Giurisdizione – Controversie in tema di accesso al rapporto di impiego pubblico – Procedimento che non presenti gli elementi necessari del pubblico concorso – Giurisdizione amministrativa – Difetto
 

Difetta di giurisdizione il G.A. in relazione a controversie inerenti selezioni che, non presentando gli elementi necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego, siano effettuate dall’Amministrazione sulla scorta di criteri automatici e predeterminati da disposizioni aventi carattere normativo, senza alcuna prova selettiva, neanche per titoli, nè nomina di Commissione, nè valutazione comparativa dei candidati (nella fattispecie: incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria -118- assegnati con procedura prevista e disciplinata dall’Accordo collettivo nazionale 23 maggio 2005).

N. 01570/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
O. C., ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Gaetano Veneto e Francesco Gismondi, con domicilio eletto presso Gaetano Veneto in Bari, alla via Sparano da Bari, n.149; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, nn. 31-33; Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Bari, al lungomare Starita n. 6; Azienda Sanitaria Locale Taranto, in persona del Direttore generale p.t. rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Semeraro, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari n. 6; Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pierandrea Piccinni, con domicilio eletto presso Giovanna Corrente in Bari, alla via M. Celentano, n. 27; Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Angelantonio Majorano, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, al corso Cavour, n. 156; 

nei confronti di
F. F. ed altri 
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
R. A. M. F. ed altri rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Veneto e Francesco Gismondi, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Sparano da Bari, n. 149; 
ad opponendum:
G. V. ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Augusto e Roberto D’Addabbo, con domicilio eletto presso il primo in Bari, alla via Abate Gimma, 147; 

per l’annullamento
-del provvedimento della Regione Puglia di pubblicazione degli incarichi vacanti nel servizio di emergenza sanitaria (118) e indizione della procedura per l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato finalizzata alla copertura degli stessi pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 7.11.2013 e di ogni suo atto presupposto e consequenziale;
e con motivi aggiunti depositati in data 24 maggio 2014:
– della deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 21.2.2014 dell’ASL di Taranto e pubblicata all’Albo pretorio in data 24.02.2014;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 26.2.2014 dell’ASL di Foggia e di ogni suo atto presupposto;
– della deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 24.2.2014 dell’ASL di Brindisi e di ogni suo atto presupposto;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Azienda Sanitaria Locale Bari, dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto, dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi e dell’Azienda Sanitaria per la Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Francesco Gismondi, avv. Sabina Ornella Di Lecce, avv. Diego Maulucci, su delega dell’avv. E.Trotta, avv. Roberto D’Addabbo, avv. Giandomenico De Tommasi, su delega dell’avv. Domenico Semeraro e dell’avv. Angelantonio Majorano e avv. Giovanna Corrente, su delega dell’avv. Pierandrea Piccinni, per l’Azienda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- I ricorrenti, tutti medici in servizio, sono stati esclusi dalla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (118), sul presupposto della mancanza del requisito del “servizio in postazioni individuate dalla DGR 2488 del 15.12.2009” alla data del 31.3.2012. Lamentano l’illegittimità  della loro esclusione asserendo il possesso di tutti i requisiti ai fini dell’attribuzione degli incarichi predetti.
Si sono costituite in giudizio la Regione Puglia e le Aziende sanitarie intimate, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza del 20 novembre 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il Collegio non ritiene che la presente controversia rientri nella propria giurisdizione.
Si tratta invero delle procedure previste e disciplinate dall’art.92 dell’Accordo collettivo nazionale del 23.3.2005 che, annualmente, dovrebbero essere compilate -previa individuazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria- sulla scorta di criteri automatici e predeterminati dall’Accordo stesso, senza alcuna prova selettiva, neanche per titoli, nè nomina di Commissione.
Questo Tribunale ha già  riconosciuto il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad analoghe controversie sul presupposto che “¦i provvedimenti impugnati afferiscono ad un procedimento che non presenta gli elementi necessari del pubblico concorso, finalizzato all’accesso al rapporto di lavoro, trattandosi di selezione automatica per la quale non è prevista una commissione di concorso nè una valutazione comparativa dei candidati” (Tar Puglia, Bari, II, n. 1276 del 31.08.2011 e 1.8.2014, n. 985).
L’Amministrazione opera in tali casi con le capacità  ed i poteri del privato datore di lavoro.
E’ noto infatti che, al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge con riferimento a talune categorie di pubblici dipendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego risulta circoscritta -ex art.63 d.lgs. n.165/2001- alle sole procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione, quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il giudice ordinario può disapplicare.
Si ribadisce che, nel caso di specie, i provvedimenti impugnati afferiscono ad un procedimento che non presenta gli elementi necessari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego, trattandosi di selezione automatica per la quale non è prevista una commissione di concorso nè una valutazione comparativa dei singoli candidati ( ex multis Cass. Sez. Un., n. 22990 del 2004; Cass., n. 8950 del 2007).
Pertanto, ai sensi dell’art.11, c.p.a.,va dichiarato il difetto di giurisdizione del G.A. adito, ricorrendo la giurisdizione del giudice ordinario competente, presso il quale il giudizio dovrà  essere riassunto nei termini di legge, con conservazione degli effetti dell’originario ricorso.
Attesa la particolarità  della vicenda, il Collegio ritiene di poter procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, sezione II, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
-dichiara il proprio difetto di giurisdizione;
-visto l’art.11 c.p.a., rimette alle parti di riassumere il giudizio avanti la competente Autorità  Giudiziaria Ordinaria nel termine di rito;
-compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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