Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Gara – Servizi – Revoca di precedente aggiudicazione – Causa di esclusione ex art. 38, comma 1, lett. F) D.Lgs. n. 163/2006 – Insussistenza del fumus boni iuris – Effetti

Va respinta l’istanza cautelare, non sussistendo il fumus boni iuris, nella ipotesi in cui la revoca di una precedente aggiudicazione non rientra tra le circostanze per le quali sussiste l’obbligo dichiarativo in virtù del menzionato art. 38, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 163/2006; allorquando infatti detta circostanza si verifica in epoca antecedente alla stipulazione del contratto, non sono integrati i presupposti di una grave negligenza ovvero malafede in fase di esecuzione del contratto.

N. 00693/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01443/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2014, proposto da Ditta Tundo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Fidanzia in Bari, via Dante Alighieri, 33;
contro
Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Sarcina, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 3;
nei confronti di
Sicurezza e Ambiente s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Raffaello Perfetti, Alessandro Rosi e Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso l’avv. Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari,
– della determinazione n. 1305 del 14 ottobre 2014 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, in favore della ditta Sicurezza e Ambiente s.p.a., della gara per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
– dei verbali di gara della Commissione e della graduatoria finale;
– di tutti gli altri atti e provvedimenti specificamente indicati in ricorso;
nonchè per la declaratoria di inefficacia e/o nullità  del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il soggetto affidatario del servizio de quo;
e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società  ricorrente;
ovvero per il subentro nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto con l’impresa Sicurezza e Ambiente;
 
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima e di Sicurezza e Ambiente s.p.a.;
Vista la domanda di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Giovanni Calabro, su delega dell’avv. Giuseppe Mormandi, Nicola Sarcina, e Paolo Clemente, su delega dell’avv. Ignazio Lagrotta;
 
Rilevato che la rescissione contrattuale da parte del Comune di Albenga veniva comunicata dallo stesso Comune alla ditta controinteressata Sicurezza e Ambiente s.p.a. solo in data 11.6.2014, vale a dire quasi due mesi dopo il termine (15.4.2014) di presentazione delle offerte nella procedura indetta dal Comune di Casamassima; che, conseguentemente, alla data del 15.4.2014 la società  controinteressata non era nelle condizioni di poter dichiarare detta circostanza non ancora nota;
Rilevato, inoltre, che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006 “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ¦ f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività  professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; ¦”;
Ritenuto che la revoca di una precedente aggiudicazione (quella disposta dal Comune di Fontanafredda in favore di Sicurezza e Ambiente s.p.a.) non rientra tra le circostanze per le quali sussiste l’obbligo dichiarativo in virtù del menzionato art. 38, comma 1, lett. f) dlgs n. 163/2006, non essendo integrati i presupposti di una grave negligenza ovvero malafede in fase di esecuzione del contratto, trattandosi di situazione verificatasi in epoca antecedente alla stipulazione;
Ritenuto, conseguentemente, che non sussiste il presupposto cautelare del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare richiesta;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)