Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione per relationem – Illegittimità  – Fattispecie

E’ illegittimo il provvedimento amministrativo la cui motivazione difetti dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della p.A., in relazione alle risultanze istruttorie. Parimenti illegittimo è il provvedimento amministrativo le cui ragioni risultino da altro atto dell’amministrazione il quale, benchè richiamato dalla decisione, non viene indicato e reso disponibile insieme alla comunicazione della decisione ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 (nella specie stato accolto  il ricorso diretto all’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 5 d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in quanto non costituisce valida motivazione il mero richiamo ad un parere negativo della direzione provinciale del lavoro,  che non è stato allegato all’atto nè risulta prodotto in giudizio).

N. 01505/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00992/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 992 del 2013, proposto da: 
S. J., rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Sforza, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento n. P – BA/LE/NA/2012/103233, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari in data 23.01.2013, notificato al ricorrente in data 17.05.2013, avente ad oggetto il rigetto della istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 5 D.Lgs. 109/12, presentata in favore del cittadino straniero J. S. ;
nonchè di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè ad oggi ignoto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I. e di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Filomena Altamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 16.7.2013 e depositato il 24.7.2013, il cittadino extracomunitario S. J. impugna il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari del 23.01.2013, (notificato al ricorrente in data 17.05.2013), con il quale è stato disposto il rigetto della istanza di emersione da lavoro irregolare di cittadini extracomunitari ex art. 5 D.Lgs. 109/12, presentata in favore del medesimo dal datore di lavoro Ragone Francesca, con la seguente motivazione “in quanto la DPL ha espresso nei riguardi del datore di lavoro Francesco Ragone parere negativo”.
Il ricorrente lamenta:
Violazione o falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. 241/90 – Omessa comunicazione nei confronti del lavoratore del preavviso di rigetto;
Omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza- Eccesso di potere per manifesta genericità  -Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Difetto di istruttoria.
Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione, la quale ha prodotto, in data 22.10.2013, la relazione dello SUI con la quale si specifica:
– che il diniego è stato determinato dal parere negativo (non allegato ) della DPL;
– che è stato inoltrato preavviso di rigetto al datore di lavoro;
– che, a seguito di accesso agli atti da parte del avv. Adriano Pallesca, in data 17/07/2013, con nota 103233/SUI, si comunicava al predetto legale che avrebbe potuto perfezionare l’accesso agli atti
integranti la pratica in data 31/07/2013 ore 11:30;
– che contestualmente si informava “che – stante la circolare congiunta a firma del Ministero dell’Interno e Ministero de! Lavoro e delle Politiche Sociali, lo scrivente Sportello procederà  a convocare il lavoratore presso l’Ufficio per rilasciargli il permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Alla c.c. del 24.11.2013 la Sezione accoglieva (ord. N. 611/13) l’istanza cautelare, fissando per il merito la pubblica udienza del 26.11.2014.
In vista di detta udienza non sono avvenuti depositi delle parti.
Alla pubblica udienza del 26.11.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il gravame risulta fondato con assorbente riguardo alla mancata esternazione delle ragioni del diniego, dato che non costituisce valida motivazione il mero richiamo ad un – non meglio identificato – parere negativo della DPL, che non è stato allegato all’atto e non risulta prodotto neppure in giudizio dall’Amministrazione.
Invero, l’art. 3 della l. n. 241/1990 ha dettato puntuali indicazioni sulla struttura della motivazione, che deve «indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria»).Il co. 3 dello stesso articolo ha altresì disciplinato la motivazione per relationem, prevedendo che, qualora le ragioni della decisione risultino da altro atto dell’amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima debba essere indicato e reso disponibile anche l’atto cui essa si richiama.
L’omessa esternazione del percorso giustificativo e dell’iter logico seguito dall’amministrazione determina pertanto l’illegittimità  del provvedimento.
La natura della controversia (proposta con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato) induce a compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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