Professioni e mestieri – Abilitazione professionale – Avvocato – Prova scritta – Valutazione – Voto numerico – Insufficienza – Condizioni 

In tema di esame per l’accesso al corso per l’abilitazione alla professione forense, il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici oltre che di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell’iterlogico seguito nella correzione (come peraltro previsto dall’art. 46, co.5, l. 31 dicembre 2012, n.247 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), impedendo al candidato di avere effettiva contezza degli errori commessi ed incidendo dunque sulla sua effettiva possibilità  di difesa dinanzi al G.a. Pertanto in sede cautelare deve disporsi l’obbligo in capo alla commissione esaminatrice, con diversa composizione ed insieme ad almeno altri dieci elaborati scritti di altrettanti candidati estratti a sorte cui pure attribuire un nuovo giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato, da garantirsi con l’utilizzo di specifiche modalità , di riesaminare, apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, le prove scritte del candidato che abbia impugnato il giudizio di non idoneità  e non ammissione alle prove orali, in corso di svolgimento all’atto della presentazione dell’istanza cautelare. 

N. 00650/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01317/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2014, proposto da:

Domenico Andrea Lisi, rappresentato e difeso dall’avv. Dorotea D’Amico, con domicilio eletto presso Dorotea D’Amico in Bari, corso Italia N. 19/C;

contro
IV Sottocommissione Esami Avvocato preso la Corte d’Appello di Bologna, Ministero della Giustizia, Commissione Centrale esami di Avvocato, Commissione esami di avvocato prsso la Corte d’Appello di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del giudizio di non idoneità  e di non ammissione alle prove orali del corso per l’abilitazione alle professione di avvocato;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IV Sottocommissione Esami Avvocato preso la Corte d’Appello di Bologna, Ministero della Giustizia, Commissione Centrale esami di Avvocato, Commissione esami di avvocato prsso la Corte d’Appello di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Michele Mascolo, su delega dell’avv. Dorotea D’Amico, per il ricorrente;
 

Ritenuto che, seppur ad un sommario esame proprio della fase cautelare, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che si è venuto recentemente ad affermare (ex multis Tar Lazio, sez. III, ord. 15 settembre 2014, n. 4373; ord. 11 settembre 2014, n. 4280; T.A.R. Calabria – Catanzaro, 3 ottobre 2014, n. 535), parrebbe fondata la censura di difetto di motivazione, atteso che il voto numerico appare inadeguato in assenza della predeterminazione di criteri specifici e di annotazioni a margine degli elaborati che diano contezza dell’iter logico seguito nella correzione;
Considerato che tale modus operandi, invero, oltre ad incidere sulla effettiva possibilità  di difesa delle proprie ragioni dinanzi al giudice amministrativo, impedisce al candidato di avere effettiva contezza degli errori in cui è incorso;
Tenuto conto che l’art. 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, richiede che il voto numerico trovi giustificazione nelle annotazioni a margine degli elaborati e che tale disposizione, ancorchè non applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo;
Tenuto conto che sussiste altresì l’allegato pregiudizio grave e irreparabile consistente nel rischio di vedersi sottrarre la possibilità  di essere utilmente ammesso alla prova orale che è in corso di svolgimento;
Ritenuto, pertanto, che sussista l’obbligo di riesaminare gli elaborati del ricorrente apponendo le annotazioni necessarie a far emergere l’iter logico seguito, in commissione con diversa composizione ed insieme a quelli estratti di altri candidati (in numero minimo di dieci), attribuendo anche a questi ultimi un giudizio ai soli fini di assicurare l’anonimato;
Considerato che l’anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente assegnati, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità  dei candidati;
Ritenuto che la correzione dovrà  essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto, infine, che le spese di questa fase cautelare possano essere integralmente compensate, attesa la peculiarità  delle questioni sottese alla decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie, ai soli fini del riesame e nei termini di cui in motivazione, la domanda cautelare.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 18.6.2015.
Compensa, tra le parti, le spese di giudizio della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)