1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Esecuzione della sentenza di annullamento del permesso di costruire – Discrezionalità della p.A. – Cessazione della materia del contendere
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Principio della soccombenza – Deroga
1. Considerata la discrezionalità dell’Amministrazione (la quale può scegliere tra l’ordine di demolizione e l’irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva) nell’esecuzione della sentenza di annullamento del permesso di costruire, l’adozione del provvedimento ex art. 38 D.P.R. 6/06/2001, n. 380, determina la soddisfazione dell’interesse in executivis del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
2. Poichè l’ottemperanza ha richiesto da parte del Comune adempimenti complessi ed in parte indipendenti dai propri uffici (come, ad esempio, la relazione di stima dell’immobile) che hanno determinato difficoltà nella tempestiva esecuzione, le spese derogano alla soccombenza e sono integralmente compensate, salvo l’obbligo di rifondere il contributo unificato ex art. 13 T.U. spese di giustizia.
N. 01510/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2013, proposto da:
Francesco Sarcina, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Sarcina, Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n. 23;
contro
Comune di Trinitapoli, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele De Robertis, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, n.33;
nei confronti di
Pasquale Alfonso, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Pio Pinto, con domicilio eletto presso Antonio Pinto in Bari, Via Manzoni, n.93;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Puglia – Bari, Sezione III, n. 1001 del 23.5.2012 (la nomina di un commissario ad acta, come riservato in sentenza di ottemperanza n. 1695/2013 di questa Sezione).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinitapoli e di Pasquale Alfonso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Luigi D’Ambrosio, Francesco De Robertis e Michelangelo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1695/2013 di questa Sezione, è stato accolto parzialmente il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tar n. 1001/2012.
Con la summenzionata decisione si è dichiarato l’obbligo del Comune di Trinitapoli, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire n.101/2007 (disposto con la sent. n. 1001 del 23.5.2012), di valutare – entro 45 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza n. 1695/2013 – l’applicabilità dell’art. 38 tu. edil. all’immobile del sig. Pasquale Alfonso, escludendosene la demolizione e riservando al prosieguo la eventuale nomina di un commissario ad acta.
Con nota depositata il 25.9.2014, il Comune, in riferimento all’ottemperanza oggetto del presente incidente di esecuzione -dopo aver chiesto, in corso di causa, una proroga di giorni 60 per lo svolgimento dell’attività finalizzata all’ottemperanza, evidenziando la già avvenuta esecuzione di vari adempimenti necessari al fine di una corretta istruzione del provvedimento ex art. 38 tu.edil (quali la stima del valore dell’immobile per cui irrogare la sanzione, richiesta alla competente Agenzia del Territorio) – ha depositato in giudizio il provvedimento ex art. 38 tu. edil.
Ritiene il Collegio che l’adozione del summenzionato provvedimento, compendi in sè l’ottemperanza alla primigenia sentenza di questo Tar n. 1001/2012, in ossequio, peraltro, alle indicazioni conformative fornite dalla sentenza n. 1695/2013 (che ha evidenziato la discrezionalità dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza di annullamento, potendo essa, in alternativa all’ordine di demolizione, adottare il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria sostitutiva).
L’esecuzione integrale, per come chiarito, della sentenza per la cui ottemperanza si agisce, determina la soddisfazione dell’interesse in executivis del ricorrente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Le spese derogano alla soccombenza, in quanto l’attività esecutiva ha richiesto, da parte del Comune, adempimenti complessi ed in parte indipendenti dai propri uffici (v. la relazione della stima dell’immobile) che hanno determinato la difficoltà nella tempestiva esecuzione.
D’altro canto non può non evidenziarsi il comportamento puntuale del Comune che ha tenuto fede al dichiarato intento di eseguire spontaneamente la sentenza in esame.
Permane l’obbligo, per i resistenti in solido, di rifondere il contributo unificato, ex art. 13 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese integralmente compensate.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)