1. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Varianti – Approvazione con procedura unica semplificata – Presupposti – Fattispecie
2. Edilizia e urbanistica – Piani urbanistici – Varianti – Procedura unica semplificata – Modifica procedura – Condizioni – Fattispecie
1. Nelle ipotesi previste dagli artt. 21 della L.R. 56/80 e 12 della L.R. 20/2001, è ammessa l’approvazione di varianti di PRG con procedura unica semplificata – e cioè senza il passaggio regionale – quando le variazioni che esse apportano allo strumento di programmazione generale non assumono carattere di modifica dei parametri urbanistici e dei criteri informatori del PRG. (Nel caso di specie è stato ritenuto che (a) il trasferimento di volumetria da un comparto all’altro rientri nell’ipotesi dell’art. 12 della L.R. 20/2001, di adeguamento e rettifica del comparto che non determina incremento degli indici di fabbricabilità e/o riduzione di spazi pubblici e (b) la deperimetrazione delle aree destinate a verde pubblico rientri nelle condizioni previste dall’art. 21 della L.R. 56/80, essendo l’operazione compensata dal reperimento di una maggior quota di aree verdi).
2. Il mutamento del procedimento semplificato, seguito ab initio per l’adozione e approvazione del PUE e della variante, deve essere deciso e adottato dal Comune mediante il passaggio, in via di autotutela, alla procedura ordinaria di variante al PRG. (Nel caso di specie è stato rilevato che, prevalendo sugli atti interlocutori della Regione, il deliberato dell’organo comunale di adozione con procedura semplificata del PUE e delle sue varianti, permane in capo al Comune l’obbligo di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante di iniziativa privata).
N. 01523/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00913/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2014, proposto da:
Consorzio del Comparto Edilizio n.18 del P.R.G.C. di Molfetta, in persona del Presidente in carica Giulio Maria Orazio Corrado De Luca, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, via Dante, n. 25;
contro
Comune di Molfetta, rappresentato e difeso dall’avv. Nino Sebastiano Matassa, con domicilio eletto presso Nino Matassa, in Bari, via Andrea Da Bari, n. 35;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Molfetta sulla diffida notificata il 5.3.2014 a concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante del P.U.E. del Comparto n. 18 del P.R.G.C., adottata con delibera C.C. n. 43/12,
nonchè,
per l’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio con ordine al Comune di Molfetta di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PUE del Comparto n. 18 del P.R.G.C., adottata con delibera C.C. n. 43/12 e conseguentemente di approvarla variante con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempienza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Molfetta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Alberto Bagnoli e Rosa Volse;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Consorzio ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Molfetta sulla diffida del 9.1.2014 a concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PUE del PRGC – Comparto 18, ove ricadono le aree dei proprietari consorziati, variante adottata con delibera del Consiglio comunale n. 43/12, ai sensi dell’art. 21 l. r. 56/8.
Riferisce che il Comune, ricevuto da esso Consorzio il rapporto preliminare di verifica, trasmetteva gli atti alla Regione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, nonostante mediotempore fosse intervenuta la l.r. 4/14 che demanda ai Comuni la relativa competenza.
Senza riscontro è rimasta pure la diffida del 5.3.214, rivolta al Comune, a formalizzare entro 30 giorni la proposta di variante al piano esecutivo comprensiva del rapporto preliminare di verifica, poi a concludere nei 90 giorni successivi il procedimento di screening ambientale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 l.r. 44/2012 e ad adottare infine il provvedimento di esclusione della variante al piano esecutivo dalla VAS, con conseguente approvazione della stessa, entro i successivi 30 giorni.
Gravatosi del silenzio il Consorzio chiede quindi accertarsene l’illegittimità , dichiarare fondata la pretesa dedotta nella diffida del 5.3.2014 e ordinarsi di conseguenza al Comune di concludere il procedimento approvando definitivamente la variante al PUE adottata con la delibera consiliare n. 43/2012.
Si è costituito il Comune di Molfetta, negando la propria competenza a procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS della variante del PUE, della quale sarebbe invece investita la Regione in qualità di amministrazione competente, poichè la variante del PUE adottata con la delibera n. 43/12 implica una modifica sostanziale del PRG.
Aggiunge che la stessa Regione, con nota del 26.6.2014, ha chiarito che la variante al PUE, ha natura di variante ordinaria al PRG e che la delega ai Comuni del procedimento di verifica di assoggettabilità VAS, ai sensi della l.r. 4/14, riguarda solo i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni con procedura semplificata, in quanto non introducono varianti sostanziali al PRG.
Il Comune sostiene poi che, avendo esaurito i suoi adempimenti trasmettendo alla Regione, in data 28.8.2014, l’atto di formalizzazione della proposta di variante al piano, prevista dall’art. 8 comma 1 l.r. 44/2012, ogni atto di impulso del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS compete da allora alla Regione Puglia.
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere in linea di principio che i piani particolareggiati costituiscono strumenti di pianificazione esecutiva – nel rispetto delle previsioni dello strumento di pianificazione generale – di una parte limitata del territorio, eventualmente già frazionata dallo strumento generale con la individuazione dei comparti di minimo intervento, ai sensi dell’art 15 l.r. 56/80.
L’art. 21 della l.r. Puglia n. 56/80 prevede una procedura semplificata per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in variante ai piani generali che consente l’adozione e approvazione del piano particolareggiato esecutivo da parte del Consiglio comunale, qualora il piano contenga modifiche o varianti, variamente tipizzate dalla disposizione, a condizione che non incidano sui criteri informatori del PRG.
Parimenti l’art. 12 l.r. 20/2001 dispone che la deliberazione motivata del Consiglio comunale, che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti, non è soggetta all’approvazione regionale prevista dalla l.r. 56/80 quando la variazione deriva – per quanto di rilievo ai fini del decidere – da modifiche di perimetrazioni motivate da documentate, sopravvenute esigenze, quali imposizioni di nuovi vincoli o da adeguamento e/o rettifica delle unità di minimo intervento, che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.
Il denominatore comune alle due previsioni sta nella motivazione con la quale l’organo consiliare deve dar conto della sussistenza delle condizioni di legge che giustificano il ricorso al procedimento semplificato di approvazione del piano esecutivo (o della variante) in variante al PRG.
Venendo al caso in decisione, risulta dalla delibera consiliare n. 43/12 di adozione della variante al PUE, che le modifiche che esso apporta al PRG consistono:
a) nella conferma del mutuo trasferimento di volumetria – rubricato ai numeri 4) e 5) della delibera -stabilito dal PUE approvato con le delibere 66/08 e 77/08 del Consiglio Comunale, fra il comparto 18 e il comparto B3;
b) nella “deperimetrazione” – rubricata al numero 6) della delibera – resa necessaria dalla presenza di nuovi vincoli definiti dal PAI e dalle limitazioni allo sfruttamento edificatorio del suolo costituiti dalle zone di rispetto della rete ferroviaria; si tratta di un’area di mq 3.917, già destinata a verde pubblico dal PRG (fra il cavalcavia di via Berlinguer, via Gen. Amato e viale della Resistenza) che la variante destina ad uso fondiario e viabilità , recuperando mq 5.308,91 di verde pubblico in prossimità delle maglie C e D; ciò premesso la delibera dà atto che la “deperimetrazione” proposta non incide sui criteri informativi del PRG.
La stessa delibera, adottata ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80, qualifica la variante al PUE come variante al PRGC.
Occorre dunque stabilire, facendo applicazione dei principi passati in rassegna, se ricorrano, in specie, le ipotesi tipiche descritte dall’art. 21 l.r. 56/80 e dall’art. 12 l. r. 20/2001, che ammettono l’approvazione di varianti al PRGC con procedura unica semplificata, cioè senza il passaggio regionale quando le variazioni che esse apportano al PRG non assumono carattere di modifica dei parametri urbanistici e dei criteri informatori del PRG.
Il Collegio ritiene che il trasferimento della volumetria da un comparto ad un altro, che peraltro confluisce nella delibera n. 43/13 a titolo di conferma, perchè già approvato con la delibera 66/08 di approvazione del PUE, rientri pienamente nell’ipotesi prevista dal citato art. 12 l.r. 20/2001 di adeguamento e/o rettifica del comparto – quale unità di minimo intervento, secondo la definizione dell’art.51 penultimo comma l. 56/80 – che non comporta incremento degli indici di fabbricabilità e/o la riduzione delle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, trattandosi di mero trasferimento della cubatura già previsto e approvato dal PUE/2008.
Parimenti ricorrono le condizioni previste dall’art. 21 l. r. 56/80 per l’adozione della procedura semplificata di variante al PRG per la “deperimetrazione” delle aree destinate e verde pubblico, in parte qua destinata ad edilizia residenziale e viabilità .
L’operazione infatti è ampiamente compensata dal reperimento di una maggior quota di aree verdi (erroneamente la Regione nella nota del 24.6.2013 ritiene che la variante riduca il verde pubblico di PRG) che il Consiglio comunale ha ritenuto compatibile con i criteri ispiratori del PRG, chiarendo, per di più, che l’attuale variante ripropone la stessa organizzazione urbanistica e distributiva del piano approvato nel 2008 come pure immutati rimangono il tessuto viabile e la localizzazione degli standard, al netto delle modifiche imposte dai vincoli sopravvenuti.
Quanto agli altri aspetti (incoerenza del PUE con le NTA del PRG in materia di indici di fabbricabilità stabiliti dal PRG,) della variante, che la nota del 26.6.2013 della Regione Puglia ritiene non compatibili con il PRG, al punto di ritenere necessaria l’adozione del procedimento di variante ordinaria, il Collegio osserva che si tratta di rilievi non perspicui, che pare siano riferibili al PUE approvato con delibere 66/08 e 77/08, non alla variante di cui alla delibera n. 43/2013.
E’ tuttavia significativo il fatto che tutte le citate delibere siano state approvate con procedura semplificata ex art. 21 l. 56/80 con le motivazioni sopra viste.
E’ allora evidente che le eventuali antinomie fra il deliberato dell’organo comunale da un lato e la nota della Regione e quella del 28.8.2014 dall’altro – nota con la quale il Comune ha trasmesso alla Regione la delibera della Giunta comunale n. 74/14 per la formalizzazione della proposta di verifica di assoggettabilità della variante a VAS – non possono essere risolte facendo prevalere, sulla delibera del Consiglio che ha adottato la variante semplificata ai sensi dell’art. 2 l.r. 56/80, tali ultimi atti, meramente interlocutori e provenienti da funzionari della Regione e del Comune che non hanno il potere di qualificare (le delibere) i piani urbanistici e loro varianti come modifiche essenziali al PRG, promovendo il ricorso alla procedura ordinaria di approvazione.
Ogni diversa decisione sulla procedura da assumere in merito al mutamento del procedimento semplificato seguito ab initio per l’adozione e approvazione del PUE del 2008 e della variante proposta dal Consorzio, avrebbe dovuto essere assunta in via di autotutela dal Comune passando meliusreperpensa alla procedura ordinaria di variante al PRG.
Nulla di ciò essendo accaduto, permane l’efficacia anche nei confronti del Comune adottante delle predette delibere di adozione del PUE e sue varianti con procedura semplificata, con ogni conseguenza anche in punto di silenzio procedimentale sulla conclusione della procedura di screeening della VAS che vede nel Comune l’autorità competente ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. q) d.lg. 152/06, considerato che il Comune ha adottato e approvato il PUE ex art. 21 l. r. 56/80 e la stessa procedura ha seguito per la variante per cui è causa.
Il ricorso va pertanto accolto limitatamente all’obbligo del Comune di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante di iniziativa del Consorzio ricorrente.
Sulla fondatezza dell’istanza del Consorzio intesa ad escludere la assoggettabilità della variante a VAS questo Tribunale non può pronunciarsi, implicando detta indagine apprezzamenti tecnico-discrezionali riservati alla p.a.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Molfetta di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al piano urbanistico esecutivo adottata con delibera del Consiglio comunale n. 43/2013 entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Respinge le altre domande.
Dispone che, in caso di mancato adempimento nel termine predetto, provveda nell’ulteriore termine di 60 giorni, quale Commissario ad acta, il Responsabile del Servizio tecnico della Provincia di Bari o un idoneo funzionario da esso delegato.
Condanna il Comune di Molfetta al pagamento dell’eventuale compenso dovuto al Commissario adacta.
Condanna il Comune di Molfetta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500, oltre spese generali, IVA e CAP.
Contributo unificato rifuso, ai sensi dell’art. 13 comma 6 bis.1 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)