L’interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta e immediata, che dal provvedimento adottato dall’Amministrazione deriva alla posizione giuridica del ricorrente e, dunque, dall’individuazione del vantaggio concreto e immediato che egli conseguirebbe dall’accoglimento del ricorso; viceversa, non è possibile configurare un interesse al ricorso che rappresenti un vantaggio per il ricorrente solo in via mediata o potenziale. (Nel caso di specie, è stata ritenuta l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, trattandosi di mera contestazione delle decisioni discrezionali assunte dall’ente pubblico, titolare del potere gestionale).
N. 01511/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01024/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2007, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Loredana Papa, con domicilio eletto presso Loredana Papa in Bari, Via Calefati, n.133;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Convitto Nazionale Domenico Cirillo di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’annullamento
del verbale n. 17 del 06.11.2006 – conosciuto solo in seguito ad istanza di accesso del 28.02.2007- del Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale “D. Cirillo” di Bari, avente ad oggetto il mancato rinnovo della convenzione con l’ex INPDAP per l’a.s. 2007/2008 per i posti di semiconvitto, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e del Convitto Nazionale Domenico Cirillo di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Loredana Papa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS-, impugna il verbale del consiglio di amministrazione del convitto “Cirillo” n. 17 del 06.11.2006, con cui è stato espresso all’unanimità parere volto a porre fine al rapporto con l’Inpdap, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008. Il deliberato è relativo alla decisione di mancato rinnovo con il suindicato Istituto della convenzione, in base alla quale venivano riservati dei posti di semiconvitto ai figli di dipendenti statali assistiti dall’Inpdap, che contribuiva al pagamento di parte della retta annuale.
La ricorrente contesta la scelta ritenendola arbitraria e lesiva degli interessi della scuola e della collettività , oltre che del diritto allo studio.
Evidenzia il nocumento del proprio affidamento sulla prosecuzione della Convenzione, in base al quale ha confidato di poter iscrivere il proprio figlio al convitto “Cirillo”, usufruendo delle relative agevolazioni, da cui conseguirebbero ingenti danni di natura patrimoniale.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 695 del 30.08.2007 è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.
All’udienza pubblica del 12.11.2014, sentita la difesa delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, tanto da poter ritenere assorbita la questione a proposito della tempestività o meno del ricorso, determinata dalla mancanza di indicazioni circa il momento in cui è stato effettuato l’accesso ai documenti, per mezzo del quale la ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza dell’atto gravato.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui l’interesse a ricorrere non può prescindere da una puntuale verifica della lesione, concreta e immediata, che dal provvedimento adottato dall’Amministrazione deriva alla posizione giuridica del ricorrente e, dunque, dall’individuazione del vantaggio concreto e immediato che egli conseguirebbe dall’accoglimento del ricorso (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6657 del 5.12.02).
Inoltre, l’utilità che il ricorrente tiene a conseguire, sia essa finale o strumentale, deve derivare in via immediata e secondo criteri di regolarità causale dall’accoglimento del ricorso, non in via mediata da eventi incerti e potenziali.
Nel caso in esame l’atto gravato è, peraltro, privo dei connotati dell’imperatività , dell’autoritatività e dell’esecutorietà tipici dell’atto provvedimentale, tanto che la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
Ne deriva che alcun legittimo affidamento sulla stipula della convenzione può vantare la ricorrente, in capo alla quale non è riscontrabile alcuna posizione giuridica soggettiva riconosciuta meritevole di tutela dall’ordinamento.
Da ultimo giova rilevare l’autonomia organizzativa e decisionale dell’Ente, tenuto conto, altresì, che rientra nell’ampio potere gestionale la scelta ritenuta più idonea per l’organizzazione e lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
In tale contesto, le doglianze articolate dalla ricorrente non configurano alcun vizio di legittimità , bensì la mera contestazione – sotto il profilo dell’opportunità – delle decisioni assunte dal Convitto, vale a dire censure di merito non consentite nell’ambito del giudizio di legittimità .
In conclusione il ricorso va respinto in quanto inammissibile.
Il Collegio reputa congruo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, tenuto conto del comportamento processuale delle parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)