1. Edilizia e urbanistica – Attività  di pianificazione  – Piano urbanistico generale  (PUG) – Conformità  al Piano di assetto idrogeologico (PAI) – Accertamento in fase di istruttoria e dopo l’adozione – Legittimità 


2. Edilizia e urbanistica – Attività  di pianificazione – Piano urbanistico generale (PUG) – Documento programmatico preliminare  – Pianificazione sovraordinata (PUTT/P e PAI)  – Invarianti strutturali  – Correlazione

3. Edilizia e urbanistica – Attività  di pianificazione – Piano urbanistico generale (PUG) – Disparità  di trattamento – Sindacato giurisdizionale – Limiti

1. Non è annullabile un piano urbanistico generale rispetto al quale il parere dell’autorità  di bacino di conformità  al PAI sia intervenuto dopo l’adozione ma in fase di istruttoria avvenuta durante la conferenze di servizi convocata,  ai sensi della l. r. 27 luglio 2001, n. 20 dal Sindaco per apportare le modifiche derivanti dal recepimento delle osservazioni pervenute a seguito dell’adozione del piano, risultando, in tal modo, pienamente attuate le garanzie partecipative.
2. La conformità  del piano urbanistico generale alla pianificazione sovraordinata (nella specie PUTT/P e PAI) è prevalente rispetto alla sua coerenza con il documento programmatico preliminare, dovendo obbligatoriamente recepire in via derivata le invariati strutturali presenti sul territorio comunale, come imposte dai piani sovraordinati e dalle leggi  regionali e statali (nella specie, dalle cartografie della pianificazione sovraordinata citata l’area di interesse dei ricorrenti risultava compresa in un bacino idrografico secondo il PAI, con imposizione di un vincolo di inedificabilità  assoluta e con affermazione dell’area di valore paesistico ambientale da parte del PUTT/P  e conseguente prescrizione di misure disalvaguardia sul suolo dei ricorrenti relativamente all’area annessa e all’area di pertinenza del bacino idrografico, nonchè nell’area protetta Lama Belvedere, come perimetrata ai sensi della l. r. 19 luglio 1997. 
3. Il sindacato giurisdizionale sulle scelte pianificatorie comprese in un piano urbanistico generale (PUG) è ammesso entro i limiti dell’illogicità  e manifesta irragionevolezza insussistenti nel caso di specie: la disparità  di trattamento asserita in ricorso non era stata provata ed era stata postulata rispetto a situazioni  – quella del ricorrente e quella dei proprietari dei suoli a valle dell’area di interesse – non identiche tra di loro. 

N. 01338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2011, proposto da: 
Giovanni Ancona, Onofrio Ancona, Mario Ancona, rappresentati e difesi dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta, in Bari, via Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Pierluigi Nocera, Lorenzo Dibello, con domicilio eletto presso Francesco Semeraro, in Bari, via Dante n. 51; Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci, in Bari, via Nazario Sauro n. 33; Provincia di Bari; 

per l’annullamento
della delibera del Consiglio Comunale di Monopoli n. 68 del 22.10.2010 di approvazione definitiva del piano urbanistico generale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli e della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Saverio Profeta, Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono proprietari di terreni siti nel Comune di Monopoli identificati in catasto al foglio 17 particelle 25, 35, 36, 100, 102 e 121, ricadenti in una zona che il Documento programmatico preliminare del Comune destina a nuovi insediamenti residenziali.
Detti terreni sono attraversati da un corpo idrico, definito dai ricorrenti “canale di scolo delle acque piovane di origine antropica”, che il Piano di assetto idrogeologico della regione Puglia inserisce in una sottile fascia di pericolosità  idraulica, mentre a sud del suolo dei ricorrenti è identificata una vasta area ad alta pericolosità  idraulica in corrispondenza della cosiddetta Lama Belvedere, un alveo naturale scavato dall’erosione delle acque meteoriche che si incunea nella città  di Monopoli.
I ricorrenti lamentano l’irrazionalità  delle scelte urbanistiche del Comune perchè secondo il PUG strutturale il suolo di loro proprietà  è inserito fra le invarianti strutturali a prevalente valore paesistico e ambientale come lama – area annessa e area di pertinenza e nel PUG programmatico manca di qualsivoglia tipizzazione , mentre i suoli più a sud, che secondo il PAI presentano il massimo rischio idraulico, sono destinati a nuovi impianti residenziali con previsione, che nonostante la prescrizione di opere di contenimento delle acque, i ricorrenti ritengono in aperto contrasto con il PAI.
I deducenti evidenziano inoltre che, in sede di approvazione del PUG, l’osservazione da essi proposta, finalizzata ad ottenere la tipizzazione dei suoli come ambiti di trasformazione residenziale o aree di cessione compensativa, utili cioè ad incrementare i diritti edificatori di altri suoli dello stesso titolare, è stata parzialmente accolta.
Allo stato attuale la parte di suolo dei ricorrenti attraversata dal corpo idrico in questione è classificata come area a pericolosità  idraulica limitata, mentre a destra e sinistra del corso d’acqua il PUG individua un’ampia fascia – area annessa – individuata come lama, compresa fra le invarianti strutturali a prevalente valore paesistico ambientale, mentre per la parte residua ed oltre l’area annessa il suolo è destinato a insediamenti per nuovi impianti per residenza e attività .
Inoltre, avendo l’Autorità  di bacino espresso parere negativo sul PUG con nota prot.3081 del 22 marzo 2010, la Regione ha deliberato di non attestarne la conformità  al DRAG, e la successiva conferenza di servizi promossa dal Comune il 24.6.2010 non avrebbe sortito l’effetto di adeguare il PUG alla pianificazione sovraordinata.
I ricorrenti articolano quindi due motivi di ricorso:
1) violazione degli articoli 4 e 11 della l.r. 20/2001, violazione dell’art. 20 NTA del PAI, violazione della parte IV del DRAG, perchè il PUG è in contrasto con il PAI – laddove vieta interventi edilizi in un’area, ove ricade il suolo dei deducenti, che non presenta rischio idraulico – e con il DRAG, che impone che il PUG sia conforme al PAI; inoltre il PUG non è stato sottoposto all’Autorità  di bacino ai fini del rilascio del prescritto parere di conformità  al PAI, che costituisce presupposto necessario per l’adozione;
2) eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, irrazionalità , contraddittorietà , in quanto il rischio idrogeologico riguarda una limitatissima fascia del suolo dei ricorrenti, quella adiacente al canale di scolo, che in caso di allagamento non provocherebbe danni, da ritenersi invece disastrosi in caso di allagamento dei suoli limitrofi destinati dal PUG, al contrario del suolo dei ricorrenti, a insediamenti abitativi, nè ricorrerebbe un particolare valore paesaggistico dell’area dei ricorrenti che ne giustifichi il vincolo di invarianza strutturale, in quanto situato in una zona di confluenza delle direttrici di transito urbano ed extraurbano.
La Regione Puglia si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto il terreno dei ricorrenti sarebbe attraversato da un bacino idrografico, la lama Belvedere, sottoposto dal PUTT/T a vincolo che non consente la realizzazione di insediamenti residenziali per una estensione variabile per i corsi d’acqua da 100 a 150 metri dalle sponde (area annessa); inoltre la lama Belvedere figura nell’elenco delle aree naturali protette di cui alla l. r. n. 19/97, onde è inevitabile, come emerso nella Conferenza di servizi del 24 giugno 2010, che i piani urbanistici inseriscano i suoli attraversati dalla lama fra le invarianti strutturali a prevalente valore paesistico -ambientale; infine, secondo la Regione, sarebbero insindacabili le residue scelte pianificatorie del Comune, sia perchè l’asserita disparità  di trattamento postula l’identità  delle situazioni comparate, in specie mancante, sia perchè l’eventuale contrarietà  dei vincoli posti del PUG rispetto al PAI e al DRAG è solo apparente, posto che essi sono coerenti con il PUTT che recepisce entrambi e soprattutto con la l.r. 19/1997, che conforma tutti i piani urbanistici.
Il Comune di Monopoli contesta la natura antropica del corpo idrico che attraversa i suoli dei ricorrenti e sostiene si tratti invece di un corso d’acqua naturale ricadente nel reticolo idrografico della lama Belvedere, contesta inoltre l’asserita difformità  del PUG rispetto al PAI, che assume invece perfettamente coerenti,perchè la cartografia del PUG sarebbe la risultante della trasposizione della cartografia del PAI e del reticolo idrografico in essa riportato e identificato come invariante strutturale da tutelare imponendo una fascia di rispetto – area annessa – di 75 metri e vincoli di natura paesaggistica nei tratti più significativi in prossimità  dei suoli dei ricorrenti; produce infine il parere di conformità  del PUG al PAI rilasciato dall’Autorità  di bacino (ADB) il 14 luglio 2010 che supera il precedente parere negativo.
Il ricorso è infondato.
Infatti non è condivisibile la tesi secondo la quale il PUG sarebbe illegittimo in mancanza del previo parere positivo dell’ADB.
In verità , benchè in precedenza l’ADB si fosse espressa negativamente con parere del 22.3.2010 in quanto era intervenuta, dopo l’adozione del PUG, una variante al PAI approvata il 1.7.2010, il PUG – prima che venisse approvato – è stato adeguato al PAI e ha quindi ottenuto, il 14 luglio 2010, il parere favorevole dell’Autorità  di bacino.
Del pari all’adeguamento ai rilievi emersi nella conferenza dei servizi, convocata dal Comune a seguito del diniego della Regione di attestare la compatibilità  del PUG al DRAG anche per la difformità  rispetto al PAI, ha fatto seguito la delibera della Giunta Regionale n. 1803 del 30 luglio 2010 che ha rilasciato l’ attestazione di compatibilità .
Nè comporta l’illegittimità  del PUG il fatto che alla data in cui fu adottato non fosse assentito dal parere positivo dell’ADB ( intervenuto solo successivamente).
Infatti le determinazioni di adeguamento del PUG al PAI e al DRAG furono pubblicate e sottoposte alle osservazioni dei cittadini dopo l’adozione del piano e dopo l’esaurimento della rinnovata fase di partecipazione, il PUG è stato definitivamente approvato con la delibera del 22.10.2010 oggetto di gravame.
La stessa conferenza dei servizi, convocata dal Sindaco come stabilito dall’art. 11 l. 20/2001 – apertasi il 24.6 2010 e conclusa il 23.7.2010 – durante la quale sono emersi i rilievi che hanno poi determinato le modifiche al PUG, ha sostanzialmente riportato il procedimento di adozione del PUG alla fase istruttoria, di guisa che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il PUG risulta assistito dal parere positivo dell’ADB del 14.7.2010 siccome intervenuto durante il procedimento di formazione.
Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La circostanza, affermata dai ricorrenti, che il corpo idrico che insiste sui suoli di loro proprietà , sarebbe solo un canale artificiale, non solo non risulta provata, ma pare smentita dalle cartografie in atti.
Peraltro, indipendentemente dall’origine del corso d’acqua in questione, quel che rileva ai fini della decisione, è stabilire se esso fa parte di un bacino idrografico – eventualmente denominato “lama Belvedere” – e se i luoghi che esso attraversa sono soggetti a misure di salvaguardia o a vincoli ambientali o paesistici.
Dallo stralcio di mappa del PAI (all. 8 del Comune) perfettamente sovrapponibile allo stralcio di mappa del PUG/S (all. 3 sez. 2, in atti dei ricorrenti e all. 5 del Comune) si evince che un rilevante corpo idrico attraversa il suolo dei ricorrenti ed è identificato come “reticolo idrografico” nel PAI e come “reticolo idrografico e linee di deflusso preferenziali con finalità  idrogeologica” nella legenda della cartografia del PUG relativa alle invarianti strutturali
L’art. 9 delle NTA del PUG – parte strutturale (che secondo l’art. 9 della l.r. 20/01 detta le linee fondamentali dell’assetto del territorio comunale derivanti dalla ricognizione della realtà  socio-economica, dell’identità  ambientale, storica e culturale dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi) recepisce integralmente la disciplina dettata dalle NTA del PAI (art. da 6 a 10) per gli alvei fluviali, per le relative aree di pertinenza, trasposte nelle mappe del PUG, e per le porzioni di terreno adiacenti ai lati dei corsi d’acqua distanti 75 metri dall’asse.
E’dunque errata nei presupposti la tesi dei ricorrenti che contesta il regime di invariante strutturale a prevalente valore paesaggistico – ambientale attribuito al suolo di loro proprietà  e ritiene che il PUG sia in contrasto con il PAI, mentre invece ne recepisce letteralmente i vincoli stabiliti per i reticoli idrografici.
L’art. 9.04 delle NTA del PUG/S infatti dichiaratamene si adegua al PAI e agli altri piani sovra ordinati laddove dispone che per invarianti strutturali sono da intendersi le previsioni del PAI, del PUTT/P e della l.r. 19/97 che riguardano il territorio comunale.
In particolare, gli articoli 3.08.2 e 3.08.3 del PUTT/P, che dettano la disciplina dei corsi d’acqua (fiumi, torrenti, gravine, sorgenti, laghi e lame), distinguono l’area di pertinenza (l’alveo del corso d’acqua) ove vige il vincolo di inedificabilità  assoluta e l’area annessa a ciascuno dei due perimetri dell’area di pertinenza, che varia da 75 a 150 metri, in base alla classe del corso d’acqua e alle caratteristiche geomorfologiche del sito, ove è vietata l’autorizzazione di piani o progetti di nuovi insediamenti residenziali.
E’ allora evidente che il PUG/S ha recepito, come d’obbligo, in via derivata vincoli che fanno capo a piani sovra ordinati, il PAI e il PUTT/P che i ricorrenti peraltro non hanno impugnato.
Pertanto, seppure il PUG fosse contrario, come sostenuto dai ricorrenti, al documento programmatico preliminare, contravvenendo alla destinazione ad insediamenti residenziali e ad aree di cessione compensativa impressa all’area ove insiste il suolo dei ricorrenti, sarebbe tuttavia immune da vizi perchè rispettoso sia della l.r. 19/97, che istituisce un’area protetta nella zona attraversata dal bacino idrografico che si insinua nel territorio abitato di Monopoli (lama Belvedere) – affermandone dunque il valore ambientale e paesistico – sia del PUTT/P, che su entrambi i piani comunali si impone, ai sensi dell’art. 7 l.r. n. 56/1980, laddove prescrive misure di salvaguardia sul suolo dei ricorrenti relativamente all’area di pertinenza e dell’area annessa al bacino idrografico che li attraversa, vietando, come detto, nuovi insediamenti residenziali.
Peraltro non si apprezza alcun interesse dei ricorrenti a dolersi del fatto che altre zone, che il PAI qualifica ad alta pericolosità  idraulica, sarebbero destinate a insediamenti residenziali al contrario dei suoli loro appartenenti classificati a bassa pericolosità .
I ricorrenti medesimi infatti ammettono che nelle zone ad alta pericolosità  idraulica il PUG prevede opere di irreggimentazione delle acque tali evidentemente, in difetto di contestazione, da permettere la realizzazione in sicurezza di insediamenti residenziali.
Si tratta quindi di situazioni diverse per le quali il PUG coerentemente ha adottato diverse scelte di governo del territorio, per questo insindacabili in quanto non manifestamente irragionevoli.
Le spese di giudizio – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza, siccheè vanno riconosciute al Comune di Monopoli e alla Regione Puglia, mentre nulla è dovuto alla Provincia di Bari non costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune e della Regione, che liquida per ciascuno in € 1.500,00, comprensivi di onorari, diritti e spese, oltre I.V.A e C.P.A.
Nulla per le spese per la Provincia di Bari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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