Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Titolo edilizio – Incrementi volumetrici ex LL.RR. 14/2009 e 13/2008 – Cumulo – Impossibilità
Nei limiti del sommario esame proprio della fase cautelare non sembra possibile cumulare gli incentivi volumetrici previsti dalla l.r. 14/2009 (c.d. Piano casa) e quelli di cui alla l.r. 13/2008 (norme per l’abitare sostenibile).
N. 00679/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01334/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2014, proposto da:
Felice Riccheo, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo Felice Ingravalle, in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 185;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli Avvocati Isabella Palmiotti e Domenico Cuocci Martorano, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis, in Bari, Via Davanzati, n. 33;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota prot. n. 48934 del 23/24.09.2014, notificata il dì successivo, a firma del Dirigente del “Settore Edilizia Pubblica e Privata” del Comune di Barletta, di rigetto dell’istanza di “Permesso di Costruire per la demolizione e ricostruzione con incentivi volumetrici, ai sensi della l.r. n. 14/2009 e della l.r. n. 13/2008, del fabbricato sito in via A. Bruni nn. 57-59, angolo via Mons. Stellatelli”;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè non conosciuto, comprese, ove occorra,
– la nota prot. n. 23584 del 29.042014, notificata a Felice Riccheo il 02.05.2014, a firma del “Responsabile” del “Settore Edilizia Pubblica e Privata” del Comune di Barletta, resa ai sensi dell’art. 10 bis della 1. n. 241/1990, ad oggetto: “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della Sua istanza del 19 marzo 2014, prot. 16119, inerente ristrutturazione edilizia attraverso un intervento di demolizione di un edificio esistente ¦e ricostruzione di un nuovo fabbricato per residenze, posti auto e locale commerciale … alla via Achille Bruni 57-59, ang. Via Mons. Stellatelli”; nonchè, ove ulteriormente occorra,
per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’ottenimento del richiesto titolo edilizio indicato in epigrafe sul presupposto della cumulabilità degli incentivi volumetrici previsti dalle leggi regionali n. 13/2008 e 14/2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Massimo Felice Ingravalle e Giuseppe Caruso;
Rilevato,
– che il ricorrente agisce per realizzare un incremento della volumetria di un immobile fatiscente;
– che il provvedimento impugnato, nel negare la possibilità di cumulare gli aumenti di volumetria previsti dalla l.r. 14/2009 e dalla l.r. 13/2008, incide su un interesse pretensivo la cui insoddisfazione, allo stato, non è tale da esporre detto interesse a pericolo di danno grave e irreparabile;
– che le ragioni addotte a sostegno del cumulo degli incentivi volumetrici previsti dalla l.r. 14/2009 e l.r. 13/2008, ad un primo sommario esame, non sembrano manifestamente fondate, rimanendo riservata alla competente fase di merito la compiuta disamina delle dedotte censure;
– che la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)