1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Aggiudicazione gara –   Ordine esame tra ricorso principale e incidentale — Ricorso principale manifestamente infondato, inammissibile e/o improcedibile – Esame prioritario


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente –  Offerta tecnica –  Carenza elementi essenziali – Esclusione – Art. 46, comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 – Legittimità 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente  – Dovere di soccorso istruttorio ex art. 46, comma 1-bis D.Lgs. 163/2006 – Limiti

1. Secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, qualora il ricorso principale risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile risulta ammesso, per ragioni di economia processuale, esaminare quest’ultimo con priorità  rispetto al ricorso incidentale.


2. Dal principio di tassatività  della cause di esclusione dalle gare pubbliche espresso dal comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 deriva che l’esclusione dei candidati è possibile nel caso in cui gli stessi abbiano violato con la loro offerta prescrizioni espressamente imposte dal Codice, dal Regolamento attuativo o, comunque, dalla legge, oppure nelle ipotesi dei codificati vizi dell’offerta, ivi compresa la carenza di elementi essenziali ritenuti tali formalmente e sostanzialmente dalla stazione appaltante negli atti di gara, proprio al fine di qualificare o integrare il contenuto dell’offerta medesima.


3. Il principio del soccorso istruttorio “¦non può essere mai utilizzato per supplire a carenze dell’offerta sicchè non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità  di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi¦”( Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9).

N. 01469/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01708/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1708 del 2013, proposto da: 
Na.Gest. Global Service S.r.l. in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento di imprese con La Lucente S.p.A., in proprio e quale mandante del medesimo costituendo raggruppamento di imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Patrizio Leozappa, Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q. Sella, n. 36; 

contro
Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nunzia Ingrosso, con domicilio eletto presso Nunzia Ingrosso in Bari, viale della Resistenza, n. 48/F; 

nei confronti di
Emmegiesse S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A., Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Meridionale Servizi Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Francesco Paolo Bello in Bari, via Arcivescoco Vaccaro, n. 45 entrambe in proprio e rispettivamente quali mandataria e mandante del costituendo R.T.I. Emmegiesse S.p.A. – Meridionale Servizi Soc. Coop.; 

per l’annullamento
previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare
– del provvedimento di esclusione delle ricorrenti dalla procedura negoziata bandita per l’affidamento del “servizio di gestione integrata (global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis di Valenzano”, comunicato con nota prot. n. 200/2013 del 27 novembre 2013, nonchè dei relativi verbali di gara nn. 8 e 10 allegati;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva della predetta procedura negoziata alle controinteressate, comunicata via p.e.c. con nota prot. n. 201/2013 del 2 dicembre 2013, nonchè dell’allegato verbale di gara n. 9;
– di ogni altro atto o provvedimento presupposto o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti;
 

Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l. e delle società  Emmegiesse S.p.A. e Meridionale Servizi Soc. Coop.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 120, comma 10 e 74 del cod.proc.amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Giacomo Valla, avv, Nunzia Ingrosso e avv. Saverio Nitti, su delega dell’avv. F.P. Bello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il raggruppamento di imprese Na.Gest. Global Service S.r.l. – La Lucente S.p.A. è stato escluso dalla gara a procedura negoziata per l’affidamento del “servizio di gestione integrata (global service) del patrimonio immobiliare e dei servizi di supporto per il funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico Tecnopolis di Valenzano”, indetta da Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l. in data 8.2.2013.
L’esclusione era motivata in relazione alla mancata conformità  dell’offerta tecnica della ricorrente alle prescrizioni del disciplinare di gara in particolare per ciò che riguardava l’orario di espletamento del servizio di pulizia.
Con il ricorso in esame le società  Na.Gest. Global Service S.r.l. e La Lucente S.p.A. rispettivamente mandataria e mandante del raggruppamento di imprese Na.Gest. Global Service S.r.l. – La Lucente S.p.A. impugnano il suddetto provvedimento di esclusione, nonchè l’aggiudicazione definitiva del servizio suddetto evidenziandone l’illegittimità .
Con atti depositati rispettivamente in data 14.1.2014 e 13.1.2014, si sono costituiti in giudizio Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l. e la controinteressata R.T.I. Emmegiesse S.p.A. – Meridionale Servizi Soc. Coop., chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato in data 14.1.2014 la controinteressata ha presentato ricorso incidentale con il quale ha dedotto che la società  ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa ancor prima che venisse valutata la sua offerta tecnica.
Con Ordinanza di questo Tribunale n. 71 del 30.1.2014, confermata con Ordinanza n. 1269 del 26.3.2014 del Consiglio di Stato, la domanda cautelare è stata respinta.
All’udienza pubblica del 23 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. – Questo Collegio ritiene di pronunciarsi prima sul ricorso principale rispetto al ricorso incidentale in quanto manifestamente infondato.
In merito a tale scelta si osserva che secondo i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 25 febbraio 2014, qualora il ricorso principale risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile risulta ammesso, per ragioni di economia processuale, esaminare quest’ultimo con priorità  rispetto al ricorso incidentale.
2.- Con il primo ed articolato motivo di ricorso le società  Na.Gest. Global Service S.r.l. e La Lucente S.p.A. lamentano che l’esclusione non è stata determinata dall’applicazione di una specifica previsione della lex specialis di gara o dell’ordinamento vigente, ma in virtù di una valutazione relativa al contenuto dell’offerta tecnica formulata dalle ricorrenti medesime.
Più nello specifico, le ricorrenti sostengono da un lato che fosse oggettivamente impossibile ritenere il servizio offerto dal R.T.I. difforme da quello richiesto dalla stazione appaltante, dall’altro che anche nella denegata ipotesi in cui l’offerta del R.T.I. fosse stata in tesi difforme rispetto alle richieste del Disciplinare di gara o del Capitolato tecnico, la conseguenza non avrebbe dovuto essere l’esclusione dalla gara, ma semmai una valutazione di inadeguatezza in sede di attribuzione del punteggio tecnico.
Infine, le ricorrenti sostengono che la natura negoziata della procedura intrapresa dalla stazione appaltante imponesse, in ossequio ai principi di massima partecipazione e concorrenzialità  delle gare pubbliche, un approfondimento al riguardo ed una richiesta di chiarimento sul punto equivoco in esame dell’offerta presentata dal R.T.I., anche in ragione del principio di tassatività  delle cause di esclusione dai pubblici incanti sancito dall’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006.
Prima di procedere all’analisi dei motivi di ricorso sopra sintetizzati è necessario evidenziare con precisione la motivazione – di cui è stata data lettura nella seduta pubblica del 15.11.2013 – posta a base del provvedimento di esclusione del R.T.I.: la mancanza, nell’offerta tecnica presentata, dell’indicazione della disponibilità  di operai pulitori fuori dalla fascia oraria fra le ore 8.00 e le ore 18.00, quando invece, negli atti di gara era richiesto espressamente che le operazioni di pulizia dovessero espletarsi al di fuori dell’orario di lavoro definito nell’arco di tempo fra le ore 8.00 e le ore 18.00.
La Commissione di gara ha ritenuto che l’offerta del R.T.I. ricorrente non rispettasse una condizione/requisito di base particolarmente rilevante poichè atterrebbe all’orario di apertura e di funzionamento degli uffici delle Organizzazioni ospitate nel Parco incidendo direttamente sulle loro attività .
Per quanto riguarda l’asserita conformità  dell’offerta del R.T.I. rispetto alle prestazioni richieste nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico le ricorrenti evidenziano che laddove nell’offerta tecnica si fa riferimento alla “disponibilità ” di personale per il servizio di pulizia nella fascia oraria 8.00 – 18.00, doveva essere inteso non con riferimento al servizio principale (richiesto al di fuori di detta fascia oraria), ma come semplice messa a disposizione di personale anche durante la fascia oraria 8.00 – 18.00, ove se ne fosse presentata la necessità  per la stazione appaltante e a semplice richiesta, quale dunque prestazione accessoria e distinta rispetto a quella principale.
Le ricorrenti sostengono che tale interpretazione del contenuto dell’offerta tecnica fosse confermata dalla Relazione allegata all’offerta medesima, in cui sarebbe chiaramente ed analiticamente illustrato il servizio offerto, tra cui spiccherebbe il sub-elemento relativo alla “Pulizia ed igiene ambientale”. Più nello specifico, a pagina 82 di tale Relazione, verrebbero richiamati espressamente gli obblighi contrattuali previsti nel Capitolato e nei suoi allegati.
Secondo le ricorrenti, la Commissione avrebbe attribuito un significato del tutto arbitrario ai contenuti tecnici della loro offerta, mostrando addirittura indifferenza di fronte ai chiarimenti e alle precisazioni fornite dalle stesse, integrando così gli estremi del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere.
In merito, questo Collegio osserva che l’interpretazione fornita dalle ricorrenti del contenuto dell’offerta tecnica, nella parte in cui è indicata la disponibilità  di personale per il servizio di pulizia nella fascia oraria 8.00 – 18.00, come prestazione aggiuntiva, accessoria e distinta rispetto a quella principale, non trova alcun supporto nella Relazione Tecnica.
E’ vero che in essa è descritto in modo puntuale il servizio di pulizia, ma non vi è alcun riferimento, dal quale poter desumere, anche solo indirettamente o implicitamente, che le concorrenti intendevano offrire il servizio di pulizia fuori dalla fascia oraria 8.00 – 18.00.
Del resto neppure le ricorrenti sono state in grado di indicare in modo specifico da quale passaggio testuale della Relazione si dovesse desumere in modo chiaro che il servizio di pulizia veniva garantito fuori dalla fascia oraria 8.00 – 18.00.
Il generico richiamo agli obblighi contrattuali contenuto a pagina 82 della Relazione non è infatti sufficiente a rendere chiaro e univoco il contenuto dell’offerta tecnica sotto il profilo dell’orario in cui veniva garantito il servizio di pulizia.
Anche l’indicazione di un numero consistente di risorse umane non è in grado di dimostrare che sarebbe stato offerto un servizio di pulizia su tutto l’arco della giornata, ivi compresa, in aggiunta, la fascia oraria 8.00 – 18.00.
Non solo, la Relazione, a pagina sei, per quanto riguarda proprio il servizio di pulizia e igiene ambientale, facchinaggio e giardinaggio, riporta due tabelle indicanti per ogni figura professionale (Operai Pulitori, Giardinieri, Florovivaista e Addetti alla logistica), il numero di addetti, la fascia oraria di disponibilità  e l’eventuale reperibilità  (quest’ultima prevista unicamente per i servizi di pulizia igiene ambientale e portierato fiduciario).
Ebbene, per quanto riguarda gli operai pulitori, la fascia oraria di disponibilità  è indicata proprio dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì, mentre solo la reperibilità  è prevista per ore 24.
Tale precisa indicazione (distinta da quella relativa alla reperibilità , che ai sensi del punto sub 8) del Capitolato Tecnico, deve essere garantita, ove prevista, per tutto l’arco dell’anno e per tutte le 24 ore di giorni feriali, festivi o prefestivi) non può che riferirsi allo svolgimento della prestazione principale, effettiva ed ordinaria.
Alla luce di tali considerazioni, l’interpretazione della commissione di gara del contenuto dell’offerta tecnica delle ricorrenti, secondo la quale sarebbe stato garantito il servizio di pulizia nella fascia oraria 8.00 – 18.00 e non fuori di essa, risulta essere la più conforme al dato letterale, anche luce della tabella contenuta nella Relazione tecnica.
3. – Le ricorrenti sostengono inoltre che anche se sussistesse, in ipotesi, la difformità  dell’offerta da esse presentata rispetto alle indicazioni contenute negli atti di gara, le conclusioni – l’esclusione dalla gara – a cui sarebbe pervenuta la Commissione di gara sarebbero erronee ed illegittime.
Le ricorrenti evidenziano che nel Capitolato tecnico la prescrizione per cui “In generale tutte le operazioni di pulizia vanno effettuate al di fuori dell’orario di lavoro definito nell’arco di tempo fra le ore 8.00 e le ore 18.00” non può considerarsi una clausola essenziale, in quanto sarebbe la Stazione appaltante a riservarsi la possibilità  “di modificare in qualsiasi momento le fasce orarie comunicate, previo necessario preavviso alla Ditta Aggiudicatrice secondo tempi e modalità  che verranno precisate, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici o per altre temporanee esigenze stagionali”. Secondo le ricorrenti, se è previsto che la stazione appaltante possa unilateralmente modificare le fasce orarie di intervento, sarebbe evidente che l’indicazione eventualmente contenuta nel progetto tecnico dell’impresa partecipante non concerna un elemento essenziale predeterminato dalla lex specialis.
Ciò sarebbe confermato dalla bozza di contratto (art. 10, comma 4), parte integrante della documentazione di gara, dove si legge che modalità  e tempi delle prestazioni dovranno essere concordate con Tecnopolis e Innova.
Pertanto, secondo le ricorrenti, in ogni caso la stazione appaltante non avrebbe potuto comminare la sanzione dell’esclusione per la presunta essenzialità  dell’indicazione della fascia oraria di intervento.
Tale conclusione, a parere delle ricorrenti, apparirebbe ancor più decisiva, ove si tenga in considerazione la natura negoziata della procedura de qua che si connoterebbe per le sue caratteristiche di flessibilità  e che consentirebbe alle imprese anche di integrare eventuali carenze riscontrate nella domanda di partecipazione.
Infine, secondo le ricorrenti, nessuna prescrizione di gara imponeva di precisare in modo tassativo la fascia oraria di intervento e la sanzione della esclusione non verrebbe espressamente ricollegata ad alcuna norma dellalex specialis di gara.
In merito, preliminarmente, questo Collegio osserva che al punto 3 “Documentazione” dell’Allegato 4 – capitolato tecnico – alla lettera di invito, si legge “Le caratteristiche dei singoli servizi in cui si articola l’affidamento sono specificati nei documenti di seguito indicati e che come allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Tecnico”, tra cui è compreso l’Allegato I. “Pulizia e Igiene ambientale”. Successivamente si precisa che “In questo documento e nei collegati allegati sono descritte le specifiche minime da assumere a riferimento per la realizzazione dei servizi oggetto della gara”. Ebbene, nell’Allegato I, al punto I.1 “Pulizia ambienti” si evidenzia che “Il servizio di Pulizia consiste nella pulizia di locali e arredi da effettuarsi in conformità  a quanto di seguito riportato¦” e al successivo punto sub I.1.1. è riportata proprio la clausola secondo la quale “In generale tutte le operazioni di pulizia vanno effettuate al di fuori dell’orario di lavoro definito nell’arco di tempo fra le ore 8.00 e le ore 18.00”.
Dalla collocazione sistematica di tale clausola ne deriva la sua natura di specifica minima “da assumere a riferimento per la realizzazione dei servizi oggetto della gara”.
L’essenzialità  della specifica minima introdotta dalla clausola suddetta si può facilmente desumere anche dai seguenti documenti di gara che risultano agli atti:
– Disciplinare di gara che, nella Parte Terza “Presentazione offerta”, in relazione all’offerta tecnica precisa che “I concorrenti, nel documento di offerta tecnica, dovranno descrivere la propria migliore offerta, predisponendo una relazione progettuale che: contenga tutti gli elementi atti a definire compiutamente le attività  da realizzare, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento, descriva le modalità  di realizzazione delle attività  individuate e i relativi tempi di esecuzione, con diretto riferimento alle caratteristiche tecniche considerate ai fini dell’aggiudicazione”;
– Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti, allegato alla lettera di invito che, alla lettera C, punto 5 “Rischi che l’appaltatore può introdurre nelle aree oggetto dell’appalto”, dispone che “Per abbattere i rischi interferenti dovuti alle attività  svolte dall’appaltatore gli interventi di pulizia verranno effettuati in orari diversi da quelli dei lavoratori del parco e in assenza di utenza esterna. Solo nel caso in cui ricorrono particolari esigenze è prevista la contemporaneità  di più attività “;
– Disciplinare di gara che, all’art. 1.1. “Caratteristiche tecniche”, evidenzia che i servizi oggetto dell’appalto sono stati aggregati in specifiche classi di prestazioni omogenee e che la classe di cui fa parte il servizio di pulizia pesa, sul totale dell’ammontare dell’appalto, per il 57%.
Il carattere essenziale della specifica minima di cui alla clausola contenuta nel Capitolato Tecnico “In generale tutte le operazioni di pulizia vanno effettuate al di fuori dell’orario di lavoro definito nell’arco di tempo fra le ore 8.00 e le ore 18.00”, anche alla luce dell’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163 del 2006, (che secondo la ricorrente risulterebbe violato con la comminatoria dell’esclusione di che trattasi) rende legittima l’esclusione dalla gara delle ricorrenti.
Il comma 1 bis dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163 del 2006 dispone che “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali¦”.
Dal principio di tassatività  della cause di esclusione dalle gare pubbliche espresso dalla norma suddetta, per quanto riguarda la presentazione dell’offerta, deriva che l’esclusione dei candidati è possibile nel caso in cui gli stessi abbiano violato con la loro offerta prescrizioni espressamente imposte dal Codice, dal Regolamento attuativo o, comunque, dalla legge, oppure nelle ipotesi dei codificati vizi dell’offerta, ivi compresa la carenza di elementi essenziali ritenuti tali formalmente e sostanzialmente dalla stazione appaltante negli atti di gara, proprio al fine di qualificare o integrare il contenuto dell’offerta medesima (sul punto vedasi T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 27 marzo 2013, n. 880).
Sul punto, è stato osservato che “l’elemento essenziale dell’offerta, cui la norma riconduce la possibilità  di prevedere legittimamente l’esclusione dalla gara senza incorrere nella sanzione della nullità  della clausola del bando, può essere riferita, non solo agli elementi formali della stessa contemplati direttamente o indirettamente, ma anche ad altri aspetti, sostanziali, ritenuti “a monte” (nel bando o nel disciplinare) qualificanti dalla stessa Amministrazione appaltante, di guisa che la loro assenza renderebbe “incompleta” l’identificazione e/o il contenuto dell’obbligazione programmata in sede di gara e posta a fondamento stesso dell’esecuzione dell’appalto” (T.A.R. Sicilia-Catania, sez. IV, 27 marzo 2013, n. 880; In merito vedasi altresì T.A.R. Trento-Trentino Alto Adige, sez. I, 7 febbraio 2013, n. 41).
E’ stato altresì evidenziato che “¦la difformità  dell’offerta rispetto alle prescrizioni della legge di gara corrisponde ad un vizio idoneo a determinare la comminatoria dell’esclusione nel rispetto della par condicio fra i partecipanti, a maggior ragione quando tale conseguenza sia prevista dalla lex specialis di gara. Le caratteristiche minime richieste dal capitolato tecnico costituiscono, invero, elementi essenziali dell’offerta, rispondenti ad un rilevante interesse della stazione appaltante, perchè relative all’oggetto del contratto richiesto dalla stazione appaltante. Come, infatti, affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa, nelle procedure ad evidenza pubblica l’esclusione è configurabile quando risultino violate prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse sostanziale della stazione appaltante e, quindi, sottese ad un fine essenziale perseguito con la gara, ovvero quando dal contesto della lex specialis emerga con palese evidenza che l’inosservanza di alcune sue previsioni comporterebbe, comunque ed inevitabilmente, in ragione del loro contenuto, l’esclusione. Tale orientamento giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con la modifica dell’art. 46 del d. lgs. 163/2006 mediante l’introduzione del comma 1 bis¦” (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 20 marzo 2013, n. 731).
Il Collegio, sul piano documentale, evidenzia ulteriormente che:
– nell’Allegato 2 – offerta tecnica – alla lettera di invito si precisa che “La busta “B – Offerta per l’affidamento di servizi integrati – Offerta Tecnica” dovrà  contenere, a pena di esclusione: (¦) b) una Relazione Tecnica (¦) dalla quale si deducano in modo completo e dettagliato la proposta progettuale, le caratteristiche e le modalità  di prestazione dei servizi offerti, con riferimento ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico. (¦) In particolare, la Relazione Tecnica dovrà  essere redatta in modo da evidenziare completamente e dettagliatamente: la conformità  a quanto richiesto dal Capitolato Tecnico, tutti gli elementi che la Ditta Offerente riterrà  utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta con riferimento ai criteri di valutazione stabiliti nel capitolato tecnico, sia nelle componenti strettamente riferite ai requisiti richiesti e sia nelle parti collegate ai miglioramenti che l’offerente propone (¦). Si fa presente che il soddisfacimento di ogni requisito richiesto dal Capitolato Tecnico deve essere chiaramente desumibile dalla dichiarazione e/o dalla documentazione inclusa nell’Offerta Tecnica. L’Offerente dovrà  richiamare, nell’ambito di questa Relazione Tecnica, le diverse azioni operative dei Servizi così come espressamente indicate, in termini di specifiche minime, nel Capitolato Tecnico ed evidenziare quei servizi aggiuntivi e/o modalità  di erogazione differenti e migliorative che intende proporre. In mancanza di tale evidenza, il requisito sarà  considerato o non soddisfatto o le proposte migliorative non accettate; nel primo caso il non rispetto di una o più di una delle condizioni/requisiti indicati è considerato come non soddisfacimento delle prescrizioni di base e comporta l’automatica esclusione dell’Offerente, mentre nel secondo caso le proposte migliorative non saranno considerate ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio” e che:
– nel Disciplinare di gara che, alla lettera f. 4) dell’art. 4.3.1., è prevista come causa di esclusione il “contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di gara e relativi allegati, ancorchè non indicate nel presente paragrafo”.
In conclusione, dalla lettura complessiva degli atti di gara, si evince chiaramente che per la stazione appaltante era essenziale che il servizio di pulizia venisse espletato fuori dalla fascia oraria 8.00 – 18.00.
Tale prescrizione, imposta ai concorrente a pena di esclusione quale specifica minima, non ha il carattere nè dell’irragionevolezza, nè della sproporzionalità , nè della illogicità , rispondendo all’ interesse sostanziale della stazione appaltante ben esplicitato nel Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti: “Per abbattere i rischi interferenti dovuti alle attività  svolte dall’appaltatore gli interventi di pulizia verranno effettuati in orari diversi da quelli dei lavoratori del parco e in assenza di utenza esterna.”.
E’ la disciplina specifica sul contenuto dell’offerta a stabilire che le stazioni appaltanti possano richiedere gli elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del solo principio di proporzionalità , in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità  dell’offerta (Sul punto vedasi TAR Roma-Lazio, sez. II, 19 febbraio 2013, n. 1828).
Pertanto, le condizioni e i requisiti ulteriori richiesti dalle stazioni appaltanti debbono rispondere all’interesse sostanziale dell’amministrazione e essere ragionevoli, proporzionati e non discriminatori.
La stazione appaltante ha il solo limite di non imporre condizioni a cui non corrisponda un suo effettivo vantaggio, nè può pretendere adempimenti troppo onerosi rispetto ai valori procedimentali da garantire.
3. – Per quanto riguarda, inoltre, l’asserita necessità  da parte della stazione appaltante di attivare, nel caso di specie, il soccorso istruttorio, in generale si osserva che quest’ultimo “¦ è volto a chiarire e completare dichiarazioni, certificati o documenti comunque già  esistenti, a rettificare errori materiali o refusi, ma non certo a consentire integrazioni o modifiche della domanda (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il principio del soccorso istruttorio “¦non può essere mai utilizzato per supplire a carenze dell’offerta sicchè non può essere consentita al concorrente negligente la possibilità  di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi¦”( Cons. Stato, Ad. Plen. 25 febbraio 2014, n. 9).
Più nello specifico, quando, come nel caso di specie, l’offerta manchi di elementi sostanziali, ritenuti “a monte” (nel bando o nel disciplinare) qualificanti dalla stessa Amministrazione appaltante, di guisa che la loro assenza renderebbe “incompleta” l’identificazione e/o il contenuto dell’obbligazione programmata in sede di gara e posta a fondamento stesso dell’esecuzione del contratto, non è possibile precisare successivamente l’offerta, attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, in quanto ciò determinerebbe una integrazione postuma della stessa, con violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
In merito, la Corte di Giustizia UE ha evidenziato che l’Amministrazione aggiudicatrice non può richiedere chiarimenti ad un candidato, la cui offerta essa ritiene “imprecisa” o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, venendo altrimenti a violare il principio della par condicio (Corte di Giustizia europea, 29 marzo 2012, n. 599).
4. – Infine, per quanto riguarda l’osservazione secondo la quale nella procedura negoziata sarebbe consentita una fase di negoziazione tra la stazione appaltante ed i concorrenti, ci si limita ad osservare che questo non significa che l’impresa concorrente possa modificare un’offerta non conforme alle prescrizioni della lex specialis, in quanto ciò determinerebbe la violazione del principio di par condicio, principio che deve essere rispettato anche nelle procedure negoziate.
In conclusione, l’esclusione dalla gara disposta dalla stazione appaltante nei confronti del R.T.I. ricorrente, deve ritenersi legittima.
Il primo motivo di ricorso, pertanto, risulta essere infondato e va respinto.
5. – L’infondatezza del primo motivo di ricorso determina l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso con il quale si va valere l’illegittimità  derivata (dall’illegittimità  dell’esclusione del ricorrente) dell’aggiudicazione dalla gara.
6. – In definitiva, il ricorso principale non può trovare accoglimento perchè infondato, per le considerazioni dianzi espresse e va quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale.
6. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Condanna le società  Na.Gest. Global Service S.r.l. e La Lucente S.p.A., in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più accessori di legge a favore di Tecnopolis – Parco Scientifico e Tecnologico S.c.r.l. e complessivamente in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) più accessori di legge a favore di R.T.I. Emmegiesse S.p.A. – Meridionale Servizi Soc. Coop.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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