Commercio, industria, turismo – Contributi e sovvenzioni pubblici – Avviso pubblico – Autolimite dell’amministrazione – Effetti

Nel caso in cui la stessa Amministrazione si sia autovincolata alla disciplina dell’avviso pubblico che richiedeva, ai fini della valutazione di esaminabilità  delle istanze di accesso al contributo, la presentazione – tra l’altro – della mera attestazione del titolo di legittimazione attestante la piena disponibilità  dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimento, va accolta l’istanza cautelare avverso la deliberazione di giunta regionale che prevede già  in tale fase la allegazione dei contratti o atti relativi al possesso dell’immobile, in contrasto con quanto previsto dall’avviso che la richiede solo con riferimento alla fase di presentazione del progetto definitivo.

N. 00688/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01370/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1370 del 2014, proposto da:

Consorzio Costa dei Cavalieri, Cavallo Francesco & Figlio s.r.l., C.R. Costruzioni s.r.l., Fraver s.r.l., rappresentati e difesi dall’avv. Michele Didonna, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Didonna in Bari, Via Cognetti, 58;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Loffredo, con domicilio eletto in Bari, al Lungomare Nazario Sauro, 33; 

nei confronti di
Puglia Sviluppo s.p.a.; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della deliberazione di G.R. del 24 luglio 2014 n. 1528, pubblicata sul B.U.R.P. n.115 del 26.8.2014 comunicata ai ricorrenti avente a oggetto: “PO FESRb2007-2013. Asse VI. Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.10;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per le ricorrenti, ancorchè dalle medesime non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Didonna e Antonella Loffredo;
 

Rilevato in punto di fumus che l’avviso pubblico del 10 giugno 2010, così come modificato con Determina dirigenziale n. 642 del 12 aprile 2012, all’art. 11, comma 3, richiedeva, ai fini della valutazione di esaminabilità  delle istanze di accesso al contributo la presentazione, tra l’altro, di documentazione attestante l’avvio delle procedure relative all’ottenimento dei titoli abilitativi, (D.P.R. 380/01 e s.m. e L. 122/01) accompagnata dalla dichiarazione asseverativa del progettista e corredata dalla mera attestazione del titolo di legittimazione;
che solo con riferimento alla fase di presentazione del progetto definitivo (cfr. art 13 dell’avviso e art. 23, comma 3, lett. f) del R.R. del 30 dicembre 2009 n.36) era richiesta la presentazione dei contratti/atti attestanti la piena disponibilità  dell’immobile nell’ambito del quale viene realizzato il programma di investimento;
Rilevato, pertanto, che in tale fase procedimentale, in base alla disciplina dell’avviso pubblico cui la stessa amministrazione si è autovincolata, era sufficiente la mera attestazione del titolo di legittimazione, che, tra l’altro, risulta resa dalle ricorrenti ex D.P.R. 445/00;
Ritenuto, infine, che il complesso della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) accoglie l’istanza di misure cautelari ai fini del riesame.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)