittimo.
Per resistere al gravame si sono
costituite l’Amministrazione comunale intimata e la ditta aggiudicataria,
chiedendo il rigetto del ricorso, previa reiezione dell’istanza cautelare, in
quanto inammissibile ed infondato.
All’esito della Camera di Consiglio del
25.9.2013, il Collegio, con Ordinanza n.528/2013, ha respinto l’istanza
cautelare, non ritenendo sussistere nella specie il fumus boni iuris.
Tale Ordinanza veniva tempestivamente
appellata dalla CSIPA innanzi al Consiglio di Stato, il quale, respingendo
l’appello, confermava “l’assenza di una percezione di fumus nelle censure
sollevate” (Cons. St., V Sezione, Ord. n. 4931 dell’11.12.2013).
In vista della trattazione del merito, le
parti hanno depositato documentazione ulteriore e memorie conclusionali, cui ha
fatto seguito la memoria di replica del solo Comune di Modugno.
All’esito dell’Udienza Pubblica del
6.11.2014, dopo la discussione dei difensori, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile ed infondato.
1.1.Invero, anche a prescindere dai
profili di inammissibilità sollevati dalla difesa comunale con riferimento al
mancato superamento della c.d. prova di resistenza – tenuto conto della
collocazione della ricorrente al penultimo posto della graduatoria di merito e
della mancanza nel ricorso di specifiche censure articolate nei confronti dei
concorrenti che la precedono – profili rilevati, sia pure in fase cautelare,
tanto dal Collegio, quanto dal Consiglio di Stato, i motivi di ricorso non
appaiono meritevoli di accoglimento.
2. Col primo motivo, la ricorrente lamenta
in sintesi la violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonchè
imparzialità e par condicio, oltre ad eccesso di potere per difetto di motivazione
ed illogicità , atteso che l’Amministrazione, dopo aver disposto un rinvio sine
die dell’inizio delle operazioni di gara, avrebbe apoditticamente fissato
un’altra data senza tener conto delle esigenze manifestate dalla ricorrente e
del legittimo affidamento ingenerato dalla lex specialis.
Tuttavia, nella specie il Collegio rileva
invece la legittimità e la trasparenza dell’operato della Stazione Appaltante,
la quale dopo il rinvio, ha comunicato a tutti i concorrenti, e con congruo
anticipo, la nuova data di apertura dei plichi contenenti le offerte e quella
per l’effettuazione della demo ed ha persino concesso un’ulteriore termine a
due ditte partecipanti, tra cui la ricorrente, per la relativa dimostrazione.
La lettera di invito prevedeva espressamente
che dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, l’ente avrebbe
provveduto ad invitare separatamente i singoli concorrenti, al fine di
effettuare la demo dei software applicativi.
Pertanto, tutti i concorrenti, ricorrente
compresa, erano a conoscenza dell’esperimento della suddetta dimostrazione e
della sua rilevanza ai fini della valutazione del progetto tecnico.
àˆ evidente come l’operato e la tempistica
della Commissione non possa essere condizionato e dettato dalle particolari
esigenze delle ditte ricorrenti, le quali invece accettando di partecipare alla
gara, accettano incondizionatamente anche le previsioni ed i tempi riportati
dalla lex specialis.
A ciò si aggiunga peraltro, che
l’Amministrazione, al fine di garantire la maggiore partecipazione possibile ed
in considerazione dell’importanza della demo, ha persino accordato una data
ulteriore alla ricorrente e all’altra ditta – a fronte della loro
(ingiustificata) indisponibilità – le quali si sono volutamente sottratte, pur
consapevoli delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata
effettuazione della dimostrazione degli applicativi.
2.1.Erronea appare anche la doglianza
contenuta sempre nel primo motivo, relativa alla (mancata) motivazione sottesa
ai punteggi attribuiti ai vari partecipanti.
Alla luce di un ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale che ritiene sufficientemente motivato il
punteggio numerico attribuito, allorquando siano prefissati con chiarezza e
adeguatamente dettagliati i criteri e sub criteri di valutazione, e a fronte
della puntualità dei criteri di valutazione prefissati, nella specie, nella
lettera di invito (pag.4), l’operato dell’Amministrazione rimane immune dalla
sopradetta censura di illegittimità .
3.Con riferimento poi al secondo, terzo e
quarto motivo di ricorso, afferenti tutti la composizione della commissione
giudicatrice, va ribadito quanto già affermato in sede cautelare, nonchè da
altri TT.AA.RR., ovvero l’inapplicabilità al cottimo fiduciario dell’art.84 D.
Lgs. n. 163/06 (Tar Lazio, III, Ord. n. 2001/2012; Tar Veneto, I, n. 168/2010).
Ciò destituisce di fondamento la censura
relativa alla formazione della commissione e alla nomina del componente
esterno, che il Comune ha ritenuto di conferire ad un consulente già prescelto
per altro incarico e quindi di comprovata esperienza professionale e competenza
tecnica.
Non viziate appaiono nemmeno le doglianze
sulla partecipazione dei dipendenti comunali alla demo e sulla presenza del RUP
quale segretario verbalizzante.
Invero, come risulta anche dai verbali di
gara – facenti piena prova fino a querela di falso – le valutazioni delle
offerte tecniche sono state adottate sempre in seduta segreta, cui i dipendenti
(presenti alla sola dimostrazione degli applicativi) non hanno affatto
partecipato, nè risulta dai verbali che il dott. Proscia, RUP della procedura,
abbia espresso alcuna valutazione interna in quella sede, ricoprendo invero il
solo ruolo di segretario verbalizzante, possibilità non esclusa dalla legge e
ammessa dalla giurisprudenza.
In conclusione, il principio di
collegialità può dirsi essere stato nella specie pienamente rispettato.
4.In ultimo, la ricorrente si duole del
fatto che, in violazione dell’art.22 del Reg. Com. dei lavori, servizi,
forniture in economia, l’individuazione delle ditte da invitare sia avvenuta
nella specie senza ricorso all’elenco aperto degli operatori economici, e senza
pubblicazione di un avviso sul sito internet.
Tale doglianza è inammissibile per difetto
di interesse, in quanto la ricorrente che ha preso parte alla gara in quanto
ritualmente invitata, traendo così vantaggio proprio dalle modalità che qui
vuole censurare, non può a posteriori lamentarne l’illegittimità .
Infatti, la restrizione della concorrenza
che deriva dalla mancata pubblicazione dell’avviso, si risolve piuttosto per
coloro che sono stati invitati, come la CSIPA, in un evidente vantaggio,
venendo così a mancare un danno concreto e attuale nei lori confronti che da
solo giustificherebbe la censura.
5. Destituita di fondamento è
conseguentemente la domanda risarcitoria, non essendo stata rincontrata alcuna
illegittimità nell’operato comunale, presupposto perchè possa configurarsi una
responsabilità aquiliana in capo all’Amministrazione.
6.Alla luce delle considerazioni sopra
esposte, il ricorso è inammissibile e infondato.
7.Le spese seguono la soccombenza, da
liquidarsi in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ed infondato, nei sensi di
cui in motivazione.
Condanna la ricorrente CSIPA s.r.l. al
pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Modugno e della A.P.
System s.r.l., che liquida in euro 1500,00 ciascuna, oltre ad accessori di
legge e rimborso CU.
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di
Consiglio del giorno 6 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/01/2015
IL SEGRETARIO