Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decreto ingiuntivo non opposto – Ammissibilità 

L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei decreti ingiuntivi non opposti, essendo gli stessi equiparati alle sentenze passate in giudicato del Giudice ordinario (cfr. art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.).

N. 01493/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01309/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1309 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Leoncini, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Ministero della Salute;

per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 854/2013 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 per la parte ricorrente il difensore avv. Luca Leoncini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 854 del 25 marzo 2013, il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso monitorio proposto da -OMISSIS-, ingiungeva al Ministero della Salute il pagamento della somma di € 15.119,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 2 legge n. 210/1992, nonchè € 595,00 per spese processuali.
Il decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato al Ministero della Salute in data 14 maggio 2013 e, non essendo stato opposto dallo stesso Ministero, in data 18 settembre 2013 veniva dichiarato esecutivo.
A seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 207 dell’11 febbraio 2014, il decreto veniva rinotificato in data 7 marzo 2014 munito della formula esecutiva.
Allo stato, l’odierno ricorrente è creditore delle somme indicate.
Perdurando l’inadempimento del Ministero della Salute, con il ricorso in esame -OMISSIS- agiva in giudizio dinanzi a questo Tribunale affinchè ordinasse al Ministero della Salute di Bari di eseguire l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 854/2013 relativamente alle somme in precedenza indicate.
Chiedeva, altresì, disporsi, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta ai fini della esecuzione del decreto ingiuntivo n. 854/2013 e la condanna del Ministero della Salute alle spese della presente procedura da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2014, la parte ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa, non avendo l’Amministrazione ancora adempiuto l’obbligazione di pagamento.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia fondato.
In primis, va rilevato che è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1 decreto legge n. 669/1996 convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1997.
E’, inoltre, pacifico che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione anche dei decreti ingiuntivi non opposti, essendo gli stessi equiparati alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario (cfr. art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm.).
Considerato che, in effetti, nella specie, non risulta l’adempimento da parte del Ministero della Salute al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda va accolta.
In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato al Ministero della Salute di pagare a -OMISSIS- le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 854/2013 del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, e precisamente € 15.119,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di rivalutazione dell’indennizzo percepito ai sensi dell’art. 2 legge n. 210/1992, nonchè € 595,00 per spese processuali.
Va fissato il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza per l’adempimento da parte dell’Amministrazione convenuta.
Per il caso di persistente inadempienza del Ministero della Salute, si nomina sin d’ora, il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà , su istanza di parte, all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Vanno, altresì, poste a carico del Ministero della Salute le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo, in considerazione del carattere seriale del contenzioso e della minima attività  processuale svolta, spese da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute di dare esatta esecuzione al decreto ingiuntivo n. 854/2013 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme indicate in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici, del Servizio Farmaceutico e della Sicurezza delle Cure – Ministero della Salute – Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dirigente del suo ufficio, il quale, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine, provvederà , su istanza di parte, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente.
Condanna il Ministero della Salute al pagamento di € 500,00, oltre accessori come per legge, in favore del ricorrente -OMISSIS-, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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