Pubblica sicurezza – Gioco e scommesse – Licenza – Centro scommesse – Rigetto – Effetti su attività sala giochi
Il provvedimento di rigetto dell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., per la elaborazione e la trasmissione per via telematica di dati aventi ad oggetto proposte di scommesse sportive, non incide sulla separata e distinta attività di gestione di sala giochi e di internet point svolta dall’istante.
N. 00673/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01354/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2014, proposto da:
Ciro Davide Padalino in proprio e in qualità di titolare dell’ impresa individuale “All Inn”, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Tronci, Angela Gemma, Antonello Vito Daprile, con domicilio eletto presso A. Daprile in Bari, Via A. Gimma, n.147;
contro
Questura di Foggia in persona del Questore pro tempore, Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto emesso in data 19.6.2014, notificato in data 28.6.2014, con cui il Questore della Provincia di Foggia ha respinto l’istanza proposta dall’odierno ricorrente al fine di ottenere il rilascio della licenza ex art. 88 del R.D. 18.6.1931, n. 773 per l’attività di trasmissione dati, nel locale dell’impresa del ricorrente “All Inn” sito in Foggia, Via Marchese De Rosa, n. 56, per conto del bookmaker austriaco “SKS365 Group GmbH”;
nonchè di tutti gli atti antecedenti, presupposti, successivi, connessi, conseguenti e/o consequenziali a quelli di cui sopra, allo stato ancora ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura della Provincia di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Flavia Risso;
Uditi per le parti i difensori avv. Federica Frasca, su delega dell’avv. Angela Gemma, per il ricorrente;
Considerato che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, non pare sussistere nel caso di specie il fumus boni iuris, tenuto conto della disciplina vigente in Italia che, anche di recente, è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione Europea dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
Considerato che, in ogni caso, le questioni sottese al ricorso de quo necessitano di approfondimenti in sede di merito;
Tenuto altresì conto che, come risulta dalla documentazione depositata dal ricorrente in sede di camera di consiglio, presso i locali in Foggia, alla Via Marchese De Rosa, n. 56 il ricorrente stesso gestirebbe una sala giochi e un’attività di internet point;
Considerato che le attività suddette non sembrano essere in alcun modo compromesse dal provvedimento oggetto di impugnazione che respinge esclusivamente l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’art. 88 del TULPS, per la elaborazione e la trasmissione per via telematica di dati, aventi ad oggetto proposte di scommesse sportive formulate da clienti/scommettitori ed indirizzato ad allibratore estero (per conto della Società : SKS365 Group GmbH, titolare del marchio Planetwin 365, con sede in Innsbruch) e che, pertanto, non pare sussistere neanche il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge la domanda di misure cautelari.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18.6.2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)