Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Permesso di costruire – Diniego – Vincoli ablativi decaduti – Mancata ritipizzazione – Conseguenze

Deve essere annullato il diniego di permesso di costruire fondato sulla destinazione dell’area a viabilità  primaria impressa in PRG con un vincolo ablativo ormai decaduto per decorrenza del termine, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere nuovamente sull’istanza di permesso di costruire tenendo conto delle indicazioni conformative  che emergono dalla decisione, anche in considerazione dell’ accoglimento di un ricorso precedente tra le stesse parti proposto avverso il silenzio inadempimento consolidatosi sull’ istanza di ritipizzazione dell’area.

N. 01625/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00204/2004 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 204 del 2004, proposto da: 
Mercoledisanto Antonia, Michele Proc.Di Mercoledi’ A. D’Alessandro, rappresentati e difesi dagli avv. Vittorio De Rosas, Marco Palieri, con domicilio eletto presso Vittorio De Rosas in Bari, via della Costituente N.19/E; 

contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Lonero Baldassarra, Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Chiara Lonero Baldassarra in Bari, via P.Amedeo 26; 

per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 134929 del 31.10.2003 notificato il 06.11.2003, riferimento: pratica edilizia PdC -220 -2003, con cui il Responsabile della Ripartizione T.Q.E. del Comune di Bari ha negato il rilascio della concessione edilizia, richiesta il 24.04.2003; nonchè per l’annullamento di ogni altro atto al medesimo connesso, anche se non espressamente indicato, presupposto ovvero conseguente, ed in particolare del parere espresso in data 07.10.2003 dal Coordinamento Tecnico Interno e del Settore Tecnico – destinazione di Zona S. Girolamo – espansione Tipo C/2 del 16.01.2003.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Vittorio De Rosas e avv. Augusto Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con atto notificato in data 03.01.2004, la sig.ra Mercoledisanto Antonia ha proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot.n. 134929 del 31.10.2003 – riferimento pratica edilizia PdC – 220 – 2003 – con il quale il Responsabile della Ripartizione T.Q.E. del Comune di Bari ha negato alla ricorrente il rilascio della concessione edilizia, dalla stessa richiesta in data 24.04.2003.
La ricorrente ha chiesto, altresì, l’annullamento di ogni altro atto connesso al provvedimento citato ed, in particolare, del parere espresso dal Coordinamento Tecnico Interno e dal Settore Tecnico – destinazione di Zona S.Girolamo – espansione Tipo C/2 del 16.01.2003.
Il provvedimento anzidetto rispondeva, nello specifico, alla richiesta di intervento edilizio di parte ricorrente per la realizzazione di un edificio per civili abitazioni, in relazione all’immobile di sua proprietà  e sito in Bari, Zona San Girolamo, così precisamente individuato: “area di mq. 3516, catastalmente censita in Bari al Fg. 8, mapp Nn. 91, 92, 192, 193, 194, 204, 282, destinata a: p.lla 91 – “espansione e C2”, area di rispetto ai principali assi di comunicazione stradali e ferroviari e viabilità  di PRG; p.lle 192 – 193 – 204 – 92 “espansione C2” e “viabilità  di PRG”; p.lla 282. “espansione C”.
I vincoli di natura ablativa sull’area interessata sono stati apposti dal Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della G.R.P. nr.1475 del 08.07.1976 .
La ragione del diniego alla base del provvedimento impugnato risiede, a detta del Responsabile della Ripartizione Territorio e Qualità  Edilizia – Comune di Bari, nel “contrasto con la previsione di PRG, risultando interessata dal progetto sede di viabilità  primaria di PRG, cui, peraltro, viene attribuito un indice di fabbricabilità  invece non previsto”; nonchè nel “contrasto conl’art.51 delle NTA che prescrive l’obbligo della lottizzazione”.
La sig.ra Mercoledisanto, pertanto, ha adito questo Tribunale al fine di conseguire l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato (PdC – 220 – 2003), nonchè il contestuale accertamento dell’eventuale responsabilità  del Dirigente, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione e omessa applicazione dell’art.4 della L.28.01.1997 N.10, ora recepito nell’art. 9 del D.P.R. N. 380 del 06.06.2001 e dell’ART. 2 della L. 19.11.1968 N. 1187 e art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. 08.06.2001, N. 327; eccesso di potere per erronea presupposizione, ingiustizia manifesta, sviamento;
2) violazione legge n.241/1990; violazione del giusto procedimento, violazione della legge regionale n. 56/1980; violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 42 commi 2 e 3;
3) violazione art. 3 legge n.241/1990 – violazione del giusto procedimento – falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere;
4) ulteriore violazione di legge in relazione agli artt. 3 Legge n.241/1990 e seguenti – dei principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale e di buon andamento. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per carenza di presupposto, di motivazione e di contraddittorietà  con precedenti provvedimenti.
Con atto del 19.01.2004, si è costituito in giudizio il Comune di Bari, contestando le avverse deduzioni e chiedebdo la reiezione del ricorso.
A seguito di plurime e congiunte istanze di rinvio, ivi compresa quella depositata il 18 settembre 2014 e relativa all’odierna udienza di trattazione, in data 09.10.2014 la causa è stata infine introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con riguardo al vincolo preordinato all’esproprio ai fini della viabilità  primaria sull’area di proprietà  della ricorrente, lo stesso deve ritenersi pacificamente decaduto a causa del vano decorso del quinquennio previsto all’art.2 L.1187, ora recepito dall’art.9, comma 3 D.P.R. 08.06.2001 nr.327.
Infatti, come rilevasi dal certificato di destinazione urbanistica depositato in atti, la destinazione delle particelle, con l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini della viabilità  primaria, è stata stabilita dal Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Puglia nr. 1475 del 1976.
Il provvedimento impugnato risulta pertanto illegittimo sotto tale profilo, poichè il vincolo di natura ablativa incidente sull’immobile in oggetto risulta decaduto a seguito della decorrenza dei termini disciplinati dal DPR nr.327/2001.
àˆ inoltre pacifico il principio in base al quale l’Amministrazione comunale è tenuta ad integrare il regime urbanistico delle aree interessate mediante la cosiddetta ritipizzazione, adottando una apposita variante al Piano Regolatore Generale.
A tal proposito, questo Collegio non può che richiamarsi alla sentenza nr.3229/2009 relativa ad una controversia tra le medesime parti, avente come petitum la declaratoria di illegittimità  del silenzio serbato dal Comune di Bari sull’istanza di ritipizzazione dei terreni di proprietà  dell’odierna ricorrente e interessati dai vincoli espropriativi previsti dal Piano Regolatore Generale, ormai decaduti, con cui – in accoglimento del ricorso – è stato ordinato al Comune di Bari di provvedere in ordine all’istanza di riqualificazione urbanistica dell’area in questione.
Sono quindi fondati nei termini sopra evidenziati il primo e il secondo motivo di censura, restando assorbiti i restanti due motivi in ragione del successivo agire riservato all’Amministrazione Comunale.
Ed invero l’annullamento dell’impugnato provvedimento determina per il Comune di Bari l’obbligo di riprovvedere sull’istanza edilizia di che trattasi, tenendo conto delle indicazioni conformative contenute nella presente sentenza; ciò determina il venir meno di qualsivoglia interesse in capo al ricorrente relativamente ai restanti profili di censura, in disparte ogni altra considerazione in ordine anzitutto all’ammissibilità  degli stessi.
Parimenti inammissibile risulta la domanda volta a conseguire l’accertamento di eventuali responsabilità  personali del dirigente, esulando detto petitum dall’ambito di cognizione proprio del giudizio impugnatorio proposto.
In tal senso deve quindi provvedersi.
Sussistono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e , per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego di cui in epigrafe, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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